Rifiuti — obblighi e registrazioni (Portogallo)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit per imprese e stabilimenti in Portogallo che producono, trasportano o gestiscono rifiuti non urbani sotto il RGGR (Decreto-Lei n.º 102-D/2020). Copre l'iscrizione al SIRER/SILiAmb, il MIRR annuale, le e-GAR, i limiti di deposito in stabilimento, gli obblighi sui rifiuti pericolosi, il titolo per le operazioni di gestione e la registrazione dei produttori di imballaggi. Non copre le tariffe TGR, i regimi settoriali specifici (rifiuti da costruzione in cantiere, veicoli fuori uso, RAEE come operatore) né le norme sul trasporto ADR.
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- 8 controlli previsti, il più frequente ogni anno entro il 31 marzo
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
In Italia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Germania questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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Presentare il MIRR annuale entro il 31 marzo
Compila e sottometti in SILiAmb il Mapa Integrado de Registo de Resíduos per ciascuna sede, con i dati dell'anno civile precedente; la prova è la ricevuta di sottomissione per sede. I formulari possono essere pre-compilati con i dati delle e-GAR, ma vanno verificati e corretti prima dell'invio. Il RGGR non fissa il 31 marzo: l'art. 101.º n.º 2 rinvia a portaria e la data è quella della campagna MIRR pubblicata ogni anno dall'APA, quindi va riconfermata. Si applica agli stessi soggetti tenuti all'iscrizione al SIRER, con sottomissione per sede e non per impresa.
ogni anno entro il 31 marzoObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 102-D/2020, Anexo I (RGGR), arts. 98.º e 99.º; art. 101.º n.º 2Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Non superare il limite di deposito dei rifiuti in sede
I rifiuti prodotti possono restare depositati nel luogo di produzione, secondo le norme tecniche applicabili, per un periodo non superiore a tre anni; oltre quel termine vanno avviati a destino e il superamento è contraordinazione. Tieni il registro di entrata e uscita del deposito temporaneo e le date delle e-GAR in uscita come prova. Si applica ai produttori di rifiuti non coperti dall'art. 9.º n.º 2 del RGGR; se all'attività si applica un regime di licenziamento che approva condizioni di deposito diverse, prevalgono quelle.
ogni 36 mesi dall'installazioneObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 102-D/2020, Anexo I (RGGR), art. 29.º n.º 2 al. a)Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Verificare il titolo per le operazioni di gestione rifiuti
Chi svolge operazioni di gestione di rifiuti — raccolta, trasporto professionale, stoccaggio, trattamento, recupero — deve disporre del titolo abilitativo, oggi rilasciato di norma come Título Único Ambiental nell'ambito del Licenciamento Único de Ambiente, e mantenerlo valido e aggiornato. Le condizioni e le scadenze reali (rinnovo, monitoraggi, relazioni) sono scritte nel TUA della singola sede, quindi la verifica annuale serve a rileggerle; la prova è il titolo in corso di validità. Si applica agli operatori di gestione rifiuti e alle sedi che stoccano o trattano rifiuti prodotti da terzi, mentre il semplice deposito dei propri rifiuti nel luogo di produzione non è di per sé soggetto a licenza.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 102-D/2020, Anexo I (RGGR); Decreto-Lei n.º 75/2015 (LUA/TUA)Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Emettere la e-GAR per ogni trasporto di rifiuti
Ogni trasporto di rifiuti nel territorio nazionale deve essere accompagnato da una guia eletrónica de acompanhamento de resíduos emessa in SILiAmb. L'emissione è responsabilità del produttore o detentore, che può consentire al trasportatore o al destinatario di compilarla per suo conto; se SILiAmb non è disponibile si usa il modello alternativo e le guide vanno caricate entro 30 giorni dal ripristino della piattaforma. La prova è la e-GAR registrata in SILiAmb. Si applica a qualsiasi produttore o detentore che invia rifiuti a trasporto su strada, ferrovia, via marittima, fluviale o aerea in territorio nazionale, salvo le esenzioni puntuali della Portaria n.º 145/2017.
controllo continuoObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 102-D/2020, Anexo I (RGGR), art. 38.º n.º 2; Portaria n.º 145/2017, alterada pela Portaria n.º 28/2019Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Non miscelare ed etichettare i rifiuti pericolosi
Ogni produttore o detentore di rifiuti pericolosi deve imballarli e condizionarli e apporre l'etichettatura prevista dalle regole internazionali ed europee in vigore, e non può miscelarli — diluizione compresa — con rifiuti pericolosi di categorie diverse, con rifiuti non pericolosi o con sostanze, materiali e prodotti che non siano rifiuti, salvo operazioni autorizzate eseguite da un operatore licenziato. Prova: etichettatura dei contenitori, procedura interna e catena delle e-GAR; il controllo semestrale è una cadenza suggerita, non un termine di legge. Si applica alle sedi che producono o detengono rifiuti classificati come pericolosi secondo la LER.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 102-D/2020, Anexo I (RGGR), art. 57.º n.os 7 e 8Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Iscrivere l'impresa e le sedi al SIRER (SILiAmb)
Iscrivi l'organizzazione, per NIF/NIPC, al Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos tramite SILiAmb e registra ogni sede soggetta a comunicazione dei dati. L'iscrizione va fatta entro un mese dal fatto che la rende obbligatoria e va rivista quando cambiano addetti, CAE, sedi o tipologie di rifiuto; la prova è il conto SILiAmb attivo con l'elenco delle sedi registrate. Si applica a organizzazioni con più di 10 addetti che producono rifiuti non compresi nei sistemi municipali, a chi produce rifiuti pericolosi o con inquinanti organici persistenti indipendentemente dal numero di addetti, a operatori di trattamento anche esenti da licenza, a trasportatori professionali, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, a produttori di prodotti e imballatori, e comunque a tutti gli intervenienti nelle e-GAR.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 102-D/2020, Anexo I (RGGR), arts. 97.º e 98.º; art. 101.º n.º 1 (prazo de inscrição)Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Assicurare la conclusione delle e-GAR entro 30 giorni
Dopo l'emissione della e-GAR il produttore o detentore deve verificare sulla piattaforma le modifiche ai dati introdotte dal destinatario alla ricezione, accettandole o rifiutandole entro 10 giorni, e assicurare che la e-GAR sia conclusa entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dei rifiuti. Superati i termini l'APA notifica il produttore, che ha 15 giorni per regolarizzare prima della segnalazione agli organi di vigilanza; la prova è la e-GAR in stato concluso. Un controllo mensile è la cadenza operativa suggerita. Si applica a tutti i produttori che emettono e-GAR.
controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggePortaria n.º 145/2017, art. 9.º n.º 2 al. a) e b), alterada pela Portaria n.º 28/2019Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Registrarsi come produttore o imballatore e dichiarare entro il 31 marzo
Produttori, imballatori e fornitori di imballaggi di servizio devono registrarsi presso l'APA nel registo de produtores de produtos e comunicare ogni anno entro il 31 marzo tipo e quantità di prodotti, o materiale e quantità di imballaggi, immessi sul mercato nazionale, indicando il sistema di gestione scelto. La dichiarazione comprende le correzioni relative all'anno precedente e le stime per l'anno in corso; la prova è la dichiarazione sottomessa insieme all'adesione a un SIGRE o a un sistema individuale. Si applica a chi immette sul mercato portoghese imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli lubrificanti, pile e accumulatori, pneumatici e veicoli, dal 6 gennaio 2023 anche ai prodotti del tabacco con filtro e dal 1º gennaio 2025 a bicchieri di plastica e attrezzi da pesca.
ogni anno entro il 31 marzoObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 152-D/2017, art. 19.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026
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