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Sul carrello a contrappeso l'unica cadenza fissata dalla legge è il controllo trimestrale di funi e catene.

Il carrello elevatore frontale — il muletto — non è fra le attrezzature dell'Allegato VII: non ha una verifica periodica dell'INAIL o dell'ASL, a differenza di piattaforme elevabili e gru. L'unica cadenza numerica che la legge gli mette addosso è il controllo trimestrale di funi e catene dell'Allegato VI, e vale «in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante». Tutto il resto nasce dal libretto e dalla prassi. Qui c'è chi fa cosa, ogni quanto, cosa cambia per i carrelli a braccio telescopico e cosa va conservato.

funi e catene ogni 3 mesitelescopici: verifica ogni 12 mesiabilitazione: aggiornamento a 5 anni
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Manutenzione, controlli periodici e verifiche di legge non sono la stessa cosa

Chi cerca «ogni quanto si revisiona il muletto» si aspetta un numero solo, come per la revisione di un furgone. Quel numero non esiste, perché le cose da fare sono tre e nascono da fonti diverse: la manutenzione, che segue il libretto del fabbricante; i controlli periodici, che il datore di lavoro programma sulle indicazioni del fabbricante o sulle norme di buona tecnica; e le verifiche periodiche di legge, che riguardano solo alcune attrezzature, elencate per nome.

Il D.Lgs 81/2008 lo dice in due commi dello stesso articolo. L'art. 71 c. 4 mette in capo al datore di lavoro la manutenzione secondo le istruzioni d'uso e il libretto che accompagna la macchina. L'art. 71 c. 8 chiede controlli periodici «secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica»: la legge, cioè, non fissa il numero — lo fissa il manuale.

L'unica cadenza numerica che la legge scrive da sé per un carrello a contrappeso sta nell'Allegato VI, punto 3.1.2: funi e catene si controllano ogni tre mesi, e anche questo «in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante». Che il resto sia manuale e prassi non lo rende facoltativo: quello che il libretto prescrive ricade nell'art. 71 c. 4.

Ogni quanto, chi lo fa e da dove nasce

Le attività che convivono sullo stesso carrello. Le prime quattro righe valgono per qualsiasi carrello elevatore; l'ultima riguarda solo i carrelli semoventi a braccio telescopico.

AttivitàOgni quantoChi la esegueDa dove nasce
Controllo prima dell'usoa ogni turno, nella prassil'operatore abilitatolibretto del fabbricante
Controllo di funi e cateneogni 3 mesi, se il manuale non dice altropersona competente incaricata dal datore di lavoroAllegato VI, punto 3.1.2
Manutenzione programmataalle ore o ai mesi del libretto (per esempio 250, 500 o 1000 ore)manutentore o officina autorizzataart. 71 c. 4
Controllo periodico generalenella prassi annualemanutentore qualificatoart. 71 c. 8, con la frequenza del fabbricante
Verifica periodica di leggeogni 12 mesi, solo per i carrelli semoventi a braccio telescopicoINAIL la prima volta, poi ASL/ARPA o soggetto abilitatoAllegato VII

Due soli numeri li fissa la legge: i tre mesi di funi e catene (Allegato VI, punto 3.1.2) e i dodici mesi dell'Allegato VII per i carrelli semoventi a braccio telescopico. Gli altri nascono dal libretto di uso e manutenzione. Attenzione al trimestrale: vale «in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante», quindi se il manuale detta una sua cadenza per le catene è quella a fare testo — ma va scritta nel piano, non lasciata sottintesa.

No, il muletto non si «collauda» in ASL ogni anno

È l'equivoco più diffuso, e nasce da un confronto sbagliato: piattaforme di lavoro elevabili, gru e apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg sono elencati nell'Allegato VII e hanno una verifica periodica affidata a INAIL, ASL/ARPA o a un soggetto abilitato. Il carrello frontale a contrappeso in quell'elenco non c'è: non ha una verifica periodica di legge e non esiste un bollino annuale da esibire. Quello che ha sono il trimestrale di funi e catene e i controlli prescritti dal libretto, con i risultati messi per iscritto — che è la cosa che gli organi di vigilanza chiedono davvero.

I carrelli che invece la verifica ce l'hanno: i semoventi a braccio telescopico

L'Allegato VII elenca le attrezzature per nome, e fra i carrelli ne nomina uno solo: il carrello semovente a braccio telescopico, il sollevatore che in cantiere tutti chiamano «telescopico». Per quello la verifica periodica c'è, ogni dodici mesi, ed è la stessa famiglia di adempimenti delle piattaforme elevabili e delle gru. Il carrello frontale a contrappeso, elettrico o diesel che sia, resta fuori.

Come funziona: la prima verifica la esegue l'INAIL, le successive l'ASL o l'ARPA, oppure un soggetto privato abilitato dal Ministero del lavoro, a scelta e a spese del datore di lavoro; modalità e requisiti dei verificatori li fissa il DM 11 aprile 2011. Il verbale rilasciato è il documento che tiene in piedi la data: da lì si conta l'anno successivo.

Attenzione agli accessori: ganci, bracci e cestelli cambiano quello che la macchina fa e, con esso, le regole che la riguardano. Prima di montarne uno non previsto dal libretto, la domanda va fatta al fabbricante, non risolta per analogia con il carrello del capannone accanto.

Il controllo trimestrale di funi e catene, l'unica cadenza scritta nella legge

Sul carrello a contrappeso le catene di sollevamento del montante sono l'organo che il punto 3.1.2 dell'Allegato VI ha in mente: si allungano con l'uso, si irrigidiscono se non vengono lubrificate, e quando cedono lo fanno sotto carico. Il controllo trimestrale serve a intercettare quel degrado prima che si veda a occhio nudo, e per questo ha una cadenza propria, staccata dal tagliando.

Cosa si guarda lo dice il fabbricante: allungamento della catena misurato su un numero definito di maglie, lubrificazione, usura dei perni, stato delle pulegge e dei fermi, integrità delle funi dove ci sono. Qui non troverai un limite di allungamento «universale», ed è voluto: il valore oltre il quale la catena si sostituisce è quello del manuale del tuo carrello.

Chi lo esegue non deve per forza essere un'officina esterna: la norma parla di persona competente, e in molte aziende è il manutentore interno formato a farlo. Quello che non cambia è il seguito: l'esito va messo per iscritto, con la data, il nome di chi ha guardato e cosa ha trovato. Un controllo fatto e non registrato, il giorno di un'ispezione, vale quanto un controllo non fatto.

Il controllo di inizio turno, voce per voce

Non è un obbligo con un numero di legge accanto: è quello che chiede il libretto di quasi tutti i carrelli, ed è il modo più economico per non arrivare al trimestrale con una sorpresa.

  • Forche e montante: nessuna crepa né deformazione, arresti delle forche al loro posto
  • Catene di sollevamento tese in modo uniforme, lubrificate, senza maglie irrigidite o storte
  • Nessuna perdita di olio idraulico sotto il carrello o lungo tubi e raccordi
  • Freni, freno di stazionamento e sterzo rispondono; spie, luci e clacson funzionano
  • Cintura di sicurezza, tettuccio di protezione e specchi integri e al loro posto
  • Batteria o bombola GPL fissate e senza danni, livelli e ricarica secondo il libretto
  • Quello che non va viene scritto subito, e il carrello si ferma finché non è sistemato

Il patentino del muletto non è a vita, e da solo non basta

Il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è fra le attrezzature per cui l'art. 73 c. 5 del D.Lgs 81/2008 chiede una specifica abilitazione dell'operatore, con parte teorica e parte pratica, definita dall'Accordo Stato-Regioni sulle attrezzature che richiedono un'abilitazione specifica. È la scadenza che sfugge più spesso, perché non è appesa alla macchina ma alla persona.

L'attestato non vale per sempre: è previsto un aggiornamento di 4 ore, parte pratica compresa, entro cinque anni dal rilascio e poi ogni cinque anni. La disciplina della formazione è stata oggetto di revisione negli ultimi anni: prima di programmare i corsi conviene verificare durata e contenuti sul testo dell'Accordo in vigore.

L'abilitazione, comunque, non basta da sola: resta in capo al datore di lavoro incaricare per iscritto chi può usare il carrello e assicurarsi che conosca quel carrello — un telescopico e un frontale elettrico si guidano in modo diverso, anche con lo stesso attestato in tasca.

I controlli valgono se restano scritti: tre anni, e il documento a bordo

L'art. 71 c. 9 chiede che i risultati dei controlli siano riportati per iscritto e che almeno quelli degli ultimi tre anni siano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. E c'è un comma che sfugge quasi sempre: il c. 10 chiede che un'attrezzatura usata fuori dalla sede dell'unità produttiva sia accompagnata da un documento che attesti l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Se il tuo carrello gira fra un cantiere e l'altro, quel foglio deve viaggiare con lui.

Questa guida è materiale informativo: non sostituisce le norme citate, il manuale del fabbricante o il parere di un tecnico qualificato. ToriSet organizza scadenze e documenti, non certifica la conformità.

Excel, cartellino o registro

Tre cadenze diverse sullo stesso carrello, e nessuna che si ricorda da sola.

Il trimestrale va a mesi, il tagliando va a ore, la verifica del telescopico ha una data secca. Ecco cosa cambia fra tenerle su un foglio e tenerle su un registro.

Come si fa di solito

Il trimestrale delle catene ci si ricorda di farlo quando arriva il tagliando

Con ToriSet

Una scadenza a tre mesi sulla scheda del carrello, che riparte dall'ultimo controllo registrato

Come si fa di solito

Un foglio Excel con una riga per muletto, sul computer di chi tiene le date

Con ToriSet

Un registro condiviso: chi apre la scheda vede cosa scade e chi ha fatto l'ultimo controllo

Come si fa di solito

Le ore le leggi sul contaore e il tagliando lo calcoli a occhio

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Ore e mesi insieme: 500 ore oppure 12 mesi, vale quella che arriva prima

Come si fa di solito

Libretto, verbali e verifica periodica in tre raccoglitori diversi

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Allegati all'intervento, sulla scheda del carrello, con il QR che la apre dal mezzo

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Regole per paese

Cosa cambia da un paese all'altro.

Sui carrelli elevatori l'Europa non si somiglia affatto: in Italia il carrello a contrappeso non ha una verifica periodica di legge, in Francia ne ha una semestrale, in Germania una annuale. Chi ha mezzi o cantieri in più paesi non può portarsi dietro il calendario italiano. Qui sotto l'orientamento paese per paese; la fonte che vale resta la norma citata, insieme al libretto del fabbricante.

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Italia

Riferimenti

  • D.Lgs 81/2008, art. 71 c. 4

    Mette in capo al datore di lavoro la manutenzione delle attrezzature secondo le istruzioni d'uso e il libretto che le accompagna.

  • D.Lgs 81/2008, art. 71 c. 8

    Chiede controlli periodici con le frequenze indicate dai fabbricanti o dalle norme di buona tecnica, più controlli straordinari dopo riparazioni, trasformazioni, incidenti o lunghi periodi di fermo.

  • D.Lgs 81/2008, Allegato VI, punto 3.1.2

    Funi e catene si controllano ogni tre mesi «in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante»: è l'unica cadenza numerica che la legge fissa per un carrello a contrappeso.

  • D.Lgs 81/2008, Allegato VII

    Elenca le attrezzature con verifica periodica da soggetto abilitato. Fra i carrelli compaiono solo quelli semoventi a braccio telescopico, con cadenza di dodici mesi; il carrello frontale a contrappeso non c'è.

  • DM 11 aprile 2011

    Disciplina le modalità delle verifiche periodiche dell'Allegato VII: chi le esegue, come si richiedono e con quali requisiti.

  • D.Lgs 81/2008, art. 73 c. 5

    Richiede una specifica abilitazione per gli operatori delle attrezzature individuate dall'Accordo Stato-Regioni, carrelli semoventi compresi.

Cadenze

Controllo prima dell'uso

a ogni turno, secondo il libretto del fabbricante

l'operatore abilitato

Controllo di funi e catene

ogni 3 mesi, in mancanza di specifica indicazione del fabbricante

persona competente incaricata dal datore di lavoro

Manutenzione programmata

alle ore o ai mesi indicati dal libretto

manutentore o officina autorizzata

Verifica periodica (solo carrelli semoventi a braccio telescopico)

ogni 12 mesi

INAIL per la prima verifica, poi ASL/ARPA o soggetto abilitato

Aggiornamento dell'abilitazione dell'operatore

ogni 5 anni dalla data dell'attestato

soggetto formatore

NotaIl punto che genera più confusione: il carrello frontale a contrappeso non è nell'Allegato VII, quindi non ha una verifica periodica di INAIL o ASL. Il «controllo annuale» che offrono le officine è buona prassi e spesso una richiesta del libretto, non un obbligo di legge con quel numero.

Domande frequenti

Quello che ci chiedono di più.

Ogni quanto va fatta la verifica periodica di un carrello elevatore?

Dipende dal carrello. Il carrello frontale a contrappeso non è fra le attrezzature dell'Allegato VII del D.Lgs 81/2008: non ha una verifica periodica affidata a INAIL o ASL. Ha il controllo trimestrale di funi e catene dell'Allegato VI punto 3.1.2 — «in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante» — e i controlli prescritti dal libretto, di solito un controllo di inizio turno e tagliandi legati alle ore di lavoro. I carrelli semoventi a braccio telescopico, invece, sono nell'Allegato VII: verifica ogni dodici mesi.

Il muletto deve essere verificato dall'INAIL o dall'ASL ogni anno?

No, se è un carrello frontale a contrappeso: quel tipo non compare nell'Allegato VII, l'elenco delle attrezzature con verifica periodica da soggetto abilitato — piattaforme di lavoro elevabili, gru, apparecchi di sollevamento materiali sopra i 200 kg. Sì, se è un carrello semovente a braccio telescopico: prima verifica INAIL, successive ASL/ARPA o soggetto privato abilitato, ogni dodici mesi. Il «controllo annuale» che le officine offrono sui carrelli normali è buona prassi, spesso una prescrizione del libretto, non un obbligo di legge.

Cosa prevede il controllo trimestrale di funi e catene?

L'Allegato VI punto 3.1.2 del D.Lgs 81/2008 chiede che funi e catene siano controllate ogni tre mesi, in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. Sul carrello riguarda soprattutto le catene di sollevamento del montante: allungamento, lubrificazione, usura dei perni, stato di pulegge e fermi. Lo può eseguire una persona competente incaricata dal datore di lavoro, anche interna; l'esito va messo per iscritto con data e nome di chi ha controllato. Se il libretto detta una cadenza propria, è quella a fare testo.

Il patentino del muletto scade?

L'attestato non scade come una carta d'identità, ma va aggiornato: per le attrezzature che richiedono un'abilitazione specifica — carrelli elevatori semoventi compresi — l'Accordo Stato-Regioni prevede un aggiornamento di 4 ore, parte pratica compresa, entro cinque anni dal rilascio e poi ogni cinque anni. La disciplina della formazione è stata rivista negli ultimi anni: verifica durata e contenuti sul testo in vigore. L'abilitazione, in ogni caso, non sostituisce l'incarico scritto del datore di lavoro.

Cosa succede se salto un controllo o se la verifica del telescopico è scaduta?

Non c'è un bollino che diventa rosso: c'è un'attrezzatura che lavora senza che nessuno possa dimostrare in che stato è. Sul piano formale, controlli e verifiche mancanti sono violazioni dell'art. 71 del D.Lgs 81/2008, sanzionate dall'art. 87; su quello pratico, dopo un infortunio la prima cosa che viene chiesta è la documentazione degli ultimi controlli. Per un telescopico con la verifica scaduta la strada è una: richiederla al soggetto competente e tenere fermo il mezzo finché non è stata eseguita.

ToriSet tiene le scadenze dei carrelli al posto mio?

ToriSet ti aiuta a rispettarle. Registri ogni carrello con matricola, sede e libretto allegato e imposti le sue scadenze: il trimestrale di funi e catene a mesi, il tagliando alle ore, la verifica del telescopico a data. Da lì il conto lo tiene il registro — le date si calcolano dall'ultimo intervento registrato, i promemoria arrivano 30, 14, 7 e 1 giorno prima a chi deve intervenire, i verbali restano attaccati alla macchina giusta. Controlli e verifiche restano in capo a chi li esegue, e gli obblighi dell'art. 71 al datore di lavoro.

Con ToriSet

Tre mesi passano prima di quanto sembri.

Metti i tuoi carrelli in un registro solo: il trimestrale riparte dall'ultimo controllo registrato, i tagliandi contano le ore e i verbali restano attaccati al mezzo giusto. I promemoria arrivano prima della scadenza, a te e a chi deve intervenire.

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