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Guida · Impianti e attrezzature

L'impianto di terra si verifica ogni cinque anni, ogni due in cantiere e nei locali medici.

La verifica periodica dell'impianto di messa a terra è un adempimento del datore di lavoro, la esegue un soggetto terzo e si chiude con un verbale. Non è la manutenzione che fa l'elettricista, e non è la denuncia all'INAIL: sono tre cose diverse che si confondono di continuo. Qui c'è ogni quanto si fa, chi la esegue, da che data si conta, cosa succede quando è scaduta e quali documenti vanno tenuti insieme.

verifica ogni 5 anniogni 2 anni in cantiere e locali medicidenuncia INAIL entro 30 giorni
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Ogni quanto si verifica l'impianto di messa a terra

Ogni cinque anni. Il DPR 462/2001, all'art. 4, mette in capo al datore di lavoro la manutenzione regolare dell'impianto e la verifica periodica quinquennale, ed elenca a parte gli ambienti in cui la periodicità scende a due anni: cantieri, locali adibiti ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione hanno un articolo dedicato nello stesso decreto e la stessa cadenza biennale.

A eseguirla è un soggetto terzo — l'ASL o l'ARPA territorialmente competente, oppure un organismo abilitato dal Ministero, a scelta del datore di lavoro — e si chiude con un verbale. Non è quindi la manutenzione che l'azienda fa fare al proprio elettricista: quelle misure e quei controlli servono ad arrivare alla verifica senza sorprese, ma non la sostituiscono e non ne spostano la data.

Il decreto parla di luoghi di lavoro, non di abitazioni private: un negozio con un dipendente è un luogo di lavoro esattamente come un capannone, e l'obbligo è lo stesso. Nello stesso perimetro rientrano anche gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche — i parafulmini — che il decreto tratta insieme all'impianto di terra e con le stesse cadenze.

Cinque anni o due, secondo l'ambiente

La cadenza non dipende dal tipo di impianto ma dal luogo in cui si trova. È la riga che salta più spesso a chi ha più sedi: la stessa azienda può avere un ufficio a cinque anni e un cantiere a due.

Dove si trova l'impiantoVerifica periodicaChi la esegue
Luoghi di lavoro in generale (uffici, negozi, capannoni, laboratori)ogni 5 anniASL o ARPA, oppure organismo abilitato
Cantieriogni 2 anniASL o ARPA, oppure organismo abilitato
Locali adibiti ad uso medicoogni 2 anniASL o ARPA, oppure organismo abilitato
Ambienti a maggior rischio in caso di incendioogni 2 anniASL o ARPA, oppure organismo abilitato
Luoghi con pericolo di esplosioneogni 2 anni, secondo l'articolo dedicato dello stesso decretoASL o ARPA, oppure organismo abilitato
Protezione contro le scariche atmosferiche (parafulmine)la stessa dell'impianto di terra del luogo: 5 anni, o 2 negli ambienti sopraASL o ARPA, oppure organismo abilitato

Periodicità del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, art. 4. La verifica è onerosa e le spese sono a carico del datore di lavoro, che sceglie a chi rivolgersi. Sono intervalli massimi: la valutazione dei rischi o le condizioni dell'impianto possono suggerire di verificare più spesso, mai più di rado.

Dalla messa in esercizio alla verifica periodica: chi fa cosa

La vita documentale di un impianto di terra è fatta di quattro passaggi, più la manutenzione ordinaria. Solo uno dei quattro si ripete a cadenza fissa, ed è quello che sfugge.

  1. 01

    Dichiarazione di conformità

    alla messa in esercizio dell'impianto e dopo ogni modifica

    installatore abilitato (DM 37/2008)

  2. 02

    Comunicazione di messa in esercizio (la «denuncia»)

    una volta sola, entro 30 giorni dalla messa in esercizio

    datore di lavoro, verso INAIL e ASL o ARPA

  3. 03

    Verifica periodica

    ogni 5 anni, ogni 2 negli ambienti indicati dal decreto

    ASL o ARPA, oppure organismo abilitato, a scelta del datore di lavoro

  4. 04

    Verifica straordinaria

    su esito negativo della periodica, modifica sostanziale dell'impianto o richiesta del datore di lavoro (art. 7)

    ASL o ARPA, oppure organismo abilitato

  5. 05

    Manutenzione e controlli dell'impianto elettrico

    secondo il piano interno e le norme di buona tecnica

    elettricista o persona esperta incaricata dal datore di lavoro

La dichiarazione di conformità dell'installatore vale come omologazione dell'impianto (art. 2): non c'è un collaudo iniziale dell'ente da attendere prima di mettere in esercizio. Se per la verifica ti rivolgi a un organismo abilitato invece che all'ASL o all'ARPA, il suo nominativo va comunicato all'INAIL per via telematica: è un obbligo aggiunto al DPR 462/2001 dal DL 162/2019, convertito dalla legge 8/2020.

Da che data si conta

La prima verifica periodica si conta dalla data di messa in esercizio dell'impianto, quella che la dichiarazione di conformità dell'installatore attesta e che la comunicazione all'INAIL registra. Da lì in poi si conta dalla data dell'ultima verifica: un verbale del 12 novembre 2021, in un capannone ordinario, porta la successiva a novembre 2026. Non è l'anno solare a fare da riferimento, e una verifica fatta in ritardo si porta dietro lo slittamento per i cinque anni successivi.

Cinque anni sono abbastanza per cambiare responsabile della manutenzione, consulente e persino sede: la scadenza va scritta il giorno stesso in cui arriva il verbale, insieme al nome di chi ha eseguito la verifica. Conviene anche muoversi qualche settimana prima della data, perché i tempi di risposta dell'ASL, dell'ARPA o dell'organismo abilitato variano molto da zona a zona.

Una modifica sostanziale dell'impianto non è solo una questione di cantiere: fa nascere una nuova dichiarazione di conformità dell'installatore ed è uno dei casi in cui l'art. 7 del DPR 462/2001 prevede la verifica straordinaria. Vale la pena trattarla come un evento che riapre la documentazione, non come un intervento qualsiasi da annotare a fine anno.

«L'elettricista è passato l'anno scorso» non è una verifica periodica

Il controllo dell'impianto elettrico fatto dalla ditta di fiducia e la verifica periodica del DPR 462/2001 sono due cose diverse, con due documenti diversi e due calendari diversi: avere il rapporto dell'elettricista non significa avere il verbale della verifica. Il secondo equivoco più frequente riguarda la denuncia: la trasmissione della dichiarazione di conformità all'INAIL si fa una volta sola, alla messa in esercizio, e non copre nulla di quello che viene dopo. Il terzo è una convinzione diffusa nelle attività piccole — «vale solo per le industrie» — mentre il decreto parla di luoghi di lavoro, e un ufficio con un dipendente lo è.

Cosa succede se la verifica è scaduta

Si fa la verifica periodica in ritardo: non esiste una procedura di recupero diversa. La verifica straordinaria prevista dall'art. 7 serve ad altro — esito negativo della periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta del datore di lavoro — e non è il modo per rimettersi in pari. Chi se ne accorge con qualche mese di ritardo chiede la verifica periodica e da quella data riparte il conteggio.

L'obbligo di sottoporre a controllo periodico gli impianti elettrici e quelli di protezione dai fulmini è ribadito dall'art. 86 del D.Lgs 81/2008, che chiede anche che l'esito sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza; le sanzioni per la sua violazione stanno nell'art. 87 dello stesso decreto. Nessuna norma stacca la corrente il giorno dopo la scadenza, ma in un controllo — o dopo un infortunio — il primo documento richiesto è l'ultimo verbale, e la sua assenza è difficile da spiegare.

Se il verbale riporta prescrizioni, la scadenza non è l'unica cosa da tenere d'occhio: le prescrizioni vanno eseguite e documentate, perché sono la parte del verbale che un organo di vigilanza legge per prima. Chiuderle significa avere per iscritto cosa è stato fatto, quando e da chi — non solo averlo fatto.

Cosa tenere, e dove

La verifica dura mezza giornata, la documentazione dura cinque anni. Sono i documenti che il verificatore chiede il giorno della visita e che l'organo di vigilanza chiede in un controllo.

  • La dichiarazione di conformità dell'installatore (DM 37/2008), con i suoi allegati obbligatori
  • La ricevuta della trasmissione all'INAIL e all'ASL o ARPA, fatta entro 30 giorni dalla messa in esercizio
  • I verbali di tutte le verifiche, periodiche e straordinarie: non solo l'ultimo, ma la storia dell'impianto
  • Le prescrizioni ricevute e la prova di averle chiuse, con la data e il nome di chi è intervenuto
  • Il nominativo dell'organismo abilitato comunicato all'INAIL, se non ti rivolgi all'ASL o all'ARPA
  • Schemi dell'impianto e rapporti di prova dell'elettricista: servono al verificatore il giorno della visita
  • La data della prossima verifica, calcolata dall'ultimo verbale e scritta dove la vede anche chi arriva dopo di te

Il verbale è il documento, la data è il problema

L'art. 4 del DPR 462/2001 chiede di conservare l'esito della verifica e di esibirlo a richiesta, e l'art. 86 del D.Lgs 81/2008 chiede che l'esito dei controlli sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Nessuno dei due dice dove: un raccoglitore va benissimo, finché qualcuno sa in quale. Tenere il verbale da una parte e la scadenza dall'altra — una cartella e un'agenda — è il modo più semplice per averne una sola quando servono entrambe.

Questa guida è materiale informativo: non sostituisce le norme citate, il manuale del fabbricante o il parere di un tecnico qualificato. ToriSet organizza scadenze e documenti, non certifica la conformità.

Excel, cartellino o registro

Fra una verifica e l'altra passano cinque anni: il difficile non è farla, è ricordarsela.

Il verbale dell'ultima verifica esiste quasi sempre. Quello che manca, di solito, è la data della prossima e il nome di chi deve chiamarla.

Come si fa di solito

L'ultima verifica è una data su un verbale in raccoglitore, da ritrovare per sapere quando scade

Con ToriSet

La scheda dell'impianto, con il verbale allegato e la prossima verifica calcolata dall'ultima

Come si fa di solito

Cinque anni li ricorda chi c'era: se cambia il responsabile, la data se ne va con lui

Con ToriSet

Un registro condiviso: chi apre la scheda vede l'ultima verifica, l'esito e chi l'ha eseguita

Come si fa di solito

Il promemoria è un appunto in agenda, o l'ispezione che arriva prima

Con ToriSet

Un'email 30, 14, 7 e 1 giorno prima, a te e a chi deve chiamare l'organismo

Come si fa di solito

Dichiarazione di conformità, ricevuta INAIL e verbali in tre cartelle diverse

Con ToriSet

Tutti allegati alla scheda dell'impianto, dove li cerca chi li deve mostrare

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Regole per paese

Cosa cambia da un paese all'altro.

La denuncia all'INAIL e il verbale ogni cinque anni sono una forma italiana: altrove non esistono con lo stesso nome. L'obbligo di fondo però c'è ovunque — l'installazione elettrica di un luogo di lavoro va verificata periodicamente da chi ne ha la competenza — e quello che cambia sono la fonte, l'intervallo e chi lo fissa. Qui sotto c'è l'orientamento paese per paese; la fonte che vale resta la norma citata.

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Italia

Riferimenti

  • DPR 462/2001, art. 2

    Alla messa in esercizio la dichiarazione di conformità dell'installatore vale come omologazione dell'impianto; entro trenta giorni il datore di lavoro la trasmette all'INAIL e all'ASL o ARPA territorialmente competenti.

  • DPR 462/2001, art. 4

    Fissa la verifica periodica ogni cinque anni, biennale per cantieri, locali adibiti ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio. La esegue l'ASL o l'ARPA oppure un organismo abilitato, a spese del datore di lavoro, che conserva il verbale e lo esibisce a richiesta.

  • DPR 462/2001, art. 7

    Prevede la verifica straordinaria in caso di esito negativo della periodica, di modifica sostanziale dell'impianto o su richiesta del datore di lavoro.

  • D.Lgs 81/2008, art. 86

    Mette in capo al datore di lavoro il controllo periodico degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini secondo le norme di buona tecnica, e chiede che l'esito sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Le sanzioni per la violazione sono all'art. 87.

Cadenze

Comunicazione di messa in esercizio (la «denuncia»)

una volta sola, entro 30 giorni dalla messa in esercizio

datore di lavoro, verso INAIL e ASL o ARPA

Verifica periodica

ogni 5 anni

ASL o ARPA, oppure organismo abilitato

Verifica periodica negli ambienti indicati dal decreto

ogni 2 anni: cantieri, locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione

ASL o ARPA, oppure organismo abilitato

Manutenzione e controlli dell'impianto elettrico

secondo il piano interno e le norme di buona tecnica

elettricista o persona esperta incaricata dal datore di lavoro

NotaL'Italia è l'unico dei quattro paesi con una comunicazione iniziale a un ente e una cadenza fissa scritta nel decreto. Se la verifica la affidi a un organismo abilitato invece che all'ASL o all'ARPA, il suo nominativo va comunicato all'INAIL per via telematica.

Domande frequenti

Quello che ci chiedono di più.

Ogni quanto si fa la verifica della messa a terra?

Ogni cinque anni nella generalità dei luoghi di lavoro, ogni due anni in cantieri, locali adibiti ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio; la stessa cadenza biennale vale per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, che il DPR 462/2001 tratta in un articolo dedicato. L'intervallo si conta dalla verifica precedente, o dalla messa in esercizio se è la prima. Fuori dall'Italia il numero cambia: in Francia l'intervallo di riferimento è annuale, in Germania lo fissa la valutazione dei rischi.

Chi fa la verifica della messa a terra?

L'ASL o l'ARPA territorialmente competente, oppure un organismo abilitato dal Ministero: la scelta è del datore di lavoro, che ne sostiene anche le spese (DPR 462/2001, art. 4). L'elettricista di fiducia può misurare l'impianto e mantenerlo in efficienza, ma la verifica periodica prevista dal decreto la esegue uno dei soggetti indicati sopra e si chiude con un verbale. Se ti rivolgi a un organismo abilitato, il suo nominativo va comunicato all'INAIL per via telematica.

La denuncia dell'impianto di terra all'INAIL quando si fa?

Una volta sola, entro trenta giorni dalla messa in esercizio: il datore di lavoro trasmette all'INAIL e all'ASL o ARPA competenti la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (DPR 462/2001, art. 2). Quella dichiarazione vale come omologazione dell'impianto, quindi non c'è un collaudo iniziale dell'ente da attendere. Oggi la trasmissione all'INAIL si fa per via telematica, dal servizio online dedicato alle verifiche degli impianti. La denuncia non sostituisce le verifiche periodiche: è il punto da cui partono.

Cosa succede se la verifica della messa a terra è scaduta?

Si fa la periodica in ritardo: non esiste una procedura diversa per rimettersi in pari, e la verifica straordinaria del DPR 462/2001 serve ad altro — esito negativo, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta del datore di lavoro. L'obbligo di sottoporre a controllo periodico gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini sta nell'art. 86 del D.Lgs 81/2008, che chiede anche che l'esito sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza; le sanzioni per la violazione sono all'art. 87 dello stesso decreto. In un controllo il primo documento che viene chiesto è l'ultimo verbale.

Il controllo dell'elettricista sostituisce la verifica periodica?

No, sono due cose diverse con due documenti diversi. Il controllo e la manutenzione dell'impianto elettrico li organizza il datore di lavoro secondo le norme di buona tecnica e li può eseguire un elettricista o una persona esperta: servono a tenere l'impianto efficiente e ad arrivare alla verifica senza sorprese. La verifica periodica del DPR 462/2001 la esegue l'ASL, l'ARPA o un organismo abilitato, si chiude con un verbale e ha una scadenza propria, che i controlli interni non spostano.

ToriSet tiene la scadenza della verifica al posto mio?

ToriSet ti aiuta a rispettarla. Registri l'impianto come qualsiasi altro bene — sede, data dell'ultima verifica, verbale allegato — e la prossima scadenza si calcola da sola a partire da quella data, a cinque anni o a due secondo l'ambiente, con i promemoria che arrivano 30, 14, 7 e 1 giorno prima a te e a chi deve chiamare l'organismo. La verifica resta in capo all'ASL, all'ARPA o all'organismo abilitato, e richiederla resta un adempimento del datore di lavoro.

Con ToriSet

Cinque anni dopo, chi ha in mano quel verbale?

Metti l'impianto di terra nel registro insieme alle macchine e ai presidi: la prossima verifica si calcola dall'ultimo verbale, il promemoria arriva in tempo e la dichiarazione di conformità resta attaccata all'impianto giusto. La verifica la esegue chi è abilitato; la data la tieni tu, senza doverla ricordare.

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