Non tutte le attrezzature hanno una verifica di legge: solo quelle dell'Allegato VII.
Il D.Lgs 81/2008 chiede di tenere in efficienza tutte le attrezzature di lavoro, ma solo quelle elencate nell'Allegato VII passano sotto gli occhi di un ente terzo a intervalli fissati dalla norma. La prima verifica la esegue l'INAIL, le successive l'ASL o un soggetto abilitato, e la cadenza cambia da una famiglia all'altra: annuale per le piattaforme elevabili e per i sollevatori telescopici, biennale per i ponti sospesi. Qui c'è cosa c'è dentro l'Allegato VII, ogni quanto, chi fa cosa e come non confondere la verifica di legge con i controlli che restano in azienda.
Cosa prevede l'Allegato VII, e per quali attrezzature
Il D.Lgs 81/2008 mette in capo al datore di lavoro l'efficienza di tutte le attrezzature di lavoro, dal trapano al carroponte. Solo una parte di esse — quelle elencate nell'Allegato VII — deve però passare, a intervalli fissi, sotto gli occhi di un soggetto esterno all'azienda, che ne valuta lo stato di conservazione e di efficienza e rilascia un verbale. Lo dice l'art. 71 comma 11, ed è la differenza che conta: per un'attrezzatura dell'Allegato VII una data la fissa la norma, per tutte le altre la fissano il manuale del fabbricante e la valutazione dei rischi.
L'Allegato VII è organizzato in tre gruppi: gli apparecchi di sollevamento di materiali, quelli che sollevano persone — o persone insieme a materiali — e le attrezzature e gli insiemi a pressione. Dentro ogni gruppo la cadenza cambia da una famiglia all'altra, e per due famiglie non è un numero solo ma una regola che dipende dal settore di impiego, dal tipo di apparecchio e dall'anno di fabbricazione.
La prima verifica la esegue l'INAIL, che ha 45 giorni di tempo dalla richiesta; decorso inutilmente quel termine, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto pubblico o privato abilitato. Le verifiche successive competono all'ASL — o all'ARPA, dove lo prevede la legge regionale — oppure, a libera scelta del datore di lavoro, a uno dei soggetti abilitati. Le modalità di effettuazione le disciplina il DM 11 aprile 2011.
Ogni quanto, famiglia per famiglia
L'Allegato VII chiama le attrezzature con nomi che non sempre coincidono con quelli che si usano in officina o in cantiere: è il primo motivo per cui una verifica si perde. La colonna di mezzo serve a riconoscere la propria macchina.
| Attrezzatura | Che cos'è, in pratica | Verifica periodica |
|---|---|---|
| Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | le piattaforme di lavoro elevabili (PLE): ragni, semoventi, cestelli su furgone | annuale |
| Scale aeree ad inclinazione variabile | le autoscale montate su veicolo | annuale |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | i sollevatori telescopici, quelli che in cantiere si chiamano «telehandler» | annuale |
| Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente | gli elevatori montati sul ponteggio e smontati a fine lavori | annuale |
| Ponti sospesi e relativi argani | le piattaforme sospese dall'alto per i lavori in facciata | biennale |
| Piattaforme autosollevanti su colonne | le piattaforme che salgono lungo una o più colonne ancorate all'edificio | biennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali con portata oltre 200 kg, non azionati a mano | carriponte, gru a torre e su autocarro, argani e paranchi elettrici fissi | la cadenza dipende dal settore di impiego, dal tipo fisso o mobile e dall'anno di fabbricazione: la regola è nell'Allegato VII |
| Attrezzature e insiemi a pressione | generatori di vapore, serbatoi di aria compressa, autoclavi, tubazioni | verifica di funzionamento e verifica di integrità, a cadenze che cambiano con il fluido, la categoria e il tipo di attrezzatura |
Cadenze dell'Allegato VII del D.Lgs 81/2008. Sono gli intervalli massimi fra una verifica e l'altra: il manuale del fabbricante e la valutazione dei rischi possono chiedere controlli più frequenti, mai più radi. Per le ultime due righe la periodicità non è un numero unico ma una matrice: va letta direttamente sull'Allegato VII, perché riassumerla qui vorrebbe dire darne una versione sbagliata per qualcuno.
L'ascensore del capannone non segue l'Allegato VII
Fra gli apparecchi di sollevamento persone l'Allegato VII elenca gli ascensori e i montacarichi da cantiere: quelli montati sul ponteggio e smontati a fine lavori. L'ascensore installato in modo permanente in un edificio — uffici, condominio, capannone — segue invece un'altra strada, il DPR 162/1999, che mette in capo al proprietario la manutenzione e una verifica periodica ogni due anni, affidata all'ASL o a un organismo notificato. Due regimi diversi, due scadenze diverse, due verbali diversi: si confondono facilmente, perché la parola è la stessa.
Chi fa cosa, dalla prima accensione in poi
Il percorso di un'attrezzatura dell'Allegato VII comincia prima della verifica: comincia con una comunicazione che le assegna un'identità.
- 01
Comunicazione di messa in servizio
prima dell'uso, per via telematica dal portale dell'INAIL
il datore di lavoro; l'INAIL assegna all'attrezzatura il numero di matricola
- 02
Prima verifica
l'INAIL ha 45 giorni dalla richiesta
INAIL; decorso il termine, un soggetto pubblico o privato abilitato scelto dal datore di lavoro
- 03
Verifiche periodiche successive
alla cadenza che l'Allegato VII fissa per quella famiglia
ASL o ARPA, oppure un soggetto abilitato a libera scelta del datore di lavoro
- 04
Richiesta della verifica successiva
con anticipo sulla scadenza: fra la richiesta e il verbale passa del tempo
il datore di lavoro
Le verifiche sono onerose e le spese restano a carico del datore di lavoro. Il documento che ne esce — il verbale — è quello che l'organo di vigilanza chiede: non la data segnata in agenda, né il contratto con il manutentore.
Verifica periodica, controlli del datore di lavoro, manutenzione: sono tre cose diverse
La verifica periodica è quella di cui parla il resto di questa guida: riguarda solo le attrezzature dell'Allegato VII, la esegue un soggetto esterno — INAIL, ASL, ARPA o un abilitato — alla cadenza scritta nell'Allegato, e finisce in un verbale. Non la può fare il manutentore di fiducia, e non la sostituisce nessun contratto di assistenza.
I controlli periodici del datore di lavoro sono un'altra cosa e riguardano tutte le attrezzature che si degradano nel tempo. L'art. 71 comma 8 non fissa un numero: chiede che la frequenza nasca dalle indicazioni dei fabbricanti, dalle norme di buona tecnica o, in assenza di queste, dai codici di buona prassi. Prevede anche controlli straordinari dopo riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali e lunghi periodi di inattività.
Una delle poche cadenze numeriche scritte nella norma sta altrove, nell'Allegato VI, punto 3.1.2: funi e catene degli apparecchi di sollevamento e trazione, ogni tre mesi, in mancanza di una specifica indicazione del fabbricante. La manutenzione, infine, è l'art. 71 comma 4 e si fa secondo le istruzioni d'uso, cioè secondo il libretto della macchina. È l'unica delle tre di solito già organizzata in azienda — e per questo la più facile da scambiare per tutte e tre.
«Il muletto lo verifica l'ASL ogni anno»: quasi sempre non è vero
I carrelli elevatori a contrappeso, quelli che stanno in magazzino, non sono nell'Allegato VII: per loro non c'è nessuna verifica periodica di un ente terzo, ma restano i controlli dell'art. 71 comma 8 e il controllo trimestrale di funi e catene. I carrelli semoventi a braccio telescopico, invece, ci sono, con verifica annuale: due macchine che si somigliano e due regimi diversi. Gli altri due scivoloni frequenti sono pensare che il contratto di manutenzione copra anche la verifica di legge, e non comunicare all'INAIL la messa in servizio di un apparecchio nuovo — con il risultato che la prima verifica non parte mai.
Cosa succede se la verifica periodica scade
Non c'è un interruttore che si spegne il giorno dopo. Quello che succede è che l'attrezzatura resta senza il documento che ne attesta lo stato di conservazione e di efficienza, e nella prassi ispettiva un'attrezzatura dell'Allegato VII con la verifica scaduta è un'attrezzatura che non andrebbe usata finché la verifica non è stata eseguita. Le violazioni degli obblighi dell'art. 71 sono sanzionate dall'art. 87 del D.Lgs 81/2008.
La conseguenza pratica, però, arriva prima della sanzione: se succede qualcosa e il verbale manca, manca anche il modo di dimostrare che l'attrezzatura era stata verificata. Vale lo stesso per il comma 9, che chiede di riportare per iscritto gli esiti dei controlli e di conservare almeno quelli degli ultimi tre anni, tenendoli a disposizione degli organi di vigilanza.
Un dettaglio che si dimentica spesso: se l'attrezzatura lavora in luoghi diversi dalla sede dell'unità produttiva — un sollevatore telescopico che gira fra i cantieri, una PLE a noleggio — il comma 10 chiede che la accompagni un documento che attesti l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Non basta che il verbale sia in ufficio.
Cosa tenere, per ogni attrezzatura dell'Allegato VII
Non esiste un modello obbligatorio di registro: la norma chiede che gli esiti siano per iscritto e disponibili. Questa è la riga minima che rende una verifica ritrovabile il giorno in cui serve, senza cercarla in tre posti.
- Il numero di matricola assegnato dall'INAIL alla messa in servizio, con marca, modello e anno di fabbricazione
- Il libretto di uso e manutenzione del fabbricante, e il piano di manutenzione che ne discende
- Il verbale dell'ultima verifica periodica, con le eventuali prescrizioni e la data in cui sono state chiuse
- La data della prossima verifica, contata dall'ultima eseguita secondo la cadenza di quella famiglia
- Gli esiti dei controlli interni dell'art. 71 comma 8, per iscritto, almeno quelli degli ultimi tre anni
- Dove si trova l'attrezzatura oggi: sede, reparto o cantiere
- Chi segue quella macchina e chi chiama il verificatore quando la data si avvicina
- Per le attrezzature che escono dalla sede, il documento dell'ultimo controllo con esito positivo che le accompagna
Questa guida è materiale informativo: non sostituisce le norme citate, il manuale del fabbricante o il parere di un tecnico qualificato. ToriSet organizza scadenze e documenti, non certifica la conformità.
La verifica la fa l'ente; quello che di solito si perde è il verbale.
Un'attrezzatura dell'Allegato VII porta con sé tre cose che di solito vivono in posti diversi: il numero di matricola INAIL, il libretto del fabbricante e i verbali delle verifiche. Tenerle sulla stessa scheda è quello che cambia il giorno del controllo.
Il verbale della verifica in un raccoglitore, la prossima data a memoria
Il verbale allegato alla scheda, e la prossima verifica calcolata dall'ultima registrata
Il numero di matricola INAIL su un foglio, diverso per ogni macchina
Matricola, marca, modello e anno di fabbricazione sulla scheda dell'attrezzatura, con la foto
Il libretto di uso e manutenzione nel cassetto dell'officina
Il PDF del libretto allegato alla macchina, che il QR sul telaio apre dal telefono
Della scadenza ti accorgi quando qualcuno chiede il verbale
Un'email 30, 14, 7 e 1 giorno prima, a te e a chi deve chiamare il verificatore
Cosa cambia da un paese all'altro.
Fuori dall'Italia un «Allegato VII» non esiste: l'idea di far verificare da un terzo alcune attrezzature c'è quasi ovunque, ma cambiano l'elenco delle macchine, la fonte che fissa la cadenza e chi rilascia il verbale. Qui sotto c'è l'orientamento per i paesi in cui la fonte è chiara; quello che vale resta la norma citata, insieme al manuale del fabbricante.
La scelta resta salvata su questo browser.
Italia
Riferimenti
D.Lgs. 81/2008, art. 71
Mette in capo al datore di lavoro la manutenzione secondo le istruzioni d'uso (comma 4), i controlli periodici e straordinari alla frequenza indicata dal fabbricante o dalle norme di buona tecnica (comma 8), la registrazione degli esiti (commi 9 e 10) e le verifiche periodiche delle attrezzature dell'Allegato VII (comma 11).
D.Lgs. 81/2008, Allegato VII
L'elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica di legge, con la periodicità di ciascuna famiglia: apparecchi di sollevamento materiali, apparecchi di sollevamento persone, attrezzature e insiemi a pressione.
D.Lgs. 81/2008, Allegato VI, punto 3.1.2
Fissa la verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento e trazione, in mancanza di una specifica indicazione del fabbricante: è una delle poche cadenze numeriche scritte nella norma.
DM 11 aprile 2011
Disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche dell'Allegato VII e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici e privati che possono eseguirle.
DPR 162/1999
Regola gli ascensori e i montacarichi installati in modo permanente negli edifici: manutenzione a carico del proprietario e verifica periodica ogni due anni, affidata all'ASL o a un organismo notificato. Non sono attrezzature dell'Allegato VII.
DM 329/2004
Il regolamento sulla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi: è il testo a cui si affianca l'Allegato VII per la verifica di funzionamento e la verifica di integrità.
Cadenze
Prima verifica
l'INAIL ha 45 giorni dalla richiesta; decorso il termine, un soggetto abilitato
INAIL
Verifiche periodiche successive
annuale o biennale secondo la famiglia; per gli apparecchi di sollevamento oltre 200 kg e per le attrezzature a pressione la cadenza dipende da settore, tipo, fluido e anno di fabbricazione, secondo l'Allegato VII
ASL o ARPA, oppure un soggetto pubblico o privato abilitato
Controlli del datore di lavoro
alla frequenza indicata dal fabbricante o dalle norme di buona tecnica (art. 71 comma 8)
persona competente incaricata dal datore di lavoro
Funi e catene degli apparecchi di sollevamento
ogni 3 mesi, se il fabbricante non indica altro
persona competente incaricata dal datore di lavoro
NotaÈ il quadro più tabellare dei tre: l'Allegato VII elenca le attrezzature una per una con la loro periodicità, e la messa in servizio va comunicata all'INAIL, che assegna il numero di matricola. Gli ascensori installati in modo permanente negli edifici restano fuori: seguono il DPR 162/1999.
Francia
Riferimenti
Code du travail, art. R4323-23
Impone che le attrezzature di lavoro soggette siano sottoposte a verifiche generali periodiche, perché ogni deterioramento capace di creare un pericolo sia individuato in tempo utile.
Arrêté du 1er mars 2004
Il testo sulle verifiche degli apparecchi e degli accessori di sollevamento: elenca le attrezzature soggette, ne fissa le periodicità e prevede le verifiche alla messa in servizio e alla rimessa in servizio.
Cadenze
Vérification générale périodique (VGP) degli apparecchi di sollevamento
di norma ogni 12 mesi
persona qualificata, spesso un organismo di controllo
VGP degli apparecchi che sollevano persone
ogni 6 mesi
persona qualificata, spesso un organismo di controllo
Verifica alla messa in servizio e alla rimessa in servizio
prima dell'uso, dopo il montaggio, una riparazione o un cambio di sito
persona qualificata
NotaIn Francia non c'è un allegato unico come quello italiano: l'elenco delle attrezzature soggette e le periodicità stanno nell'arrêté del 1° marzo 2004, che per alcune famiglie accorcia l'intervallo a sei mesi. Prima di fissare il piano, controlla in quale voce dell'arrêté rientra la tua macchina.
Germania
Riferimenti
BetrSichV
L'ordinanza sulla sicurezza di esercizio: chiede che ogni attrezzatura di lavoro sia verificata a intervalli stabiliti dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi, e riserva agli impianti soggetti a sorveglianza dell'Anhang 2 — ascensori e impianti in pressione fra gli altri — scadenze scritte e un organismo di controllo autorizzato.
TRBS 1201
La regola tecnica che spiega come determinare tipo, estensione e scadenze delle verifiche delle attrezzature di lavoro: è il testo che in Germania fa le veci della tabella italiana.
Cadenze
Verifica ricorrente delle attrezzature di lavoro
all'intervallo fissato dalla valutazione dei rischi, secondo i criteri della TRBS 1201
persona qualificata (befähigte Person)
Verifica degli impianti soggetti a sorveglianza (ascensori, impianti in pressione)
agli intervalli fissati dall'Anhang 2 della BetrSichV, con verifica principale e verifiche intermedie
organismo di controllo autorizzato (ZÜS)
Verifica prima della prima messa in servizio e dopo modifiche rilevanti
prima dell'uso
persona qualificata o ZÜS, secondo il tipo di impianto
NotaLa differenza di impostazione è sostanziale: per la maggior parte delle attrezzature l'intervallo non sta in una tabella di legge, lo fissa il datore di lavoro nella valutazione dei rischi motivandolo secondo la TRBS 1201. Solo gli impianti dell'Anhang 2 della BetrSichV hanno scadenze scritte e un organismo di controllo obbligato.
Quello che ci chiedono di più.
Quali attrezzature sono soggette a verifica periodica?
Solo quelle elencate nell'Allegato VII del D.Lgs 81/2008: gli apparecchi di sollevamento materiali con portata oltre 200 kg non azionati a mano, gli apparecchi che sollevano persone — piattaforme di lavoro elevabili, ponti sospesi, piattaforme autosollevanti su colonne, scale aeree, ascensori e montacarichi da cantiere, carrelli semoventi a braccio telescopico — e le attrezzature e gli insiemi a pressione. Tutte le altre attrezzature restano soggette ai controlli del datore di lavoro previsti dall'art. 71 comma 8, che seguono il manuale del fabbricante e non passano da un ente terzo.
Ogni quanto va verificata una piattaforma di lavoro elevabile (PLE)?
Ogni anno. I ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato — il nome con cui l'Allegato VII chiama le PLE — hanno verifica periodica annuale. La prima la esegue l'INAIL, le successive l'ASL o l'ARPA oppure un soggetto pubblico o privato abilitato, a libera scelta del datore di lavoro. La verifica di legge non sostituisce i controlli e la manutenzione previsti dal libretto del fabbricante, che restano in capo all'azienda.
Chi fa la verifica periodica: INAIL, ASL o un privato?
La prima verifica è dell'INAIL, che ha 45 giorni di tempo dalla richiesta: se il termine passa senza che sia stata eseguita, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto pubblico o privato abilitato. Le verifiche successive competono all'ASL, o all'ARPA dove lo prevede la legge regionale, oppure a un soggetto abilitato scelto dal datore di lavoro. Le modalità sono nel DM 11 aprile 2011, e le spese restano a carico del datore di lavoro.
Cosa succede se la verifica periodica è scaduta?
L'attrezzatura resta senza il documento che ne attesta lo stato di conservazione e di efficienza, e nella prassi ispettiva un'attrezzatura dell'Allegato VII con la verifica scaduta non andrebbe usata finché la verifica non è stata eseguita. Le violazioni degli obblighi dell'art. 71 sono sanzionate dall'art. 87 del D.Lgs 81/2008. Conviene chiedere la verifica con anticipo sulla scadenza, perché fra la richiesta e il verbale passa del tempo.
Quanto vanno conservati i verbali delle verifiche?
Per i controlli che fa il datore di lavoro l'art. 71 comma 9 chiede che gli esiti siano riportati per iscritto e che almeno quelli degli ultimi tre anni siano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. I verbali delle verifiche periodiche dell'Allegato VII conviene tenerli finché l'attrezzatura è in servizio: sono la storia della macchina, e alla verifica successiva il verificatore parte da lì. Se l'attrezzatura lavora fuori sede, il comma 10 chiede che la accompagni un documento dell'ultimo controllo con esito positivo.
E ToriSet cosa c'entra con le verifiche periodiche?
ToriSet ti aiuta a rispettare le scadenze: registri ogni attrezzatura con marca, modello, matricola INAIL e sede, imposti la cadenza che l'Allegato VII prevede per la sua famiglia e da lì la prossima verifica si calcola dall'ultima registrata, con un promemoria che arriva in anticipo a te e a chi deve chiamare il verificatore. Il verbale resta allegato alla scheda della macchina, insieme al libretto. La verifica la esegue l'INAIL, l'ASL, l'ARPA o il soggetto abilitato, e la registrazione degli esiti prevista dall'art. 71 resta il tuo adempimento.
Guide correlate
Vedile tutteUna verifica annuale, una biennale, un controllo ogni tre mesi — su macchine diverse.
Metti ogni attrezzatura in una scheda sola, con matricola, libretto e verbali: la prossima scadenza si calcola dall'ultimo intervento registrato e il promemoria arriva 30, 14, 7 e 1 giorno prima, a te e a chi deve chiamare il verificatore.
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