Impianti tecnici dell'edificio — ispezioni obbligatorie (Portogallo)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit per proprietari, condomini e gestori di edifici in Portogallo. Copre le ispezioni periodiche dei sistemi di climatizzazione e riscaldamento (SCE/RECS, Decreto-Lei n.º 101-D/2020), delle installazioni elettriche private (Decreto-Lei n.º 96/2017), delle installazioni di gas (Decreto-Lei n.º 97/2017) e degli ascensori e apparecchi di elevazione (Decreto-Lei n.º 320/2002), con i relativi obblighi di manutenzione. Non copre gli estintori e i mezzi antincendio, già coperti dal preset dedicato, gli impianti a pressione né la prima immissione degli ascensori sul mercato.
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- 9 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'ultimo intervento
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
In Italia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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- 01
Far ispezionare l'installazione di gas ogni 3 anni
Le installazioni di gas combustibile negli edifici sono soggette a ispezione periodica triennale da parte di un'entità ispettrice di gas riconosciuta, promossa e pagata dal proprietario o dall'usufruttuario; la prova è la dichiarazione di ispezione. In caso di inadempienza la DGEG viene notificata e, trascorsi tre mesi, la fornitura di gas può essere interrotta; i difetti critici impediscono la fornitura mentre quelli non critici vanno corretti entro 60 giorni. Si applica alle installazioni di gas combustibile alimentate negli edifici e recinti classificati ai sensi del Decreto-Lei n.º 220/2008, con periodicità triennale per le utilizações-tipo da III a XII e per gli altri edifici che ricevono pubblico; le fonti consultate riportano una periodicità quinquennale per le installazioni con più di 10 anni non oggetto di rinnovamento, da verificare nel caso concreto.
ogni 36 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 97/2017, art. 21.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Ispezionare i sistemi tecnici oltre 250 kW ogni 2 anni
Per i sistemi tecnici con potenza nominale superiore a 250 kW la periodicità dell'ispezione scende a due anni, con relazione e certificato di ispezione come prova. Le soglie di 70 kW e 250 kW si riferiscono alla potenza nominale del singolo sistema tecnico, non del singolo generatore né della somma delle unità dell'edificio. Si applica ai sistemi tecnici con potenza nominale superiore a 250 kW; gli edifici dotati di sistemi di automazione e controllo conformi (SACE) possono essere esentati dall'ispezione dei sistemi tecnici, ma il SACE va a sua volta ispezionato ogni quattro anni.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 101-D/2020, art. 15.º; Despacho n.º 6476-C/2021Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Richiedere l'ispezione periodica dell'ascensore
Gli impianti di elevazione devono essere sottoposti a ispezione periodica da parte di un'entità ispettrice, richiesta dal proprietario o dal condominio, con competenza del comune; se l'ispezione rileva clausole di sicurezza non rispettate si procede a reispezione. Prova: rapporto di ispezione e, se necessario, verbale di reispezione dopo la correzione delle non conformità; qui è impostato il caso più stringente di 24 mesi, da adattare al tipo di edificio. Si applica con queste periodicità: ascensori, 2 anni negli edifici commerciali o di servizi aperti al pubblico, 4 anni negli edifici misti abitazione e commercio o servizi, 4 anni negli edifici abitativi con più di 32 alloggi o più di otto piani e 6 anni negli altri edifici abitativi, negli stabilimenti industriali e nei casi non previsti; scale mobili e tappeti mobili, 2 anni; montacarichi, 6 anni.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 320/2002, art. 8.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Mantenere il contratto di manutenzione mensile dell'ascensore
Ascensori, montacarichi, scale mobili e tappeti mobili in esercizio devono essere mantenuti da un'impresa di manutenzione riconosciuta con un piano di manutenzione a periodicità mensile, salvo deroghe autorizzate dalla DGEG. Il contratto semplice non può durare meno di un anno e comporta fra l'altro la pulizia annuale di pozzo, cabina, copertura e locale macchine e le verifiche semestrali di funi e paracadute, mentre il contratto completo dura cinque anni rinnovabili; la prova è il contratto con il registro delle visite mensili nel libro dell'impianto. Si applica a tutti gli ascensori, montacarichi, scale mobili e tappeti mobili in esercizio, compresi quelli dei condomini residenziali.
ogni mese dall'ultimo interventoObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 320/2002, arts. 3.º e 4.º; Anexo II, ponto A) n.º 2Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Far eseguire la manutenzione dell'installazione di gas
Le installazioni di gas devono essere sottoposte a manutenzione da un installatore riconosciuto, secondo la regolamentazione applicabile e le istruzioni del fabbricante degli apparecchi, e la responsabilità è del proprietario o dell'usufruttuario salvo diversa previsione contrattuale. Conserva i rapporti di manutenzione dell'installatore come prova; l'art. 20.º non fissa una periodicità numerica, quindi la cadenza annuale è un controllo suggerito e non un termine di legge. Si applica a tutte le installazioni di gas combustibile negli edifici.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 97/2017, art. 20.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Far ispezionare l'installazione elettrica ogni 5 anni
Le installazioni elettriche non seguite da un tecnico responsabile per l'esercizio devono essere sottoposte a ispezione periodica, promossa dall'entità esercente e realizzata ogni 5 anni da un'entità ispettrice riconosciuta; la prova è la dichiarazione di ispezione o il certificato di esercizio. Se l'installazione è oggetto di un intervento di manutenzione attestato da dichiarazione di conformità o termine di responsabilità, il termine per l'ispezione successiva decorre dalla data di quell'intervento. Si applica alle installazioni di tipo A oltre 20 kVA, alle installazioni in luoghi a rischio di esplosione oltre 20 kVA, alle installazioni di tipo C in locali di spettacolo, ospedali, edifici di insegnamento, cultura o culto dalla 1ª alla 4ª categoria oltre 20 kVA, agli stabilimenti commerciali oltre 50 kVA, agli stabilimenti industriali e agricoli di tipo C oltre 50 kVA e agli stabilimenti balneari di tipo C oltre 20 kVA.
ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 96/2017, art. 19.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Far ispezionare l'impianto dal tecnico responsabile due volte l'anno
Il tecnico responsabile per l'esercizio deve ispezionare l'installazione elettrica con periodicità non inferiore a due volte l'anno, una nei mesi estivi e una nei mesi invernali, per eseguire verifiche, prove e misure regolamentari ed elaborare il relatório de exploração registrato sulla piattaforma SRIESP. Lo stesso articolo gli impone di comunicare all'entità esercente le deficienze che costituiscono un rischio e di riportare alla DGEG gli incidenti di natura elettrica entro 5 giorni lavorativi. Si applica solo alle installazioni elettriche che devono avere un tecnico responsabile per l'esercizio, le quali sono per contro escluse dall'ispezione periodica quinquennale.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 96/2017, art. 16.º n.º 1 al. b)Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Eseguire la manutenzione dei sistemi tecnici dell'edificio
I sistemi tecnici devono essere mantenuti secondo le condizioni approvate dal Despacho n.º 6476-C/2021, con un piano di manutenzione preventiva che identifichi periodicità delle operazioni e qualificazione dei tecnici, e con la registrazione degli interventi. Il piano di manutenzione e il registo de manutenção sono validi solo dopo la sottomissione nel Portal SCE con attribuzione di un identificativo, e ogni aggiornamento del piano va risottomesso; la verifica annuale è una cadenza suggerita. Si applica ai sistemi tecnici inseriti in grandi edifici di commercio e servizi in funzionamento, mentre i piccoli edifici di commercio e servizi non devono avere un piano di manutenzione e i sistemi coperti da una regolamentazione di manutenzione propria sono dispensati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 101-D/2020, art. 10.º n.os 3 e 10; Despacho n.º 6476-C/2021, Anexo ISolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Ispezionare i sistemi tecnici oltre 70 kW ogni 4 anni
I sistemi di riscaldamento, i sistemi combinati riscaldamento e ventilazione, i sistemi di preparazione di acqua calda sanitaria, i sistemi di climatizzazione e i combinati climatizzazione e ventilazione con potenza nominale superiore a 70 kW devono essere sottoposti a ispezione periodica da un tecnico qualificato SCE, con relazione e certificato di ispezione come prova. La prima ispezione va fatta entro 3 anni dall'installazione per gli edifici nuovi o rinnovati, o dall'entrata in vigore del despacho per i sistemi esistenti. Si applica ai sistemi tecnici con potenza nominale superiore a 70 kW e fino a 250 kW inclusi, verificando la soglia per singolo sistema e non sommando le unità dell'edificio.
ogni 48 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 101-D/2020, art. 15.º; Despacho n.º 6476-C/2021Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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