Emissioni e titoli ambientali (Portogallo)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit per stabilimenti industriali in Portogallo con punti di emissione in atmosfera, scarichi idrici o apparecchiature contenenti gas fluorurati. Copre l'autocontrollo e la comunicazione delle emissioni atmosferiche (Decreto-Lei n.º 39/2018), il Título Único Ambiental del licenziamento unico ambientale, il reporting PRTR, gli obblighi sui gas fluorurati e l'autocontrollo degli scarichi di acque reflue. Non copre il sistema europeo di scambio di quote di emissione, il rumore, i piani solventi per i COV né i valori limite settoriali specifici.
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- 10 controlli previsti, il più frequente ogni 6 mesi dall'ultima verifica
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
In Italia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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Verificare le fughe negli impianti con gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente deve far eseguire da personale certificato controlli periodici delle fughe e conservare il rapporto firmato dal tecnico. Sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente è obbligatorio un sistema di rilevamento delle fughe, il cui funzionamento va verificato almeno ogni 12 mesi e almeno ogni 6 anni per i quadri elettrici. Si applica con cadenza variabile secondo la carica: ogni 12 mesi da 5 a meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente (24 mesi con sistema di rilevamento), ogni 6 mesi da 50 a meno di 500 (12 con rilevamento) e ogni 3 mesi da 500 in su (6 con rilevamento), mentre le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto la soglia sono escluse.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573, Article 5Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Rispettare e rinnovare le condizioni del TUA
La sede deve mantenere valido il Título Único Ambiental emesso nell'ambito del Licenciamento Único de Ambiente, che raccoglie tutti gli atti di licenziamento ambientale applicabili — valutazione di impatto, prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento, rifiuti, risorse idriche, emissioni, quote di emissione — e rispettarne condizioni, monitoraggi e scadenze. Il TUA è un contenitore e il diploma non fissa una cadenza generale: la verifica annuale serve a rileggere il titolo e a riportare le sue scadenze in agenda; la prova è il TUA in vigore con le evidenze di conformità. Si applica alle sedi soggette a uno o più dei regimi ambientali integrati nel LUA.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 75/2015 (Regime de Licenciamento Único de Ambiente)Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Mantenere in esercizio il monitoraggio in continuo delle emissioni
Quando il flusso di massa di un inquinante supera la soglia massima dell'Anexo II il monitoraggio deve essere in continuo: mantieni il sistema di misura tarato e funzionante e notifica alla CCDR competente ogni avaria entro 48 ore. La verifica annuale qui indicata è il controllo di conformità suggerito su taratura e funzionamento, mentre l'obbligo di misura è permanente; prova: registrazioni del sistema, certificati di taratura e comunicazioni di avaria. Si applica alle fonti il cui flusso di massa supera la soglia massima dell'Anexo II, parte 1, del Decreto-Lei n.º 39/2018.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 39/2018, art. 14.º n.º 2 e art. 8.º al. d)Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Eseguire il monitoraggio puntuale delle emissioni ogni 3 anni
Quando il flusso di massa dell'inquinante resta inferiore alla soglia media ma pari o superiore alla soglia minima e le condizioni di esercizio dell'impianto non cambiano, il monitoraggio puntuale può essere eseguito una volta ogni tre anni. Conserva il rapporto di prova insieme alla dichiarazione che attesta l'invarianza delle condizioni di esercizio. Si applica alle fonti con flusso di massa inferiore alla soglia media e pari o superiore alla soglia minima; se il flusso di massa resta sotto la soglia minima la periodicità scende a una volta ogni cinque anni, mentre per le medie installazioni di combustione valgono le frequenze proprie del Decreto-Lei n.º 39/2018.
ogni 36 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 39/2018, art. 15.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Presentare il reporting PRTR annuale
Gli operatori degli stabilimenti PRTR comunicano ogni anno, tramite formulario in SILiAmb, le emissioni di inquinanti e i trasferimenti di rifiuti fuori sito dell'anno precedente, anche quando le soglie di notifica del regolamento europeo non sono superate; la prova è il formulario sottomesso. La finestra non è un termine di legge ma una campagna annunciata ogni anno dall'APA, quindi la data va riconfermata; il Regolamento (UE) 2024/1244 sostituirà il Regulamento (CE) n.º 166/2006 con obbligatorietà dal 1º gennaio 2028. Si applica agli stabilimenti che esercitano una delle attività dell'Allegato I del Regulamento (CE) n.º 166/2006 sopra le soglie di capacità ivi indicate.
ogni anno entro il 1 giugnoObbligo di leggeRegulamento (CE) n.º 166/2006; Decreto-Lei n.º 127/2008, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Eseguire l'autocontrollo degli scarichi di acque reflue
Il titolare del titolo di utilizzo di risorse idriche per il rifiuto di acque reflue deve attuare il programma di autocontrollo previsto nel titolo e trasmettere all'entità competente i dati nel formato e con la periodicità definiti nella licenza. La periodicità non è fissata in modo uniforme dalla legge ma caso per caso nel TURH, quindi leggi il titolo prima di impostare le date; prova: rapporti di analisi e comunicazioni di autocontrollo. Si applica alle sedi con scarico di acque reflue in corpo idrico o nel suolo soggetto a TURH, ricordando che il titolo è rilasciato per un massimo di 10 anni ed è rinnovabile. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeLei n.º 58/2005 (Lei da Água); Decreto-Lei n.º 226-A/2007Solo PortogalloFonte - 07
Tenere i registri dei gas fluorurati e comunicarli all'APA
Per ciascuna apparecchiatura soggetta a controllo delle fughe conserva per almeno 5 anni i registri con quantità e tipo di gas, date ed esiti dei controlli, interventi di recupero e identificazione del tecnico, e comunica ogni anno i dati in SILiAmb. La prova è il registro dell'apparecchiatura insieme alla ricevuta del formulario; il 31 marzo è la prassi delle campagne APA, non un termine scritto nel regolamento europeo, quindi va riconfermato ogni anno. Si applica agli operatori di apparecchiature con gas fluorurati soggette a controllo delle fughe e ai soggetti tenuti alla comunicazione annuale all'APA.
ogni anno entro il 31 marzoObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573, Article 7Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Presentare il Relatório Ambiental Anual
I titolari di licenza ambientale PCIP devono trasmettere all'APA il Relatório Ambiental Anual con i dati di esercizio, emissioni, consumi e monitoraggi dell'anno precedente, e conservare il RAA sottomesso con la relativa ricevuta. Il Decreto-Lei n.º 127/2013 non fissa una data uniforme: il termine è scritto nelle condizioni della singola licenza ambientale o del TUA, che va letto prima di impostare la scadenza. Si applica solo alle installazioni con licenza ambientale PCIP, cioè quelle che esercitano un'attività dell'Allegato I del Decreto-Lei n.º 127/2013. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 127/2013 (Regime de Emissões Industriais, PCIP); condições da licença ambiental/TUASolo PortogalloFonte - 09
Comunicare i risultati del monitoraggio entro il 30 aprile
Trasmetti ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo, le informazioni sul monitoraggio delle emissioni puntuali e in continuo nella forma e con il contenuto definiti dalla Portaria n.º 221/2018, e conserva la ricevuta di sottomissione. Attenzione agli altri due termini dello stesso articolo: i risultati del monitoraggio in continuo si trasmettono mensilmente entro la fine del mese successivo e quelli del monitoraggio puntuale entro 45 giorni consecutivi dalla misura; i primi vanno all'APA, i secondi alla CCDR territorialmente competente. Si applica a tutti gli operatori di installazioni con punti di emissione soggetti a valori limite ai sensi del Decreto-Lei n.º 39/2018.
ogni anno entro il 30 aprileObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 39/2018, art. 16.º n.º 4; Portaria n.º 221/2018Solo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Eseguire il monitoraggio puntuale delle emissioni due volte l'anno
Fai eseguire da un laboratorio accreditato il monitoraggio puntuale delle emissioni due volte per anno civile, con un intervallo minimo di due mesi fra le misurazioni, e conserva i rapporti di prova di ogni campagna. Il Decreto-Lei n.º 39/2018 è stato modificato dal Decreto-Lei n.º 124/2026, che definisce frequenze minime proprie per le medie installazioni di combustione: verifica il testo consolidato se hai impianti di questo tipo. Si applica alle fonti il cui flusso di massa è pari o superiore alla soglia media e inferiore alla soglia massima dell'Anexo II, parte 1, del Decreto-Lei n.º 39/2018.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeDecreto-Lei n.º 39/2018, art. 15.ºSolo PortogalloFonteverificato il 11/09/2026
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