ToriSet
Sicurezza sul lavoroPacchetto di conformità

Sicurezza sul lavoro — obblighi ricorrenti (Italia)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Kit italiano per qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore o soggetto equiparato. Copre il riesame del DVR, la formazione obbligatoria e gli aggiornamenti periodici di lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RSPP e RLS secondo l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, la sorveglianza sanitaria, la riunione periodica annuale, il primo soccorso e i DPI di III categoria. NON copre la gestione antincendio, le verifiche di impianti e attrezzature (kit dedicati) né gli obblighi di cantiere del Titolo IV.

Assistente AI

Domande su questo prodotto?

Chiedi cosa c'è nei manuali, ogni quanto va fatta la manutenzione e cosa serve per farla.

Cosa ha già sotto mano

  • Nessun manuale su questa scheda
  • 11 controlli previsti, il più frequente ogni 12 mesi dall'ultima verifica

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 1Paesi copertiItalia
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Riesaminare e aggiornare il DVR

    Il datore di lavoro rielabora la valutazione dei rischi in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, dell'evoluzione della tecnica, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede, completando la rielaborazione entro 30 giorni dalla causale. La prova è il DVR datato e firmato da datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS. Si applica a tutti i datori di lavoro; quelli fino a 10 lavoratori possono usare le procedure standardizzate previste dall'art. 29 comma 5.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 29, commi 3 e 4Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  2. 02

    Aggiornare la formazione del RSPP e degli ASPP

    Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione completa 40 ore di aggiornamento nell'arco di 5 anni e gli addetti (ASPP) 20 ore secondo l'Accordo 2025, con le ore distribuibili nel quinquennio a decorrere dalla conclusione del Modulo B comune. La prova sono gli attestati dei singoli moduli di aggiornamento. Si applica alle imprese con RSPP interno o con datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP; per gli RSPP esterni l'obbligo è del professionista, ma la prova va conservata dall'azienda.

    ogni 60 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 32; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSRSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  3. 03

    Formare e aggiornare il datore di lavoro

    Il datore di lavoro deve frequentare un percorso obbligatorio di 16 ore, più 6 ore se opera in cantieri, e successivamente un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni: è un obbligo distinto e aggiuntivo rispetto al corso RSPP per datore di lavoro. La prova è l'attestato nominativo con data di fine corso. Si applica a tutti i datori di lavoro, anche a quelli che non svolgono direttamente i compiti di RSPP.

    ogni 60 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSRSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  4. 04

    Effettuare le visite mediche periodiche

    I lavoratori esposti a rischi che richiedono sorveglianza sanitaria sono sottoposti a visita medica periodica dal medico competente, che rilascia il giudizio di idoneità alla mansione; in assenza di una periodicità fissata da norme specifiche la cadenza è di norma annuale, salvo diversa periodicità motivata dal medico nel protocollo sanitario. La prova è il giudizio di idoneità in duplice copia, una al lavoratore e una all'azienda. Si applica solo ai lavoratori esposti ai rischi per cui la valutazione dei rischi e la normativa prevedono sorveglianza sanitaria, per esempio movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre 20 ore settimanali, agenti chimici, rumore, vibrazioni, agenti cancerogeni e lavoro notturno.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 41, comma 2, lettera b)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  5. 05

    Aggiornare la formazione del RLS

    Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza segue un aggiornamento annuale di almeno 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di almeno 8 ore in quelle con più di 50 lavoratori; la formazione iniziale è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici. La prova è l'attestato nominativo, conservato con il verbale di elezione. Si applica alle aziende che hanno un RLS interno eletto: nelle aziende fino a 15 lavoratori senza RLS interno le funzioni sono svolte dal RLS territoriale e l'obbligo formativo è dell'organismo paritetico.

    ogni 12 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 11; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSRSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  6. 06

    Indire la riunione periodica sulla sicurezza

    Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il datore di lavoro indice almeno una volta all'anno una riunione con RSPP, medico competente se nominato e RLS, per esaminare DVR, andamento di infortuni e malattie professionali, criteri di scelta ed efficacia dei DPI e programmi di informazione e formazione. La prova è il verbale della riunione, messo a disposizione dei partecipanti. Si applica alle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, conteggiati per unità produttiva; fino a 15 lavoratori la riunione non è obbligatoria ma il RLS può chiederne la convocazione.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 35Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  7. 07

    Aggiornare la formazione dei preposti

    La formazione dei preposti si svolge interamente in presenza o in videoconferenza sincrona e va ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni volta che i rischi evolvono o ne insorgono di nuovi: l'aggiornamento dura almeno 6 ore e la formazione iniziale 12 ore secondo l'Accordo 2025. La prova è l'attestato nominativo, conservato con la lettera di individuazione. Si applica alle imprese che hanno individuato uno o più preposti ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b-bis del D.Lgs. 81/2008.

    ogni 24 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7-ter (introdotto dalla L. 215/2021); Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSRSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  8. 08

    Aggiornare la formazione dei dirigenti

    I dirigenti per la sicurezza frequentano un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni; la formazione iniziale è di 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per le attività di cantiere. La prova è l'attestato nominativo con data di fine corso, da cui decorre il quinquennio. Si applica alle imprese che hanno dirigenti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008, cioè chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa.

    ogni 60 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSRSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  9. 09

    Aggiornare la formazione degli addetti al primo soccorso

    Gli addetti designati al primo soccorso ripetono la formazione con cadenza almeno triennale, limitatamente alla capacità di intervento pratico: 6 ore per le aziende del gruppo A e 4 ore per i gruppi B e C. Vanno inoltre verificati contenuto e scadenze della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione; la prova è l'attestato nominativo di aggiornamento. Si applica a tutte le aziende: la classificazione in gruppo A, B o C, che determina durata del corso e dotazione minima, dipende dal codice di tariffa INAIL, dal numero di lavoratori e dal settore.

    ogni 36 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3 comma 5; D.Lgs. 81/2008 art. 45Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  10. 10

    Verificare i DPI di III categoria e anticaduta

    Il datore di lavoro mantiene i DPI in efficienza e assicura le verifiche previste dal fabbricante; per i DPI anticaduta e gli altri DPI di III categoria la prassi tecnica e le istruzioni d'uso richiedono un controllo periodico da parte di persona competente, di norma annuale, con esito registrato. La prova è la scheda di controllo del singolo DPI firmata dal verificatore. Si applica alle aziende che forniscono DPI di III categoria — imbracature, cordini, dispositivi retrattili, ancoraggi, autorespiratori, DPI contro agenti chimici e rischio elettrico — con cadenza da allineare al manuale del singolo dispositivo.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaConsigliatoD.Lgs. 81/2008 art. 77 commi 1 e 4; Regolamento (UE) 2016/425; UNI 11158Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  11. 11

    Aggiornare la formazione dei lavoratori

    Ogni lavoratore deve frequentare un corso di aggiornamento di almeno 6 ore entro 5 anni dall'ultima formazione o dall'ultimo aggiornamento; la formazione iniziale resta di 4 ore di modulo generale più 4, 8 o 12 ore di modulo specifico secondo il livello di rischio del settore ATECO. La prova è l'attestato nominativo con data e firma del soggetto formatore. Si applica a tutti i lavoratori, compresi soci lavoratori, tirocinanti e lavoratori somministrati, con durata della formazione specifica variabile secondo il codice ATECO e il livello di rischio.

    ogni 60 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 37; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR (G.U. n. 119 del 24/05/2025)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026

Qualcosa non torna in questa scheda?

Aiutaci a tenerla corretta: ogni segnalazione viene letta da una persona.