Scarichi idrici e prelievi — obblighi e controlli (Italia)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit italiano per gli insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali o di prima pioggia in pubblica fognatura, in acque superficiali o sul suolo, e per chi preleva acqua da pozzi o corsi d'acqua. Copre il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e dell'AUA, gli autocontrolli analitici, la manutenzione degli impianti di trattamento, lo svuotamento di disoleatori e fosse e la denuncia annuale dei prelievi. NON copre gli scarichi domestici delle abitazioni, le acque meteoriche non contaminate, le bonifiche di siti contaminati né gli scarichi in mare da navi.
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Cosa ha già sotto mano
- Nessun manuale su questa scheda
- 7 controlli previsti, il più frequente ogni 12 mesi dall'ultimo intervento
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
- 01
Registrare le letture periodiche dei contatori idrici
Leggere e annotare a cadenza regolare i contatori dei prelievi e, dove presenti, dei volumi scaricati, così da disporre di una serie storica affidabile per la denuncia annuale e da intercettare perdite o consumi anomali. La prova è il registro delle letture, datato e firmato. Si applica a tutti i siti con contatori di prelievo o di scarico installati: la legge impone il misuratore e la trasmissione dei risultati ma non una frequenza di lettura, e la cadenza mensile è una buona prassi richiesta dagli auditor ISO 14001 come evidenza del monitoraggio ambientale.
controllo continuo, conferma ogni 1 mesiConsigliatoD.Lgs. 152/2006 art. 95 comma 3Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Svuotare disoleatori, dissabbiatori e fosse Imhoff
Far svuotare da ditta autorizzata i separatori di oli, i dissabbiatori, le vasche di prima pioggia e le fosse settiche, avviando a smaltimento i fanghi e i rifiuti liquidi estratti con regolare formulario. La prova è il formulario di identificazione del rifiuto insieme al rapporto di intervento. Si applica ai siti con piazzali soggetti a dilavamento, agli autolavaggi, alle officine, ai distributori di carburante e agli insediamenti con vasche di sedimentazione o separazione: la periodicità è quasi sempre prescritta dall'autorizzazione e, in assenza di prescrizione, va determinata in base al riempimento effettivo verificato periodicamente.
ogni 12 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 101 comma 1; prescrizioni dell'atto autorizzativoSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Misurare i prelievi idrici e presentare la denuncia annuale
Chi deriva acqua da pozzi o da corpi idrici superficiali installa e mantiene in efficienza strumenti di misura delle portate e dei volumi e trasmette all'autorità concedente i risultati delle misurazioni, di norma con una denuncia annuale dei volumi prelevati. La prova è il registro delle letture del contatore con la ricevuta della denuncia. Si applica ai titolari di concessione di derivazione di acqua pubblica e di pozzi denunciati, di norma con esclusione dei piccoli prelievi domestici; la data della denuncia non è fissata a livello nazionale ma dalla Regione o Provincia concedente, quindi va letta sul disciplinare di concessione.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 95 comma 3; R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Eseguire gli autocontrolli analitici sullo scarico
Far prelevare e analizzare da un laboratorio un campione dello scarico nel pozzetto fiscale, con i parametri e la frequenza prescritti dall'autorizzazione o dal regolamento del gestore della fognatura, e conservare il certificato; se i valori eccedono i limiti di emissione vanno attivate l'azione correttiva e, se prescritto, la comunicazione all'autorità. La prova è il certificato di analisi con la catena di custodia del campione. Si applica ai titolari di scarichi di acque reflue industriali: la cadenza di 12 mesi è un default da sostituire con quella dell'autorizzazione, spesso trimestrale o semestrale per gli scarichi con sostanze pericolose in pubblica fognatura.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 101 comma 1; Allegato 5 alla Parte IIISolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Chiedere il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale
L'AUA dura quindici anni dal rilascio e riunisce fino a sette titoli ambientali — scarichi, emissioni, impatto acustico, utilizzo dei fanghi, comunicazioni rifiuti; la domanda di rinnovo va presentata al SUAP almeno sei mesi prima della scadenza e, se presentata nei termini, l'attività prosegue fino al nuovo provvedimento. La prova è la ricevuta SUAP dell'istanza di rinnovo. Si applica alle PMI e agli impianti non soggetti ad AIA che detengono almeno uno dei titoli sostituiti dall'AUA, mentre le imprese soggette ad AIA seguono il riesame dell'AIA.
ogni 174 mesi dall'installazioneObbligo di leggeDPR 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 6 (durata) e art. 5 comma 1 (rinnovo)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Chiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico
L'autorizzazione allo scarico rilasciata in via ordinaria è valida quattro anni dal rilascio e il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza; se la domanda è presentata nei termini lo scarico può proseguire provvisoriamente alle condizioni dell'atto precedente fino al nuovo provvedimento. La prova è il protocollo di presentazione dell'istanza di rinnovo. Si applica agli scarichi autorizzati in via ordinaria ai sensi dell'art. 124: per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose dell'art. 108 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza, decorso inutilmente il quale lo scarico deve cessare immediatamente.
ogni 36 mesi dall'installazioneObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 124 comma 8Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Manutenere l'impianto di trattamento delle acque reflue
Eseguire la manutenzione programmata dell'impianto di depurazione o pretrattamento — vasche, pompe, soffianti, sonde, dosaggi di reagenti — verificando il corretto funzionamento e registrando gli interventi sul registro di conduzione. La prova è il rapporto di intervento del manutentore con l'annotazione sul registro. Si applica agli insediamenti dotati di impianto di depurazione o di pretrattamento a monte dello scarico: la periodicità è quella dell'autorizzazione e del manuale d'uso, mentre le verifiche di conduzione su livelli, dosaggi e allarmi sono tipicamente settimanali o mensili e vanno gestite come controllo operativo.
ogni 12 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 101 comma 1; prescrizioni dell'atto autorizzativoSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Germania questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Svizzera questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Austria questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Regno Unito questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Spagna questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Portogallo questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Altro paese questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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