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AmbientePacchetto di conformità

Rifiuti — obblighi e controlli (Italia)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Kit italiano per le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali. Copre l'iscrizione e il contributo annuale RENTRI, il registro cronologico di carico e scarico, i formulari, il MUD, i limiti del deposito temporaneo, la classificazione e le analisi dei rifiuti, la verifica delle autorizzazioni di trasportatori e impianti di destino e l'Albo gestori ambientali. Comprende inoltre il fine vita delle batterie e degli elettrodi dei DAE e degli estintori dismessi. NON copre la TARI, i rifiuti urbani domestici, l'adesione ai sistemi consortili EPR (RAEE, imballaggi, pile) né le autorizzazioni degli impianti di trattamento.

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  • Nessun manuale su questa scheda
  • 12 controlli previsti, il più frequente ogni 6 mesi dall'ultima verifica

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 12/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 2Paesi copertiItalia
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Conferire batterie ed elettrodi dei DAE a fine vita

    L'evento che attiva questo controllo è la sostituzione dei consumabili di un defibrillatore: batteria scarica o scaduta ed elettrodi usati escono dal dispositivo e da quel momento sono rifiuto. Le pile e gli accumulatori esausti sono classificati rifiuto pericoloso e vanno raccolti in modo separato attraverso i sistemi di filiera, non insieme ai rifiuti indifferenziati. Provvede chi detiene il DAE — azienda, associazione sportiva, amministratore — consegnandoli al distributore, al centro di raccolta o al gestore autorizzato; gli elettrodi usati seguono il canale indicato dal fabbricante o quello dei rifiuti sanitari.

    controllo continuoObbligo di leggeD.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (direttiva 2006/66/CE)Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  2. 02

    Versare il diritto annuale all'Albo gestori ambientali entro il 30 aprile

    L'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali versa il diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno, con importo commisurato alla categoria e alla classe; il mancato pagamento comporta la sospensione dell'iscrizione. La prova è la ricevuta di versamento. Si applica solo alle imprese e agli enti iscritti all'Albo, con un diritto annuale di registrazione di 50 euro per la sola categoria 2-bis ai sensi dell'art. 212 comma 8 lett. d) del D.Lgs. 152/2006; importo e scadenza vanno confermati sul portale dell'Albo.

    ogni anno entro il 30 aprileObbligo di leggeD.M. 3 giugno 2014 n. 120 art. 24; D.M. 28 aprile 1998 n. 406 art. 21; D.Lgs. 152/2006 art. 212 comma 8 lett. d) per la categoria 2-bisSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  3. 03

    Pagare il contributo annuale RENTRI entro il 30 aprile

    Dopo il primo anno il soggetto iscritto versa il contributo annuale di iscrizione al RENTRI per ciascuna unità locale entro il 30 aprile, esclusivamente tramite PagoPA dal portale; il mancato pagamento blocca l'operatività del registro digitale. La prova è la ricevuta PagoPA. Si applica a tutti i soggetti iscritti al RENTRI dall'anno successivo a quello di iscrizione, con importi indicativi di 60 euro per unità locale per gli operatori professionali, 30 euro per i produttori con 11-50 dipendenti e 10 euro per gli altri produttori.

    ogni anno entro il 30 aprileObbligo di leggeD.M. 4 aprile 2023 n. 59 art. 8 e Allegato IVSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  4. 04

    Verificare le autorizzazioni di trasportatori e impianti di destino

    Prima di ogni conferimento e periodicamente, controllare che il trasportatore sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali per la categoria e i codici EER del rifiuto e che l'impianto di destino sia autorizzato a riceverlo con la specifica operazione R o D, perché la responsabilità del produttore si estingue solo se la filiera è regolare. La prova è la copia dei provvedimenti di iscrizione e di autorizzazione in corso di validità. Si applica a tutti i produttori che affidano i propri rifiuti a terzi: iscrizioni e autorizzazioni possono essere sospese o revocate senza preavviso, quindi va controllata anche la data di scadenza riportata sui documenti.

    ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 188; art. 212Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  5. 05

    Avviare a smaltimento gli estintori dismessi

    L'evento che attiva questo controllo è la dismissione di un estintore: bocciato al collaudo, scaduto o semplicemente sostituito, da quel momento è un rifiuto speciale e non può finire nel cassonetto, nel rottame metallico o dimenticato in un magazzino. Il ritiro va affidato a un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali e accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto, la cui copia di ritorno prova che il carico è arrivato a destinazione. La classificazione con il codice EER corretto dipende dall'agente estinguente e dalla presenza di sostanze pericolose e va concordata con il gestore: non esiste un codice unico valido per tutti gli estintori.

    controllo continuoObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006, Parte IV (artt. 188, 193 e 212)Solo Italia
  6. 06

    Presentare il MUD entro il 30 aprile

    Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale riepiloga alla Camera di commercio i quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nell'anno solare precedente e si trasmette per via telematica con firma digitale tramite i servizi Ecocamere; quando il DPCM annuale esce dopo il 1° marzo la scadenza slitta a 120 giorni dalla pubblicazione, come accaduto per il MUD 2026, spostato al 3 luglio 2026. La prova è la ricevuta telematica di presentazione. Si applica ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ai produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di dieci dipendenti, a chi effettua a titolo professionale raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti e ai Comuni e gestori del servizio urbano.

    ogni anno entro il 30 aprileObbligo di leggeL. 25 gennaio 1994 n. 70 art. 6; DPCM 30 gennaio 2026 (G.U. n. 53 del 5 marzo 2026)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  7. 07

    Verificare i limiti del deposito temporaneo

    Controllare che il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione rispetti uno dei due criteri alternativi dell'art. 185-bis: avvio a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi a prescindere dalle quantità, oppure al raggiungimento dei limiti volumetrici di 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi, e comunque entro un anno; superare i limiti trasforma il deposito in stoccaggio non autorizzato. La prova è data dal registro cronologico e dai formulari che documentano le uscite periodiche. Si applica a tutti i produttori che raggruppano i rifiuti prima del conferimento: i due criteri sono alternativi e la scelta va fatta per ciascuna tipologia di rifiuto, con deposito per categorie omogenee e, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose.

    controllo continuo, conferma ogni 3 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 185-bis; art. 183 comma 1 lett. bb)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  8. 08

    Emettere e archiviare il formulario per ogni trasporto

    Ogni trasporto di rifiuti fuori dal sito viaggia accompagnato dal formulario di identificazione emesso dal produttore e vidimato digitalmente tramite il RENTRI; la quarta copia o l'esito digitale deve tornare al produttore entro tre mesi dal conferimento e, in mancanza, il produttore ne dà comunicazione alla Provincia. La prova è la copia del formulario controfirmata dall'impianto di destino. Si applica a ogni trasporto di rifiuti speciali effettuato da o per conto del produttore, con l'esenzione dell'art. 193 comma 7 riservata ai trasporti occasionali e saltuari — non più di cinque volte l'anno — che non superino i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno: entrambe le condizioni devono ricorrere insieme.

    controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 193; D.M. 4 aprile 2023 n. 59 art. 5 e Allegato IISolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  9. 09

    Aggiornare la classificazione e le analisi dei rifiuti

    Attribuire a ogni rifiuto il codice EER corretto e, per i codici a voce speculare o quando la composizione non è nota con certezza, far eseguire da un laboratorio le analisi necessarie a stabilire la presenza delle caratteristiche di pericolo HP1-HP15; la classificazione va rifatta quando cambia il processo, la materia prima o il fornitore. La prova è il rapporto di classificazione firmato da un tecnico con i rapporti di prova del laboratorio. Si applica a tutti i produttori: le analisi sono necessarie in particolare per i codici a voce speculare, per i rifiuti destinati a impianti che le richiedono in omologa e per i rifiuti da bonifica o demolizione.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 184 comma 5 e Allegato D alla Parte IV; Decisione 2014/955/UE; Regolamento (UE) 1357/2014Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  10. 10

    Iscriversi al RENTRI e tenere allineata l'anagrafica

    Il produttore, il trasportatore, il gestore o l'intermediario si iscrive al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti sul portale rentri.gov.it con firma digitale del legale rappresentante, indicando le unità locali; l'iscrizione fa scattare l'obbligo di tenuta digitale del registro cronologico e va poi ricontrollata ogni anno per unità locali, codici EER, referenti e scadenza della firma digitale. La prova è la ricevuta di iscrizione con il codice identificativo rilasciato dal portale. Si applica secondo finestre di iscrizione: 15/12/2024-13/02/2025 per impianti, trasportatori, commercianti, intermediari, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi e produttori industriali o artigianali di rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti; 15/06/2025-14/08/2025 per gli stessi soggetti con 11-50 dipendenti; 15/12/2025-13/02/2026 per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e per i produttori non-impresa.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 188-bis; D.M. 4 aprile 2023 n. 59 artt. 13-15Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  11. 11

    Chiedere il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali

    Chi trasporta rifiuti, anche propri, deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali: l'iscrizione dura cinque anni, dieci per la categoria 2-bis dedicata al trasporto dei rifiuti propri, e la domanda di rinnovo si presenta alla Sezione regionale competente a partire da cinque mesi prima della scadenza. La prova è il provvedimento di rinnovo con la ricevuta telematica dell'istanza. Si applica solo alle imprese ed enti che effettuano il trasporto di rifiuti — categoria 2-bis per i propri rifiuti non pericolosi e per i propri rifiuti pericolosi entro 30 kg o 30 litri al giorno, categorie 1, 4 e 5 per il conto terzi — e non a chi si limita a far ritirare i rifiuti da un trasportatore iscritto.

    ogni 55 mesi dall'installazioneObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 212; D.M. 3 giugno 2014 n. 120Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  12. 12

    Annotare i rifiuti sul registro cronologico di carico e scarico

    Il produttore annota ogni movimentazione sul registro cronologico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico, gli impianti di recupero e smaltimento entro due giorni dalla presa in carico; dalla data di iscrizione al RENTRI il registro si tiene e si vidima in formato digitale sul portale o tramite software interoperabile. La prova è il registro stesso, immodificabile e scaricabile in PDF firmato, da conservare tre anni dall'ultima registrazione. Si applica a tutti i produttori di rifiuti pericolosi e ai produttori di rifiuti speciali non pericolosi da attività industriali e artigianali; l'art. 190 comma 5 esonera gli imprenditori agricoli con volume d'affari non superiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212 comma 8 e, per i soli rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali con non più di dieci dipendenti.

    controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 152/2006 art. 190; D.M. 4 aprile 2023 n. 59 art. 4 e Allegato ISolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026

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