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ImpiantiPacchetto di conformità

Centrali termiche oltre 116 kW (Italia)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Kit italiano per chi gestisce centrali termiche e impianti di produzione del calore di media e grande potenza: condomini, aziende, strutture ricettive e sanitarie. Copre la denuncia di messa in servizio, la verifica periodica INAIL dei generatori oltre 116 kW, la SCIA e il rinnovo antincendio per l'attività 74 del DPR 151/2011, i controlli di efficienza energetica sopra i 100 kW e il libretto di impianto. NON copre la manutenzione ordinaria della caldaia e il controllo dei fumi dei piccoli generatori, già a catalogo.

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  • Nessun manuale su questa scheda
  • 11 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'installazione

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 12/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 2Paesi copertiItalia
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Trasmettere il rapporto di controllo alla Regione

    Ad ogni controllo di efficienza energetica il rapporto viene redatto in copia: una resta al responsabile dell'impianto, l'altra è trasmessa alla Regione o alla Provincia autonoma, di norma attraverso il catasto regionale degli impianti termici. La trasmissione la esegue materialmente il manutentore che ha fatto il controllo, ma è il responsabile dell'impianto a dover essere in grado di dimostrarla: senza ricevuta, davanti a un accertamento, il controllo eseguito e quello mai fatto si assomigliano molto. Conservare la ricevuta insieme al rapporto è l'unico modo di distinguerli.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 8Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  2. 02

    Presentare la SCIA antincendio per l'impianto oltre 116 kW

    Gli impianti per la produzione di calore a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW rientrano nell'attività 74 dell'Allegato I al DPR 151/2011 e devono presentare al Comando dei Vigili del Fuoco, prima dell'esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività con la documentazione tecnica; per le categorie B e C serve anche la preventiva valutazione del progetto. La prova è la ricevuta di presentazione della SCIA. Si applica all'attività 74 con le soglie di categoria da 116 a 350 kW (A), oltre 350 e fino a 700 kW (B) e oltre 700 kW (C); l'adempimento va ripetuto in caso di modifiche che aggravino le condizioni di sicurezza antincendio.

    ogni mese dall'installazioneObbligo di leggeD.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, artt. 3 e 4 e Allegato I, attività n. 74Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  3. 03

    Far verificare ogni 5 anni i generatori di calore oltre 116 kW

    I generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali che utilizzano acqua calda sotto pressione a temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolari superiore a 116 kW, sono soggetti a verifica quinquennale dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo; la prima verifica è di competenza INAIL, le successive possono essere eseguite da ASL/ARPA o da soggetti abilitati. La prova è il verbale di verifica periodica insieme al libretto matricolare. Si applica alle centrali termiche sopra 116 kW (100.000 kcal/h) di stabilimenti, alberghi, ospedali, scuole e condomini con impianto centralizzato; l'art. 22 del D.M. 1 dicembre 1975 richiede la verifica quinquennale anche sotto tale soglia negli edifici condominiali con amministratore obbligatorio ai sensi dell'art. 1129 c.c.

    ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 Allegato VII; D.M. 1 dicembre 1975, Titolo II art. 22Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  4. 04

    Controllo di efficienza quadriennale (gas, 10-100 kW)

    Sui generatori alimentati a gas, metano o GPL con potenza termica utile nominale fra 10 e 100 kW il controllo di efficienza energetica ha cadenza quadriennale: è la cadenza nazionale di base, che si dimezza solo quando la potenza del focolare raggiunge o supera i 100 kW. È la riga che serve a chi, accanto alla centrale termica principale, ha generatori più piccoli sullo stesso sito e finisce per applicare loro — sbagliando — la cadenza della centrale. L'obbligo è del responsabile dell'impianto; l'esecuzione spetta a un manutentore abilitato ai sensi del D.M. 37/2008.

    ogni 48 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 8 e Allegato ASolo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  5. 05

    Denunciare la messa in servizio della centrale termica

    Per gli impianti termici con potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kW l'installatore presenta la denuncia di installazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e alla U.O.T. INAIL competente, con il progetto dell'impianto, lo schema funzionale e la relazione tecnica firmata da tecnico abilitato; la denuncia deve pervenire prima dell'attivazione e l'INAIL rilascia poi il libretto matricolare. La prova è la ricevuta di protocollo INAIL con copia della documentazione trasmessa. Si applica agli impianti centrali di riscaldamento ad acqua calda con temperatura non superiore a 110 °C e potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kW; sotto tale soglia l'obbligo non si applica.

    ogni mese dall'installazioneObbligo di leggeD.M. 1 dicembre 1975, Titolo II (Raccolta R); D.M. 329/2004Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  6. 06

    Eseguire il controllo annuale di efficienza (liquido o solido oltre 100 kW)

    Il controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale alimentati a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW ha cadenza annuale e riguarda il sottosistema di generazione, i sistemi di regolazione della temperatura e gli eventuali sistemi di trattamento dell'acqua. Il manutentore redige e sottoscrive il rapporto di controllo, ne consegna copia al responsabile dell'impianto e lo trasmette alla Regione o Provincia autonoma: la prova è il rapporto insieme alla ricevuta di trasmissione. Si applica agli impianti a combustibile liquido (gasolio, olio combustibile) o solido (biomassa, pellet, cippato) sopra 100 kW; tra 10 e 100 kW la cadenza è biennale.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 8 e Allegato ASolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  7. 07

    Controllo di efficienza biennale (liquido o solido, 10-100 kW)

    I generatori a combustibile liquido (gasolio, olio combustibile) o solido (biomassa, pellet, cippato) fra 10 e 100 kW hanno una cadenza biennale, non quadriennale: il combustibile, non la potenza, è ciò che dimezza l'intervallo di base. Sopra i 100 kW di potenza del focolare la cadenza si dimezza ancora e diventa annuale, ed è la riga già presente in questo pacchetto. L'obbligo è del responsabile dell'impianto; il controllo lo esegue un manutentore abilitato D.M. 37/2008, che redige e firma il rapporto.

    ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 8 e Allegato ASolo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  8. 08

    Tenere aggiornato il libretto di impianto per la climatizzazione

    Il responsabile dell'impianto — proprietario, amministratore o terzo responsabile — compila e conserva il libretto di impianto per la climatizzazione, aggiornandolo con i rapporti di controllo di efficienza energetica, gli interventi di manutenzione e ogni modifica dell'impianto o del responsabile. Il libretto deve essere disponibile in caso di ispezione della Regione o dell'ente delegato: la prova è il libretto stesso, allineato agli interventi dell'anno. Si applica a tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale o estiva, indipendentemente dalla potenza; alcune Regioni impongono anche la registrazione nel catasto regionale con codice identificativo.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 7; D.M. 10 febbraio 2014Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  9. 09

    Eseguire il controllo biennale di efficienza (gas o frigo oltre 100 kW)

    Il controllo di efficienza energetica ha cadenza biennale per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas, metano o GPL, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e per le macchine frigorifere e le pompe di calore sopra 100 kW. Il manutentore redige il rapporto di controllo e lo trasmette alla Regione o Provincia autonoma: la prova è il rapporto, annotato sul libretto di impianto. Si applica agli impianti a gas sopra 100 kW (quadriennale tra 10 e 100 kW) e alle macchine frigorifere o pompe di calore sopra 100 kW (quadriennale tra 12 e 100 kW); attenzione a non confondere la potenza termica utile nominale con la potenzialità globale dei focolari usata per la soglia dei 116 kW.

    ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, art. 8 e Allegato ASolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  10. 10

    Rinnovare ogni 5 anni la conformità antincendio della centrale termica

    Per l'attività 74 il titolare invia al Comando dei Vigili del Fuoco, ogni cinque anni, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, con la dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza e la documentazione sull'efficienza degli impianti e delle attrezzature antincendio a servizio della centrale. La prova è la ricevuta di presentazione al Comando. Si applica ai titolari dell'attività 74 in tutte le categorie A, B e C, che non rientra tra quelle a cadenza decennale (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77); se si usa anche il kit antincendio completo, mantenere una sola scadenza per evitare doppioni.

    ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 5Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  11. 11

    Verificare le cadenze imposte dalla propria Regione

    Il D.P.R. 74/2013 fissa le cadenze nazionali, ma diverse Regioni hanno normative proprie e un catasto degli impianti termici con adempimenti aggiuntivi — la Lombardia con il CURIT, l'Emilia-Romagna con il CRITER, e altre con sistemi equivalenti. In Lombardia, per esempio, sotto i 35 kW la dichiarazione di avvenuta manutenzione con analisi dei fumi è biennale, mentre la manutenzione ordinaria resta comunque annuale. Il responsabile dell'impianto verifica una volta l'anno quale regime si applica alla sede: la cadenza che vale è sempre la più stringente fra quella nazionale e quella regionale.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiRegola aziendaleD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; normative regionali sugli impianti termiciSolo Italia

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