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ImpiantiPacchetto di conformità

F-Gas — climatizzatori e pompe di calore (Italia)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Kit italiano per chi gestisce impianti di climatizzazione, refrigerazione o pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra. Copre il calcolo della carica in tonnellate di CO2 equivalente — il dato da cui dipende tutto il resto — le tre cadenze del controllo perdite, l'obbligo di affidarsi a personale certificato, la comunicazione alla Banca Dati FGAS entro 30 giorni da ogni intervento e il recupero del refrigerante prima della rottamazione. È rivolto all'operatore dell'apparecchiatura, cioè a chi ne ha il controllo effettivo, non al manutentore.

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  • 7 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'ultimo intervento

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 12/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 1Paesi copertiItalia
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Comunicare ogni intervento alla Banca Dati entro 30 giorni

    Ogni intervento — installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite, smantellamento — va comunicato alla Banca Dati FGAS nazionale entro 30 giorni, con i dati dell'operatore, dell'apparecchiatura, del tipo e della quantità di gas movimentato e del tecnico certificato che è intervenuto. Non è un registro cartaceo da tenere in azienda: è una trasmissione telematica, e il termine decorre dall'intervento, non dalla fattura. La comunicazione la effettua l'impresa certificata, ma la posizione in banca dati resta dell'operatore, che deve verificarla.

    ogni mese dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, art. 16Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  2. 02

    Calcolare la carica in tonnellate di CO2 equivalente

    Tutte le scadenze F-Gas dipendono da un solo numero: la carica di gas fluorurato espressa in tonnellate di CO2 equivalente, cioè i chilogrammi di refrigerante moltiplicati per il suo GWP. Senza quel calcolo l'operatore non sa se il proprio impianto è sotto soglia, semestrale o trimestrale, e sbagliare fascia significa saltare controlli obbligatori. L'operatore tiene un elenco delle apparecchiature con tipo di gas, quantità e carica calcolata, aggiornandolo quando un impianto viene aggiunto, sostituito o ricaricato.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiRegola aziendaleRegolamento (UE) 2024/573Solo Italia
  3. 03

    Controllare le perdite ogni 6 mesi (50-500 tCO2eq)

    Fra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente i controlli diventano due all'anno. È la fascia in cui rientrano gli impianti centralizzati di media dimensione e molti gruppi frigoriferi commerciali, spesso senza che l'operatore se ne accorga: la carica in tCO2eq cresce in fretta con i refrigeranti ad alto GWP anche a parità di chilogrammi. Con rilevamento automatico delle perdite l'intervallo passa a 12 mesi. Il controllo lo esegue una persona certificata F-Gas, su incarico dell'operatore.

    ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  4. 04

    Controllare le perdite ogni 12 mesi (5-50 tCO2eq)

    Le apparecchiature con carica compresa fra 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente vanno sottoposte a controllo delle perdite una volta l'anno. Se l'impianto è dotato di un sistema di rilevamento automatico delle perdite, correttamente installato e verificato, l'intervallo raddoppia a 24 mesi. L'obbligo è dell'operatore, che deve commissionare il controllo; l'esecuzione spetta a una persona fisica certificata F-Gas. Le cadenze sono confermate su fonte di settore specializzata, il testo integrale del regolamento non è stato letto.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  5. 05

    Controllare le perdite ogni 3 mesi (oltre 500 tCO2eq)

    Sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente il controllo delle perdite è trimestrale: quattro interventi l'anno, ciascuno dei quali genera una comunicazione alla Banca Dati. È la fascia degli impianti industriali e dei grandi centri commerciali. Con un sistema di rilevamento automatico delle perdite l'intervallo raddoppia a 6 mesi. L'obbligo resta dell'operatore dell'apparecchiatura; l'intervento è riservato a persone fisiche certificate F-Gas, che rilasciano il rapporto di controllo.

    ogni 3 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  6. 06

    Recuperare il refrigerante prima della rottamazione

    L'evento che attiva questo controllo è la dismissione dell'apparecchio. Prima di smantellarlo o avviarlo alla rottamazione il gas fluorurato va recuperato integralmente, con attrezzature certificate e da un tecnico munito di patentino F-Gas; la dispersione intenzionale in atmosfera è vietata in ogni caso. Solo dopo la bonifica l'apparecchio segue la filiera dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'intervento di recupero genera a sua volta una comunicazione alla Banca Dati.

    controllo continuoObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573; D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  7. 07

    Affidare gli interventi solo a personale certificato

    Installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e recupero del refrigerante possono essere eseguiti soltanto da persone fisiche certificate F-Gas, che operano per imprese a loro volta certificate. L'operatore non è tenuto a saper fare il lavoro, ma è tenuto a verificare che chi lo fa abbia il patentino in corso di validità: è la verifica che si perde quando si cambia manutentore. Conservare copia del certificato dell'impresa e del tecnico è il modo più semplice per dimostrarlo.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573; D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026

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