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ImpiantiPacchetto di conformità

Energia e gas fluorurati — adempimenti periodici (Italia)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Kit italiano per le imprese con impianti fotovoltaici o di autoproduzione elettrica, obbligo di diagnosi energetica o apparecchiature contenenti gas fluorurati. Copre la dichiarazione annuale di consumo alle Dogane per le officine elettriche, il registro delle letture, gli adempimenti GSE, la diagnosi energetica quadriennale, i controlli delle perdite di F-gas, la verifica dei sistemi di rilevamento, i registri delle apparecchiature e la Banca Dati F-gas. NON copre gli incentivi e le pratiche di connessione, il mercato ETS, i certificati bianchi, la certificazione energetica degli edifici né la manutenzione degli impianti termici civili.

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Cosa ha già sotto mano

  • Nessun manuale su questa scheda
  • 9 controlli previsti, il più frequente ogni anno entro il 31 marzo

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 1Paesi copertiUnione Europea
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Presentare la dichiarazione annuale di consumo entro il 31 marzo

    Il titolare di licenza di officina elettrica trasmette per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione annuale di consumo, modello AD-1, con i dati di produzione, cessione e consumo dell'anno solare precedente, entro il 31 marzo. La prova è la ricevuta telematica di accettazione della dichiarazione. Si applica agli impianti fotovoltaici oltre 20 kW in scambio sul posto o cessione parziale che utilizzano l'energia in locali diversi dalle abitazioni, agli impianti oltre 20 kW da fonti rinnovabili diverse dal biogas che cedono integralmente l'energia in rete e più in generale a tutti i titolari di licenza di officina elettrica; gli impianti fino a 20 kW sono esonerati.

    ogni anno entro il 31 marzoObbligo di leggeD.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA) art. 53 commi 1, 2 e 8 e art. 55Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  2. 02

    Tenere il registro delle apparecchiature contenenti F-gas

    Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo delle perdite l'operatore tiene un registro con il tipo e la quantità di gas installato, aggiunto o recuperato, i dati dell'impresa e del tecnico certificato intervenuto e le date e i risultati dei controlli delle perdite e delle riparazioni. I registri vanno conservati almeno cinque anni e messi a disposizione dell'autorità su richiesta: la prova è il registro per apparecchiatura, cartaceo o digitale. Si applica a tutti gli operatori di apparecchiature soggette all'obbligo di controllo delle perdite.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
  3. 03

    Eseguire il controllo periodico delle perdite di F-gas

    L'operatore fa eseguire da personale certificato il controllo delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati, con frequenza proporzionale alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente; le perdite rilevate vanno riparate senza indugio e va eseguito un controllo di verifica entro un mese dalla riparazione. La prova è il rapporto di controllo perdite rilasciato dall'impresa certificata. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 tonnellate di CO2 equivalente dell'Allegato I o oltre 1 kg delle sostanze dell'Allegato II sezione 1, escluse quelle ermeticamente sigillate sotto 10 tonnellate di CO2 equivalente: le frequenze sono almeno ogni 12 mesi sotto 50 t CO2eq (24 con sistema di rilevamento), ogni 6 mesi da 50 a 500 t (12 con rilevamento) e ogni 3 mesi oltre 500 t (6 con rilevamento).

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573 art. 5Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
  4. 04

    Manutenere e ispezionare l'impianto fotovoltaico

    Eseguire la manutenzione programmata dell'impianto fotovoltaico — pulizia dei moduli, serraggi, verifica di inverter e quadri, termografia, prova del sistema di protezione di interfaccia — e registrare gli esiti, così da mantenere le prestazioni dichiarate al GSE e la sicurezza elettrica dell'impianto. La prova è il rapporto di manutenzione della ditta installatrice o manutentrice. Si applica agli impianti fotovoltaici connessi alla rete: la prova periodica del sistema di protezione di interfaccia è richiesta dal distributore secondo le regole tecniche CEI 0-16 e CEI 0-21, con periodicità stabilita dal distributore stesso e spesso quinquennale. Cadenza da confermare sulla fonte citata.

    ogni 12 mesi dall'ultimo interventoConsigliatoCEI 82-25; CEI 0-16 e CEI 0-21 (prova periodica del sistema di protezione di interfaccia)Solo ItaliaFonte
  5. 05

    Verificare gli adempimenti GSE dell'impianto incentivato

    Controllare sul portale GSE lo stato delle convenzioni attive — ritiro dedicato, scambio sul posto, incentivi — e degli adempimenti richiesti: dichiarazioni periodiche, documentazione antimafia per incentivi oltre le soglie di legge, comunicazione di variazioni di titolarità, di potenza o di configurazione dell'impianto. La prova sono le ricevute delle comunicazioni sul portale GSE. Si applica ai titolari di impianti da fonte rinnovabile con convenzione GSE attiva, tenendo presente che gli adempimenti discendono dalle regole applicative della singola convenzione e non da un unico obbligo periodico. Cadenza da confermare sulla fonte citata.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiConsigliatoD.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; regole applicative GSE; D.Lgs. 159/2011 (documentazione antimafia)Solo ItaliaFonte
  6. 06

    Verificare il funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite

    Le apparecchiature fisse con almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente devono essere dotate di un sistema di rilevamento delle perdite che avvisi l'operatore, e il corretto funzionamento del sistema va verificato almeno ogni dodici mesi, ogni sei anni per i commutatori elettrici. La prova è il rapporto di verifica del sistema di rilevamento. Si applica solo alle apparecchiature fisse contenenti almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati dell'Allegato I o almeno 100 kg delle sostanze dell'Allegato II.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (UE) 2024/573 art. 6Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
  7. 07

    Registrare le letture dei contatori dell'officina elettrica

    Annotare sul registro di produzione dell'officina elettrica le letture dei gruppi di misura — energia prodotta, ceduta, consumata e assorbita dalla rete — con la periodicità prescritta dall'atto di licenza, in modo da alimentare la dichiarazione annuale. La prova è il registro con le letture datate e sottoscritte. Si applica ai titolari di licenza di officina elettrica, con periodicità effettiva delle letture indicata nell'atto di licenza rilasciato dall'Ufficio delle Dogane competente. Cadenza da confermare sulla fonte citata.

    controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TUA) art. 55; prescrizioni della licenza di officina elettricaSolo ItaliaFonte
  8. 08

    Verificare la comunicazione degli interventi in Banca Dati F-gas

    L'impresa certificata che esegue installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite o smantellamento su apparecchiature con gas fluorurati comunica i dati dell'intervento alla Banca Dati F-gas entro trenta giorni, e l'operatore deve controllare che la comunicazione sia avvenuta perché la scheda in Banca Dati è la prova dell'adempimento. La prova è la scheda intervento scaricata dal portale della Banca Dati. Si applica agli interventi su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, protezione antincendio e commutatori elettrici contenenti gas fluorurati: l'obbligo di comunicazione ricade formalmente sull'impresa certificata e la sanzione per omessa comunicazione va da 1.000 a 15.000 euro.

    controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggeDPR 16 novembre 2018 n. 146 art. 16Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
  9. 09

    Eseguire la diagnosi energetica e trasmetterla a ENEA

    Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia fanno eseguire da un auditor qualificato — ESCo, esperto in gestione dell'energia o auditor certificato — una diagnosi energetica dei siti produttivi e la caricano sul portale ENEA entro la scadenza del ciclo quadriennale. La prova è il rapporto di diagnosi con la ricevuta di caricamento sul portale. Si applica alle grandi imprese, cioè oltre 250 dipendenti oppure fatturato oltre 50 milioni di euro e totale di bilancio oltre 43 milioni, e alle imprese a forte consumo iscritte all'elenco CSEA; le grandi imprese con consumi inferiori a 50 tep sono esentate dalla diagnosi ma devono registrarsi sul portale ENEA e caricare un'autodichiarazione.

    ogni 48 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 art. 8 commi 1 e 3, come modificato dal D.Lgs. 73/2020Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026

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