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Primo soccorso e DAEPacchetto di conformità

DAE — registrazione e manutenzione (Italia)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Kit italiano per chi ha un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno in azienda, in una struttura sportiva, in un condominio o in un luogo aperto al pubblico. Copre la comunicazione alla centrale operativa 118/112 all'installazione, l'aggiornamento dei dati comunicati, le scadenze di batteria ed elettrodi, il controllo dello stato da annotare sul registro almeno una volta a settimana (D.M. 16 marzo 2023), il ripristino dopo ogni utilizzo e il conferimento di batterie ed elettrodi esausti. Le cadenze dei consumabili non sono invece fissate da una legge: valgono le date stampate dal fabbricante sul singolo dispositivo.

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Cosa ha già sotto mano

  • Nessun manuale su questa scheda
  • 7 controlli previsti, il più frequente ogni 2 mesi dall'installazione

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 12/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 1Paesi copertiItalia
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Sostituire gli elettrodi a scadenza e dopo ogni uso

    Gli elettrodi (piastre adesive) hanno un gel che si secca: oltre la data di scadenza la scarica può non essere erogata correttamente. Anche qui la durata la dichiara il fabbricante — tipicamente due-tre anni — e non una legge; i 24 mesi proposti sono un valore prudenziale da allineare alla confezione. Vanno inoltre sostituiti sempre dopo ogni utilizzo sul paziente, anche se la data non è scaduta, e va tenuta una coppia di ricambio se il manuale lo prevede. Provvede il responsabile del DAE.

    ogni 24 mesi dall'ultimo interventoConsigliatoIstruzioni per l'uso del fabbricante; Legge 4 agosto 2021, n. 116Solo Italia
  2. 02

    Sostituire la batteria entro la data del fabbricante

    La batteria di un DAE si esaurisce anche se il dispositivo non viene mai usato. Nessuna legge fissa una durata: vale la data stampata dal fabbricante sulla batteria, che sul mercato italiano è tipicamente di due-quattro anni secondo il modello. La cadenza proposta qui è prudenziale — 24 mesi — e va sostituita con la scadenza reale del proprio dispositivo appena la si legge. La sostituzione la esegue il responsabile del DAE o il tecnico incaricato, seguendo il manuale.

    ogni 24 mesi dall'ultimo interventoConsigliatoIstruzioni per l'uso del fabbricante; Legge 4 agosto 2021, n. 116Solo Italia
  3. 03

    Conferire batterie ed elettrodi esausti separatamente

    L'evento che attiva questo controllo è la sostituzione: nel momento in cui batteria ed elettrodi escono dal dispositivo diventano un rifiuto. Le pile e gli accumulatori esausti sono classificati rifiuto pericoloso e vanno raccolti in modo separato attraverso i sistemi di filiera, non insieme ai rifiuti indifferenziati. Provvede chi detiene il DAE, consegnandoli al distributore, al centro di raccolta o al gestore autorizzato che li ritira; gli elettrodi usati seguono la stessa strada dei rifiuti sanitari o del canale indicato dal fabbricante.

    controllo continuoObbligo di leggeD.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (direttiva 2006/66/CE)Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  4. 04

    Annotare ogni settimana lo stato di DAE, batteria ed elettrodi

    Il D.M. 16 marzo 2023, attuativo della L. 116/2021, chiede al soggetto responsabile di tenere un registro in cui annotare ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA lo stato di funzionamento del DAE, della batteria e degli elettrodi (Allegato A, punto C.4, lettera b). Il controllo è a vista: si guarda la spia o il display dell'autotest, si verifica che il dispositivo sia al suo posto, accessibile e segnalato, e che batteria ed elettrodi non siano scaduti. Lo esegue una persona incaricata dal responsabile, senza bisogno di un tecnico. Il promemoria di questa riga è mensile — è la cadenza più fitta che lo scadenziario sa rappresentare — ma l'annotazione sul registro resta settimanale.

    controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggeD.M. 16 marzo 2023, All. A, punto C.4Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026
  5. 05

    Rimettere in servizio il DAE dopo ogni utilizzo

    Dopo un intervento sul paziente il defibrillatore non è più pronto: gli elettrodi sono usati, la batteria ha erogato energia e il dispositivo va ricondizionato prima di tornare nella teca. Il responsabile sostituisce le piastre, verifica la carica residua secondo il manuale, riavvia l'autotest e annota l'evento. È un adempimento organizzativo proprio, che nessuna cadenza può anticipare: si attiva all'uso.

    controllo continuoRegola aziendaleSolo Italia
  6. 06

    Tenere aggiornati i dati comunicati alla centrale

    I dati registrati invecchiano: un DAE spostato di piano, sostituito con un altro modello o con batteria ed elettrodi rinnovati non corrisponde più a quanto la centrale operativa ha in archivio, e il soccorritore che lo cerca non lo trova. Il responsabile del dispositivo verifica almeno una volta l'anno che ubicazione, modello, orari di accessibilità e scadenze comunicate siano ancora quelli reali e trasmette le variazioni. È un adempimento organizzativo che chiude il cerchio della registrazione.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiRegola aziendaleLegge 4 agosto 2021, n. 116Solo Italia
  7. 07

    Comunicare il DAE alla centrale 118/112 all'installazione

    Chi installa un defibrillatore lo comunica al sistema di emergenza territoriale 118/112, indicando ubicazione precisa, marca, modello e scadenza dei consumabili. Il termine di 60 giorni della L. 116/2021 (art. 6, comma 1) riguardava i DAE già in dotazione all'entrata in vigore della legge, non l'acquisto di un dispositivo nuovo: per un'installazione nuova la comunicazione si fa subito, e i due mesi proposti qui sono solo il margine che ricalca quel termine. Le società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici condividono il dispositivo e lo registrano presso la centrale 118 competente (D.M. 7 aprile 2023). L'obbligo è del titolare della struttura, dell'associazione sportiva o del gestore del luogo pubblico, non dell'installatore; si procede con le modalità pubblicate dalla centrale operativa della propria regione. La prova è la ricevuta o l'attestazione restituita dalla centrale.

    ogni 2 mesi dall'installazioneObbligo di leggeLegge 4 agosto 2021, n. 116, art. 6; D.M. 16 marzo 2023; D.M. 7 aprile 2023Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026

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