Sollevamento e attrezzature a pressione — verifiche periodiche (Italia)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit italiano per le imprese che utilizzano apparecchi di sollevamento, piattaforme di lavoro elevabili, attrezzature a pressione o ascensori. Copre le verifiche periodiche obbligatorie dell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (INAIL per la prima verifica, ASL/ARPA o soggetti abilitati per le successive), le verifiche degli ascensori ex DPR 162/1999 e i controlli interni sui carrelli elevatori. NON copre la marcatura CE, la formazione e le abilitazioni degli operatori né i controlli su funi e catene usate come accessori di sollevamento.
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- 9 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'installazione
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
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Far verificare il funzionamento delle attrezzature a pressione
La verifica di funzionamento delle attrezzature e degli insiemi in pressione è biennale per i recipienti di gruppo 1 in III e IV categoria, per i recipienti con gas instabili, per generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua e per i generatori di vapor d'acqua, che hanno anche visita interna biennale; è quadriennale per i recipienti di gruppo 1 e di gruppo 2 in I e II categoria e quinquennale per le tubazioni e i recipienti per liquidi di gruppo 1. La prova è il verbale di verifica, annotato sul libretto matricolare. Si applica a compressori con serbatoio, autoclavi, generatori di vapore, serbatoi GPL, accumuli di aria compressa e altre attrezzature in pressione soggette a denuncia: categoria e gruppo del fluido si leggono sulla dichiarazione CE di conformità.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 Allegato VII; D.Lgs. 93/2000 art. 3; D.M. 329/2004Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Far eseguire la verifica periodica biennale dell'ascensore
Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante effettua regolari manutenzioni e sottopone l'ascensore o il montacarichi a verifica periodica ogni due anni, eseguita da ASL/ARPA, dalla direzione provinciale del lavoro per gli impianti in stabilimenti industriali o aziende agricole, oppure da un organismo di certificazione notificato, con spese a proprio carico. La prova è il verbale di verifica annotato o allegato al libretto dell'impianto. Si applica agli ascensori e montacarichi in servizio privato installati in edifici civili, industriali e commerciali: l'obbligo è del proprietario dello stabile e, in condominio, dell'amministratore, non dell'utilizzatore.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, art. 13Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Verificare ogni 2 anni ponti sospesi e piattaforme autosollevanti
Verifica biennale per ponti sospesi e relativi argani, ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere per numero di giri superiore a 450. La prova è il verbale di verifica periodica. Si applica alle imprese di manutenzione facciate, alle imprese edili con piattaforme su colonne, alle lavanderie industriali e agli impianti con idroestrattori.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 Allegato VII, tabella 'Verifiche di attrezzature'Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Verificare annualmente gli apparecchi di sollevamento mobili
Verifica annuale per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, impiegati in costruzioni, siderurgia, attività portuali o estrattive oppure con anno di fabbricazione antecedente 10 anni; stessa cadenza per scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro motorizzato, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e idroestrattori con solventi infiammabili e paniere oltre 500 mm. La prova è il verbale di verifica periodica, con il libretto dell'apparecchio aggiornato. Si applica a gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme aeree su carro motorizzate, scale aeree, ascensori e montacarichi da cantiere, tenendo conto sia del settore d'impiego sia dell'anno di fabbricazione.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 Allegato VII, tabella 'Verifiche di attrezzature'Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Far eseguire la manutenzione semestrale dell'ascensore
Il manutentore abilitato deve, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e una volta all'anno per i montacarichi, verificare integrità ed efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, esaminare minutamente funi, catene e loro attacchi, verificare l'isolamento elettrico e i collegamenti di terra e annotare gli esiti sul libretto. La prova è l'annotazione sul libretto insieme al contratto di manutenzione. Si applica a tutti gli ascensori in servizio privato e ai montacarichi: l'obbligo materiale è del manutentore, ma il proprietario risponde di aver affidato la manutenzione a soggetto abilitato.
ogni 6 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, art. 15 comma 4Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Far eseguire la verifica decennale di integrità
Tutte le attrezzature e gli insiemi in pressione soggetti a verifica — gruppo 1 e gruppo 2, recipienti, generatori di vapore e tubazioni — devono essere sottoposti a verifica di integrità ogni dieci anni, con controlli sullo spessore e sullo stato di conservazione. La verifica comporta di norma la messa fuori servizio dell'attrezzatura e va pianificata con largo anticipo; la prova è il verbale di verifica di integrità. Si applica a tutte le attrezzature a pressione soggette a verifica periodica ai sensi dell'Allegato VII.
ogni 120 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 Allegato VII; D.M. 329/2004Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Richiedere la prima verifica periodica all'INAIL
Alla messa in servizio di un'attrezzatura dell'Allegato VII il datore di lavoro la comunica all'INAIL e richiede la prima verifica periodica, che l'INAIL effettua entro 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine il datore di lavoro può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati. La prova è la comunicazione di messa in servizio insieme al verbale di prima verifica con la matricola assegnata. Si applica a ogni attrezzatura elencata nell'Allegato VII messa in servizio per la prima volta o trasferita a un nuovo datore di lavoro.
ogni mese dall'installazioneObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 71 commi 11 e 12 e Allegato VII; D.M. 11 aprile 2011Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Eseguire i controlli interni periodici sui carrelli elevatori
Programmare controlli interni sui carrelli elevatori frontali e retrattili non soggetti a verifica periodica di legge — stato e allungamento delle catene di sollevamento, forche, impianto idraulico, freni, dispositivi di sicurezza e protezione del conducente — secondo il manuale del fabbricante, con cadenza suggerita trimestrale. La prova è la scheda di controllo firmata da chi esegue la verifica. Si applica alle imprese che utilizzano carrelli elevatori frontali, retrattili o commissionatori; i carrelli semoventi a braccio telescopico seguono invece la verifica periodica annuale di legge prevista da una regola separata di questo kit.
controllo continuo, conferma ogni 3 mesiConsigliatoD.Lgs. 81/2008 art. 71 commi 4 e 8Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Verificare ogni 3 anni gli apparecchi di sollevamento fissi
Verifica triennale per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni, per esempio carriponte e paranchi fissi in officina. La prova è il verbale di verifica periodica. Si applica a carriponte, gru a ponte e a portale, argani e paranchi installati stabilmente in uso regolare e con meno di 10 anni dalla fabbricazione: al compimento del decimo anno la classificazione va ricontrollata perché la cadenza si accorcia.
ogni 36 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 Allegato VII, tabella 'Verifiche di attrezzature'Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Germania questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Svizzera questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Austria questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Regno Unito questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Spagna questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Portogallo questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Altro paese questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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