Antincendio — gestione e controlli (Italia)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit italiano per datori di lavoro e titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Copre il registro dei controlli antincendio, la prova di evacuazione, il piano di emergenza, l'aggiornamento degli addetti antincendio, i controlli su rete idranti e naspi e sull'illuminazione di sicurezza e il rinnovo periodico di conformità antincendio. NON copre gli estintori portatili (UNI 9994-1) né le porte tagliafuoco (UNI 11473), già presenti a catalogo: quelle scadenze si annotano sullo stesso registro antincendio.
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- Nessun manuale su questa scheda
- 12 controlli previsti, il più frequente ogni 6 mesi dall'ultima verifica
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 12/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
- 01
Rinnovare ogni 10 anni la conformità per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
Per le attività individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I al DPR 151/2011 la cadenza quinquennale del rinnovo periodico di conformità antincendio è elevata a dieci anni, con contenuti e modalità di presentazione al Comando VVF identici. La prova è la ricevuta di presentazione. Si applica solo a quelle attività: se la stessa pratica ne comprende anche altre a cadenza quinquennale, prevale la cadenza più breve, quindi controllare il numero di attività riportato sul CPI o sulla SCIA antincendio.
ogni 120 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 5 comma 2Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Collaudare le tubazioni di naspi e idranti a muro
Ogni cinque anni tutte le tubazioni semirigide dei naspi e le tubazioni flessibili degli idranti a muro vanno sottoposte alla massima pressione di esercizio secondo le UNI EN 671-1 e 671-2. La prova è il certificato di collaudo delle tubazioni, con annotazione sul registro antincendio. Si applica alle attività dotate di naspi o idranti a muro con tubazioni semirigide o flessibili. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeUNI EN 671-3; D.M. 1 settembre 2021, Allegato ISolo ItaliaFonte - 03
Controllare la rete di idranti e i naspi
Personale qualificato verifica almeno ogni sei mesi la funzionalità dei componenti della rete idranti e dei naspi, comprese le prove di erogazione con misura di portata e pressione e le condizioni ambientali di installazione. La prova è il rapporto di controllo, con l'esito annotato sul registro antincendio. Si applica agli edifici e alle attività dotati di rete di idranti a muro, idranti soprasuolo o sottosuolo o naspi antincendio. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.M. 1 settembre 2021, Allegato I; UNI 10779; UNI EN 671-3Solo ItaliaFonte - 04
Aggiornare la formazione degli addetti antincendio
Gli addetti al servizio antincendio frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale: 2 ore (1-AGG) per le attività di livello 1, 5 ore (2-AGG) per il livello 2 e 8 ore (3-AGG) per il livello 3, con il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima formazione. La prova è l'attestato nominativo di aggiornamento, da conservare con la lettera di designazione. Si applica a tutte le aziende che hanno designato addetti al servizio antincendio; il livello del corso dipende dalla classificazione dell'attività secondo l'Allegato III e per le attività dell'Allegato IV serve anche l'attestato di idoneità tecnica dei vigili del fuoco.
ogni 60 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.M. 2 settembre 2021, art. 5 comma 5 e art. 7 comma 2, Allegato III punto 3.2.6Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Coprire con i kit prodotto le scadenze non comprese qui
Questo pacchetto copre la gestione: registro, prova di evacuazione, piano di emergenza, formazione, idranti, illuminazione e rinnovo di conformità. Le scadenze legate ai singoli prodotti antincendio stanno nei pacchetti dedicati — estintori (UNI 9994-1), porte tagliafuoco (UNI 11473), rivelazione e allarme (UNI 11224), illuminazione di emergenza (UNI CEI 11222) — e vanno attivate se quei dispositivi sono presenti. Il datore di lavoro verifica una volta l'anno che nessuna famiglia di impianti resti scoperta; le annotazioni confluiscono nello stesso registro.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiRegola aziendaleSolo Italia - 06
Tenere aggiornato il registro dei controlli antincendio
Il datore di lavoro annota su un registro i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, alle cadenze indicate dalle norme tecniche pertinenti e dal manuale d'uso e manutenzione; in parallelo i lavoratori istruiti svolgono la sorveglianza con liste di controllo. La prova è il registro stesso, firmato da chi esegue ogni controllo. Si applica a tutti i luoghi di lavoro dotati di impianti, attrezzature o sistemi di sicurezza antincendio, in particolare alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
controllo continuo, conferma ogni 1 mesiObbligo di leggeD.M. 1 settembre 2021, art. 3 comma 1 e Allegato I, punto 1.1; D.Lgs. 81/2008 art. 46Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Presentare il rinnovo periodico di conformità antincendio
Ogni cinque anni il titolare dell'attività invia al Comando dei Vigili del Fuoco l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: una dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, con asseverazione del tecnico abilitato e documentazione sull'efficienza di impianti, dispositivi e attrezzature antincendio. La prova è la ricevuta di presentazione al Comando. Si applica ai titolari delle attività elencate nell'Allegato I al DPR 151/2011 (categorie A, B e C), escluse quelle per cui la cadenza è elevata a dieci anni.
ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 5; D.M. 7 agosto 2012Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Verificare il funzionamento dell'illuminazione di sicurezza
Almeno ogni sei mesi va eseguita la verifica funzionale degli apparecchi di illuminazione di sicurezza: accensione all'interruzione dell'alimentazione ordinaria, integrità, pulizia e segnaletica di esodo illuminata. La prova è la scheda di verifica, che registra l'esito e le anomalie risolte. Si applica a tutti gli edifici e le attività dotati di impianto di illuminazione di sicurezza, quindi praticamente a tutte le attività soggette a controlli di prevenzione incendi e ai luoghi di lavoro con vie di esodo.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeUNI CEI 11222:2013 (verifica di funzionamento); CEI EN 50172; D.Lgs. 81/2008 artt. 63 e 64 e Allegato IV punto 1.10Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Allineare la manutenzione degli estintori alla UNI 9994-1:2024
Dal 25 luglio 2024 è in vigore la UNI 9994-1:2024, che sostituisce l'edizione 2013 e aggiorna le fasi della manutenzione degli estintori. Molti contratti, registri e moduli in circolazione citano ancora la versione vecchia: il datore di lavoro verifica che il proprio manutentore applichi e citi l'edizione vigente e che le voci del registro corrispondano alle fasi aggiornate. È un adempimento organizzativo di allineamento, non una nuova scadenza tecnica: le cadenze per tipo di estintore stanno nel pacchetto dedicato.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiRegola aziendaleUNI 9994-1:2024Solo ItaliaFonteverificato il 12/09/2026 - 10
Tenere aggiornato il piano di emergenza
Il datore di lavoro predispone e mantiene aggiornato il piano di emergenza con le azioni da attuare in caso di incendio, le procedure di esodo, le modalità di chiamata dei vigili del fuoco, le misure per le persone con esigenze speciali, i nominativi degli addetti e le planimetrie. Il piano va aggiornato a ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione, informando i lavoratori e coinvolgendo gli addetti; la prova è il piano datato con l'elenco aggiornato degli addetti. Si applica ai luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, ai luoghi aperti al pubblico con più di 50 presenze contemporanee e alle attività dell'Allegato I al DPR 151/2011, con misure semplificate negli esercizi sotto tali soglie non soggetti a controlli di prevenzione incendi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.M. 2 settembre 2021, art. 2 commi 2 e 3 e Allegato IISolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 11
Svolgere la prova di evacuazione
Dove è obbligatorio il piano di emergenza, i lavoratori partecipano ad almeno un'esercitazione antincendio all'anno sulle procedure di esodo e di primo intervento; l'allarme dato durante l'esercitazione non deve essere indirizzato realmente ai vigili del fuoco. Il datore di lavoro documenta l'esercitazione con un verbale che ne attesta data, orari e criticità rilevate. Si applica ai luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, ai luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti e alle attività dell'Allegato I al DPR 151/2011.
ogni 12 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeD.M. 2 settembre 2021, Allegato I, punto 1.3Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 12
Verificare l'autonomia dell'illuminazione di sicurezza
Una volta all'anno va eseguita la verifica generale con prova di autonomia: ogni apparecchio deve restare acceso a batteria per l'intero tempo di autonomia dichiarato, tipicamente 1 ora, e gli apparecchi non conformi vanno riparati o sostituiti. La prova è il rapporto di verifica generale e di prova di autonomia. Si applica a tutti gli edifici dotati di impianto di illuminazione di sicurezza con apparecchi autonomi o alimentazione centralizzata.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeUNI CEI 11222:2013 (verifica generale e prova di autonomia); CEI EN 50172; D.Lgs. 81/2008 artt. 63 e 64 e Allegato IV punto 1.10Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Germania questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Svizzera questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Austria questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Regno Unito questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Spagna questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Portogallo questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Altro paese questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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