Sostanze pericolose — schede, inventario e soglie (Unione europea e Italia)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Kit europeo per le imprese che acquistano, stoccano o impiegano sostanze e miscele pericolose, con le regole Seveso riferite all'Italia. Copre le schede di dati di sicurezza REACH, l'etichettatura CLP e le condizioni di stoccaggio, l'inventario aziendale delle sostanze, la verifica delle quantità rispetto alle soglie Seveso e i conseguenti adempimenti, e la scadenza di DPI e materiale assorbente. NON copre la valutazione del rischio chimico e il monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori, gli agenti cancerogeni e l'amianto, il trasporto ADR né la registrazione REACH a carico di fabbricanti e importatori.
Domande su questo prodotto?
Chiedi cosa c'è nei manuali, ogni quanto va fatta la manutenzione e cosa serve per farla.
Cosa ha già sotto mano
- Nessun manuale su questa scheda
- 9 controlli previsti, il più frequente ogni 6 mesi dall'ultima verifica
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
- 01
Verificare etichettatura CLP e condizioni di stoccaggio
Controllare che tutti i contenitori, compresi quelli di travaso, riportino l'etichetta CLP completa — pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza — e che lo stoccaggio rispetti le incompatibilità chimiche, la ventilazione e il contenimento degli sversamenti con bacini, soglie e pavimentazione impermeabile. La prova è il verbale della verifica periodica con fotografie o check-list firmata. Si applica a tutti i siti che detengono sostanze o miscele pericolose; il contenimento degli sversamenti è richiesto anche dalle autorizzazioni ambientali e dai regolamenti di fognatura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (CE) 1272/2008 artt. 17-33 (CLP); D.Lgs. 81/2008 art. 223Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Verificare le quantità detenute rispetto alle soglie Seveso
Confrontare le quantità massime di sostanze pericolose presenti o previste in stabilimento con le soglie dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015, applicando la regola di sommatoria per le categorie di pericolo per la salute, fisico e ambientale: il superamento di una soglia fa scattare gli obblighi di notifica e, per la soglia superiore, il rapporto di sicurezza. La prova è il calcolo di assoggettabilità datato e firmato. Si applica a tutti gli stabilimenti che detengono sostanze pericolose, anche sotto soglia, perché la verifica serve proprio a dimostrare la non assoggettabilità, e va rifatta a ogni variazione significativa delle quantità o dei prodotti utilizzati.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 art. 3 e Allegato 1, nota 4 (regola di sommatoria)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Riesaminare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
Il gestore riesamina il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione della sicurezza almeno ogni due anni, e comunque quando intervengono modifiche che aumentano il rischio. La prova è il documento riesaminato, datato e firmato dal gestore. Si applica agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 105/2015 art. 14 comma 4 e Allegato BSolo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Tenere aggiornata la notifica Seveso
Lo stabilimento assoggettato trasmette la notifica con le informazioni dell'Allegato 5 al Ministero, alla Regione, al CTR, alla Prefettura, al Comune e al Comando dei Vigili del fuoco e la aggiorna prima di ogni modifica che comporti un aumento o una diminuzione significativa delle quantità o un cambiamento della natura o dello stato fisico delle sostanze, oltre che prima della chiusura definitiva: non esiste una ritrasmissione periodica automatica. La prova è la notifica trasmessa con le ricevute PEC. Si applica solo agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore ai sensi dell'Allegato 1.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 105/2015 art. 13 e Allegato 5Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Controllare DPI e materiale assorbente in scadenza
Verificare che i dispositivi di protezione individuale dedicati al rischio chimico — guanti, occhiali, maschere, filtri — siano integri, entro la data di scadenza indicata dal fabbricante e correttamente immagazzinati, e che i kit antisversamento e il materiale assorbente siano completi e non deteriorati, sostituendo quanto scaduto o usato. La prova è la check-list di verifica firmata insieme al registro delle consegne dei DPI. Si applica a tutti i luoghi di lavoro in cui si manipolano sostanze o miscele pericolose: i filtri delle maschere e i guanti di protezione chimica hanno scadenze di magazzino tipicamente comprese fra 3 e 5 anni dalla data di fabbricazione.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 77 comma 4 lett. a) e comma 5; Regolamento (UE) 2016/425Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Riesaminare e sperimentare il piano di emergenza interna
Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato a intervalli appropriati e comunque non superiori a tre anni, tenendo conto delle modifiche dello stabilimento, dei servizi di emergenza e del progresso tecnico. La prova è il verbale della prova di emergenza insieme al piano aggiornato. Si applica agli stabilimenti di soglia inferiore e superiore; il piano di emergenza interna non va confuso con il piano di emergenza esterna, di competenza della Prefettura.
ogni 36 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 105/2015 art. 20 e Allegato 4Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Mantenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Raccogliere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza di ogni sostanza o miscela pericolosa, in lingua nazionale e nel formato dell'Allegato II REACH, e verificare periodicamente di avere l'ultima revisione: il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni rilevanti e trasmetterla a tutti i destinatari riforniti nei dodici mesi precedenti. La prova è l'archivio delle schede con data e numero di revisione. Si applica a chiunque acquisti o riceva sostanze o miscele classificate come pericolose, o miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose sopra le concentrazioni di soglia; le schede che non rispettano il formato del Regolamento (UE) 2020/878 non sono più conformi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (CE) 1907/2006 art. 31, in particolare paragrafi 1, 5 e 9; Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Riesaminare il rapporto di sicurezza almeno ogni cinque anni
Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore riesamina il rapporto di sicurezza almeno ogni cinque anni, oltre che dopo un incidente rilevante, in caso di modifiche con aggravio di rischio o quando nuovi fatti lo giustifichino, e ne trasmette l'esito al CTR. La prova è il rapporto di sicurezza riesaminato con la ricevuta di trasmissione. Si applica solo agli stabilimenti di soglia superiore, cioè quelli della colonna 3 dell'Allegato 1; gli stabilimenti di soglia inferiore non redigono il rapporto ma devono comunque documentare il sistema di gestione della sicurezza.
ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeD.Lgs. 105/2015 art. 15 comma 8, lettera a) e Allegato 2Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Aggiornare l'inventario delle sostanze pericolose
Tenere un elenco aggiornato di tutte le sostanze e miscele pericolose presenti in azienda, con quantità massime detenute, luogo di stoccaggio, classificazione CLP e riferimento alla scheda di dati di sicurezza: l'inventario è il presupposto della valutazione del rischio chimico e della verifica delle soglie Seveso e va aggiornato a ogni introduzione di un nuovo prodotto. La prova è l'inventario datato, allegato al documento di valutazione dei rischi. Si applica a tutti i datori di lavoro che impiegano agenti chimici nel ciclo produttivo o nelle attività ausiliarie di manutenzione, pulizia e laboratorio.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeD.Lgs. 81/2008 art. 223 comma 1 e art. 28Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026
- 01
Verificare etichettatura CLP e condizioni di stoccaggio
Controllare che tutti i contenitori, compresi quelli di travaso, riportino l'etichetta CLP completa — pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza — e che lo stoccaggio rispetti le incompatibilità chimiche, la ventilazione e il contenimento degli sversamenti con bacini, soglie e pavimentazione impermeabile. La prova è il verbale della verifica periodica con fotografie o check-list firmata. Si applica a tutti i siti che detengono sostanze o miscele pericolose; il contenimento degli sversamenti è richiesto anche dalle autorizzazioni ambientali e dai regolamenti di fognatura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (CE) 1272/2008 artt. 17-33 (CLP); D.Lgs. 81/2008 art. 223Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Mantenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Raccogliere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza di ogni sostanza o miscela pericolosa, in lingua nazionale e nel formato dell'Allegato II REACH, e verificare periodicamente di avere l'ultima revisione: il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni rilevanti e trasmetterla a tutti i destinatari riforniti nei dodici mesi precedenti. La prova è l'archivio delle schede con data e numero di revisione. Si applica a chiunque acquisti o riceva sostanze o miscele classificate come pericolose, o miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose sopra le concentrazioni di soglia; le schede che non rispettano il formato del Regolamento (UE) 2020/878 non sono più conformi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (CE) 1907/2006 art. 31, in particolare paragrafi 1, 5 e 9; Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
- 01
Verificare etichettatura CLP e condizioni di stoccaggio
Controllare che tutti i contenitori, compresi quelli di travaso, riportino l'etichetta CLP completa — pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza — e che lo stoccaggio rispetti le incompatibilità chimiche, la ventilazione e il contenimento degli sversamenti con bacini, soglie e pavimentazione impermeabile. La prova è il verbale della verifica periodica con fotografie o check-list firmata. Si applica a tutti i siti che detengono sostanze o miscele pericolose; il contenimento degli sversamenti è richiesto anche dalle autorizzazioni ambientali e dai regolamenti di fognatura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (CE) 1272/2008 artt. 17-33 (CLP); D.Lgs. 81/2008 art. 223Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Mantenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Raccogliere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza di ogni sostanza o miscela pericolosa, in lingua nazionale e nel formato dell'Allegato II REACH, e verificare periodicamente di avere l'ultima revisione: il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni rilevanti e trasmetterla a tutti i destinatari riforniti nei dodici mesi precedenti. La prova è l'archivio delle schede con data e numero di revisione. Si applica a chiunque acquisti o riceva sostanze o miscele classificate come pericolose, o miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose sopra le concentrazioni di soglia; le schede che non rispettano il formato del Regolamento (UE) 2020/878 non sono più conformi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (CE) 1907/2006 art. 31, in particolare paragrafi 1, 5 e 9; Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Svizzera questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
- 01
Verificare etichettatura CLP e condizioni di stoccaggio
Controllare che tutti i contenitori, compresi quelli di travaso, riportino l'etichetta CLP completa — pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza — e che lo stoccaggio rispetti le incompatibilità chimiche, la ventilazione e il contenimento degli sversamenti con bacini, soglie e pavimentazione impermeabile. La prova è il verbale della verifica periodica con fotografie o check-list firmata. Si applica a tutti i siti che detengono sostanze o miscele pericolose; il contenimento degli sversamenti è richiesto anche dalle autorizzazioni ambientali e dai regolamenti di fognatura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (CE) 1272/2008 artt. 17-33 (CLP); D.Lgs. 81/2008 art. 223Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Mantenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Raccogliere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza di ogni sostanza o miscela pericolosa, in lingua nazionale e nel formato dell'Allegato II REACH, e verificare periodicamente di avere l'ultima revisione: il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni rilevanti e trasmetterla a tutti i destinatari riforniti nei dodici mesi precedenti. La prova è l'archivio delle schede con data e numero di revisione. Si applica a chiunque acquisti o riceva sostanze o miscele classificate come pericolose, o miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose sopra le concentrazioni di soglia; le schede che non rispettano il formato del Regolamento (UE) 2020/878 non sono più conformi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (CE) 1907/2006 art. 31, in particolare paragrafi 1, 5 e 9; Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Regno Unito questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
- 01
Verificare etichettatura CLP e condizioni di stoccaggio
Controllare che tutti i contenitori, compresi quelli di travaso, riportino l'etichetta CLP completa — pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza — e che lo stoccaggio rispetti le incompatibilità chimiche, la ventilazione e il contenimento degli sversamenti con bacini, soglie e pavimentazione impermeabile. La prova è il verbale della verifica periodica con fotografie o check-list firmata. Si applica a tutti i siti che detengono sostanze o miscele pericolose; il contenimento degli sversamenti è richiesto anche dalle autorizzazioni ambientali e dai regolamenti di fognatura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (CE) 1272/2008 artt. 17-33 (CLP); D.Lgs. 81/2008 art. 223Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Mantenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Raccogliere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza di ogni sostanza o miscela pericolosa, in lingua nazionale e nel formato dell'Allegato II REACH, e verificare periodicamente di avere l'ultima revisione: il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni rilevanti e trasmetterla a tutti i destinatari riforniti nei dodici mesi precedenti. La prova è l'archivio delle schede con data e numero di revisione. Si applica a chiunque acquisti o riceva sostanze o miscele classificate come pericolose, o miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose sopra le concentrazioni di soglia; le schede che non rispettano il formato del Regolamento (UE) 2020/878 non sono più conformi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (CE) 1907/2006 art. 31, in particolare paragrafi 1, 5 e 9; Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
- 01
Verificare etichettatura CLP e condizioni di stoccaggio
Controllare che tutti i contenitori, compresi quelli di travaso, riportino l'etichetta CLP completa — pittogrammi, avvertenza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza — e che lo stoccaggio rispetti le incompatibilità chimiche, la ventilazione e il contenimento degli sversamenti con bacini, soglie e pavimentazione impermeabile. La prova è il verbale della verifica periodica con fotografie o check-list firmata. Si applica a tutti i siti che detengono sostanze o miscele pericolose; il contenimento degli sversamenti è richiesto anche dalle autorizzazioni ambientali e dai regolamenti di fognatura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
ogni 6 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegolamento (CE) 1272/2008 artt. 17-33 (CLP); D.Lgs. 81/2008 art. 223Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Mantenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Raccogliere dal fornitore la scheda di dati di sicurezza di ogni sostanza o miscela pericolosa, in lingua nazionale e nel formato dell'Allegato II REACH, e verificare periodicamente di avere l'ultima revisione: il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio quando emergono nuove informazioni rilevanti e trasmetterla a tutti i destinatari riforniti nei dodici mesi precedenti. La prova è l'archivio delle schede con data e numero di revisione. Si applica a chiunque acquisti o riceva sostanze o miscele classificate come pericolose, o miscele non classificate ma contenenti sostanze pericolose sopra le concentrazioni di soglia; le schede che non rispettano il formato del Regolamento (UE) 2020/878 non sono più conformi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegolamento (CE) 1907/2006 art. 31, in particolare paragrafi 1, 5 e 9; Allegato II come sostituito dal Regolamento (UE) 2020/878Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Altro paese questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
Qualcosa non torna in questa scheda?
Aiutaci a tenerla corretta: ogni segnalazione viene letta da una persona.