Prodotti UE — obblighi documentali del fabbricante
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Per fabbricanti, importatori e distributori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione europea. Copre gli obblighi di permanenza documentale: istruzioni digitali accessibili per almeno dieci anni, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità da conservare, persona responsabile stabilita nell'Unione, tracciabilità, registro dei reclami, passaporto digitale di prodotto e Registro nazionale produttori AEE. NON copre la valutazione di conformità di una specifica categoria di prodotto, la normativa settoriale su dispositivi medici, giocattoli e DPI né gli obblighi doganali.
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- 12 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'installazione
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
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Conservare la documentazione tecnica GPSR per 10 anni
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica che contenga almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di sicurezza; la documentazione va tenuta a disposizione delle autorità per dieci anni dall'immissione sul mercato e aggiornata quando serve. La prova è il fascicolo tecnico datato e versionato. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo non coperti da normativa di armonizzazione specifica e, per gli aspetti di sicurezza non coperti da quella normativa, anche ai prodotti armonizzati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(2) and Art. 9(3)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Completare la transizione al Regolamento macchine entro il 20 gennaio 2027
Rivedere fascicoli tecnici, valutazioni dei rischi, dichiarazioni di conformità e manuali per allinearli al Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, incluse le nuove prescrizioni su cybersicurezza, software di sicurezza e istruzioni digitali. La prova è il piano di transizione con lo stato per famiglia di prodotto. Si applica a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027, mentre le macchine già immesse sul mercato prima di tale data restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE.
ogni anno entro il 20 gennaioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 54 (date of application: 20 January 2027)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Avere una persona responsabile stabilita nell'Unione
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di conformità: il suo nome e i suoi contatti devono comparire sul prodotto, sull'imballaggio, sul collo o nei documenti di accompagnamento. La prova è il mandato scritto insieme all'indicazione dei contatti sulla confezione e nell'inserzione online. Si applica ai fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione che vendono a consumatori UE, anche solo online, e a chi importa o distribuisce i loro prodotti: il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell'UE, dall'importatore, da un mandatario o da un fornitore di servizi di logistica.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 16; Regulation (EU) 2019/1020 Art. 4Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Iscriversi al Registro nazionale produttori AEE (Italia)
Chi immette per la prima volta apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mercato italiano deve iscriversi in via telematica al Registro AEE presso la Camera di commercio competente prima di iniziare a vendere, e aggiornare l'iscrizione a ogni variazione. La prova è il numero di iscrizione al Registro AEE, da riportare in fattura e nei documenti commerciali. Si applica a produttori, importatori e venditori a distanza di AEE sul mercato italiano, incluso chi rivende con il proprio marchio prodotti realizzati da terzi, e l'iscrizione deve precedere l'immissione sul mercato.
ogni mese dall'installazioneObbligo di leggeD.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 art. 29; Direttiva 2012/19/UE (RAEE)Solo ItaliaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Predisporre il passaporto della batteria entro il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un registro elettronico, il passaporto della batteria, accessibile tramite codice QR e identificatore unico. La prova è il passaporto pubblicato insieme all'identificatore registrato. Si applica alle batterie LMT per mezzi di trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e alle batterie per veicoli elettrici, mentre le batterie portatili non rientrano nell'obbligo di passaporto ma restano soggette agli obblighi di etichettatura e raccolta.
ogni anno entro il 18 febbraioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1542 Art. 77 (battery passport) and Art. 13(6) (QR code)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Tenere il registro interno dei reclami e dei richiami
Il fabbricante deve tenere un registro interno dei reclami dei consumatori, dei prodotti non conformi e dei richiami e informarne distributori, importatori e marketplace, mettendo a disposizione canali di comunicazione pubblici per ricevere i reclami. I dati personali contenuti nel registro vanno conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall'inserimento. La prova è il registro con data, prodotto, lotto, esito e azione intrapresa. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo nell'ambito del GPSR, mentre importatori e distributori hanno obblighi di cooperazione e di trasmissione dei reclami ricevuti.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Garantire la tracciabilità del prodotto
Il fabbricante deve apporre sul prodotto, o se non è possibile sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento, un numero di tipo, lotto o serie che ne permetta l'identificazione, oltre a nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale ed elettronico e punto di contatto unico. Per i prodotti che presentano un rischio grave la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato. La prova è la marcatura effettiva sui prodotti insieme all'anagrafica lotti interna. Si applica a tutti i prodotti di consumo nell'ambito del GPSR: il sistema di tracciabilità rafforzato dell'art. 18 si attiva solo per le categorie individuate da atti delegati della Commissione e al momento della verifica non risultano atti delegati adottati su questa base.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(5), Art. 9(6) and Art. 18Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Notificare incidenti e richiami tramite Safety Business Gateway
Quando un prodotto immesso sul mercato ha causato un incidente, o quando il fabbricante ritiene che non sia sicuro, deve adottare immediatamente le misure correttive, notificarlo senza indugio alle autorità dello Stato membro tramite il Safety Business Gateway e informare i consumatori interessati. La prova è la ricevuta di notifica insieme alla comunicazione di richiamo pubblicata. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo: l'obbligo è reattivo e scatta all'evento, quindi la verifica periodica serve solo a controllare che i canali di segnalazione interni funzionino.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(8) and Art. 20; Art. 35 e 36 per l'informazione ai consumatori e i richiamiSolo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Tenere online le istruzioni digitali per almeno 10 anni
Se le istruzioni per l'uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve indicare sulla macchina o sull'imballaggio come accedervi, renderle stampabili e scaricabili e mantenerle accessibili online per tutta la vita prevista del prodotto e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. La prova è l'URL stabile attivo insieme al registro interno delle versioni delle istruzioni per modello e anno di immissione. Si applica ai fabbricanti di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato UE dal 20 gennaio 2027: su richiesta dell'utilizzatore, entro un mese dall'acquisto, le istruzioni vanno comunque fornite gratuitamente in formato cartaceo, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le istruzioni di sicurezza vanno sempre fornite su carta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(7), point (c); Annex III 1.7.4 (contenuto delle istruzioni)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Conservare fascicolo tecnico e dichiarazione UE di conformità per 10 anni
Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. La prova è l'archivio documentale indicizzato per data di immissione, numero di serie e versione del fascicolo. Si applica a fabbricanti e mandatari di macchine e prodotti correlati: il fabbricante di quasi-macchine ha l'obbligo speculare all'art. 11(3), mentre l'importatore, i cui obblighi stanno all'art. 12 e non all'art. 11, deve tenere a disposizione copia della dichiarazione UE di conformità.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(3) (fabbricanti di macchine); Art. 11(3) (fabbricanti di quasi-macchine); Art. 12 (importatori)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 11
Presentare la comunicazione annuale AEE entro il 30 aprile (Italia)
I produttori iscritti al Registro AEE devono trasmettere in via telematica, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione delle quantità di apparecchiature immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente; la comunicazione va presentata anche se la quantità è zero. La prova è la ricevuta telematica di invio. Si applica a tutti i soggetti iscritti al Registro AEE: non è dovuta per le apparecchiature esportate ed è dovuta anche con quantità pari a zero. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
ogni anno entro il 30 aprileObbligo di leggeD.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 art. 29 comma 6Solo ItaliaFonte - 12
Monitorare gli atti delegati ESPR e il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR non impone obblighi diretti finché non esce l'atto delegato della propria categoria di prodotto: serve un presidio periodico del piano di lavoro della Commissione e delle consultazioni, per prepararsi ai requisiti di ecoprogettazione e al passaporto digitale di prodotto. La prova è una nota di riesame datata con l'elenco degli atti delegati rilevanti. Si applica alle imprese che producono o importano beni nelle categorie individuate dal piano di lavoro 2025-2030, secondo il calendario indicativo pubblicato dalla Commissione: ferro e acciaio dal 2026, prodotti connessi all'energia fra il 2026 e il 2029, tessili, pneumatici e alluminio dal 2027, mobili dal 2028, materassi e prodotti ICT dal 2029.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiConsigliatoRegulation (EU) 2024/1781 (ESPR) Art. 4 (atti delegati), Capo III (passaporto digitale di prodotto); Working Plan 2025-2030 adottato il 16 aprile 2025Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
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Conservare la documentazione tecnica GPSR per 10 anni
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica che contenga almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di sicurezza; la documentazione va tenuta a disposizione delle autorità per dieci anni dall'immissione sul mercato e aggiornata quando serve. La prova è il fascicolo tecnico datato e versionato. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo non coperti da normativa di armonizzazione specifica e, per gli aspetti di sicurezza non coperti da quella normativa, anche ai prodotti armonizzati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(2) and Art. 9(3)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Completare la transizione al Regolamento macchine entro il 20 gennaio 2027
Rivedere fascicoli tecnici, valutazioni dei rischi, dichiarazioni di conformità e manuali per allinearli al Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, incluse le nuove prescrizioni su cybersicurezza, software di sicurezza e istruzioni digitali. La prova è il piano di transizione con lo stato per famiglia di prodotto. Si applica a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027, mentre le macchine già immesse sul mercato prima di tale data restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE.
ogni anno entro il 20 gennaioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 54 (date of application: 20 January 2027)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Avere una persona responsabile stabilita nell'Unione
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di conformità: il suo nome e i suoi contatti devono comparire sul prodotto, sull'imballaggio, sul collo o nei documenti di accompagnamento. La prova è il mandato scritto insieme all'indicazione dei contatti sulla confezione e nell'inserzione online. Si applica ai fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione che vendono a consumatori UE, anche solo online, e a chi importa o distribuisce i loro prodotti: il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell'UE, dall'importatore, da un mandatario o da un fornitore di servizi di logistica.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 16; Regulation (EU) 2019/1020 Art. 4Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Predisporre il passaporto della batteria entro il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un registro elettronico, il passaporto della batteria, accessibile tramite codice QR e identificatore unico. La prova è il passaporto pubblicato insieme all'identificatore registrato. Si applica alle batterie LMT per mezzi di trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e alle batterie per veicoli elettrici, mentre le batterie portatili non rientrano nell'obbligo di passaporto ma restano soggette agli obblighi di etichettatura e raccolta.
ogni anno entro il 18 febbraioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1542 Art. 77 (battery passport) and Art. 13(6) (QR code)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Tenere il registro interno dei reclami e dei richiami
Il fabbricante deve tenere un registro interno dei reclami dei consumatori, dei prodotti non conformi e dei richiami e informarne distributori, importatori e marketplace, mettendo a disposizione canali di comunicazione pubblici per ricevere i reclami. I dati personali contenuti nel registro vanno conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall'inserimento. La prova è il registro con data, prodotto, lotto, esito e azione intrapresa. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo nell'ambito del GPSR, mentre importatori e distributori hanno obblighi di cooperazione e di trasmissione dei reclami ricevuti.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Garantire la tracciabilità del prodotto
Il fabbricante deve apporre sul prodotto, o se non è possibile sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento, un numero di tipo, lotto o serie che ne permetta l'identificazione, oltre a nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale ed elettronico e punto di contatto unico. Per i prodotti che presentano un rischio grave la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato. La prova è la marcatura effettiva sui prodotti insieme all'anagrafica lotti interna. Si applica a tutti i prodotti di consumo nell'ambito del GPSR: il sistema di tracciabilità rafforzato dell'art. 18 si attiva solo per le categorie individuate da atti delegati della Commissione e al momento della verifica non risultano atti delegati adottati su questa base.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(5), Art. 9(6) and Art. 18Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Notificare incidenti e richiami tramite Safety Business Gateway
Quando un prodotto immesso sul mercato ha causato un incidente, o quando il fabbricante ritiene che non sia sicuro, deve adottare immediatamente le misure correttive, notificarlo senza indugio alle autorità dello Stato membro tramite il Safety Business Gateway e informare i consumatori interessati. La prova è la ricevuta di notifica insieme alla comunicazione di richiamo pubblicata. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo: l'obbligo è reattivo e scatta all'evento, quindi la verifica periodica serve solo a controllare che i canali di segnalazione interni funzionino.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(8) and Art. 20; Art. 35 e 36 per l'informazione ai consumatori e i richiamiSolo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Tenere online le istruzioni digitali per almeno 10 anni
Se le istruzioni per l'uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve indicare sulla macchina o sull'imballaggio come accedervi, renderle stampabili e scaricabili e mantenerle accessibili online per tutta la vita prevista del prodotto e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. La prova è l'URL stabile attivo insieme al registro interno delle versioni delle istruzioni per modello e anno di immissione. Si applica ai fabbricanti di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato UE dal 20 gennaio 2027: su richiesta dell'utilizzatore, entro un mese dall'acquisto, le istruzioni vanno comunque fornite gratuitamente in formato cartaceo, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le istruzioni di sicurezza vanno sempre fornite su carta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(7), point (c); Annex III 1.7.4 (contenuto delle istruzioni)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Conservare fascicolo tecnico e dichiarazione UE di conformità per 10 anni
Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. La prova è l'archivio documentale indicizzato per data di immissione, numero di serie e versione del fascicolo. Si applica a fabbricanti e mandatari di macchine e prodotti correlati: il fabbricante di quasi-macchine ha l'obbligo speculare all'art. 11(3), mentre l'importatore, i cui obblighi stanno all'art. 12 e non all'art. 11, deve tenere a disposizione copia della dichiarazione UE di conformità.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(3) (fabbricanti di macchine); Art. 11(3) (fabbricanti di quasi-macchine); Art. 12 (importatori)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Monitorare gli atti delegati ESPR e il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR non impone obblighi diretti finché non esce l'atto delegato della propria categoria di prodotto: serve un presidio periodico del piano di lavoro della Commissione e delle consultazioni, per prepararsi ai requisiti di ecoprogettazione e al passaporto digitale di prodotto. La prova è una nota di riesame datata con l'elenco degli atti delegati rilevanti. Si applica alle imprese che producono o importano beni nelle categorie individuate dal piano di lavoro 2025-2030, secondo il calendario indicativo pubblicato dalla Commissione: ferro e acciaio dal 2026, prodotti connessi all'energia fra il 2026 e il 2029, tessili, pneumatici e alluminio dal 2027, mobili dal 2028, materassi e prodotti ICT dal 2029.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiConsigliatoRegulation (EU) 2024/1781 (ESPR) Art. 4 (atti delegati), Capo III (passaporto digitale di prodotto); Working Plan 2025-2030 adottato il 16 aprile 2025Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
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Conservare la documentazione tecnica GPSR per 10 anni
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica che contenga almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di sicurezza; la documentazione va tenuta a disposizione delle autorità per dieci anni dall'immissione sul mercato e aggiornata quando serve. La prova è il fascicolo tecnico datato e versionato. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo non coperti da normativa di armonizzazione specifica e, per gli aspetti di sicurezza non coperti da quella normativa, anche ai prodotti armonizzati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(2) and Art. 9(3)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Completare la transizione al Regolamento macchine entro il 20 gennaio 2027
Rivedere fascicoli tecnici, valutazioni dei rischi, dichiarazioni di conformità e manuali per allinearli al Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, incluse le nuove prescrizioni su cybersicurezza, software di sicurezza e istruzioni digitali. La prova è il piano di transizione con lo stato per famiglia di prodotto. Si applica a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027, mentre le macchine già immesse sul mercato prima di tale data restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE.
ogni anno entro il 20 gennaioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 54 (date of application: 20 January 2027)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Avere una persona responsabile stabilita nell'Unione
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di conformità: il suo nome e i suoi contatti devono comparire sul prodotto, sull'imballaggio, sul collo o nei documenti di accompagnamento. La prova è il mandato scritto insieme all'indicazione dei contatti sulla confezione e nell'inserzione online. Si applica ai fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione che vendono a consumatori UE, anche solo online, e a chi importa o distribuisce i loro prodotti: il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell'UE, dall'importatore, da un mandatario o da un fornitore di servizi di logistica.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 16; Regulation (EU) 2019/1020 Art. 4Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Predisporre il passaporto della batteria entro il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un registro elettronico, il passaporto della batteria, accessibile tramite codice QR e identificatore unico. La prova è il passaporto pubblicato insieme all'identificatore registrato. Si applica alle batterie LMT per mezzi di trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e alle batterie per veicoli elettrici, mentre le batterie portatili non rientrano nell'obbligo di passaporto ma restano soggette agli obblighi di etichettatura e raccolta.
ogni anno entro il 18 febbraioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1542 Art. 77 (battery passport) and Art. 13(6) (QR code)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Tenere il registro interno dei reclami e dei richiami
Il fabbricante deve tenere un registro interno dei reclami dei consumatori, dei prodotti non conformi e dei richiami e informarne distributori, importatori e marketplace, mettendo a disposizione canali di comunicazione pubblici per ricevere i reclami. I dati personali contenuti nel registro vanno conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall'inserimento. La prova è il registro con data, prodotto, lotto, esito e azione intrapresa. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo nell'ambito del GPSR, mentre importatori e distributori hanno obblighi di cooperazione e di trasmissione dei reclami ricevuti.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Garantire la tracciabilità del prodotto
Il fabbricante deve apporre sul prodotto, o se non è possibile sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento, un numero di tipo, lotto o serie che ne permetta l'identificazione, oltre a nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale ed elettronico e punto di contatto unico. Per i prodotti che presentano un rischio grave la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato. La prova è la marcatura effettiva sui prodotti insieme all'anagrafica lotti interna. Si applica a tutti i prodotti di consumo nell'ambito del GPSR: il sistema di tracciabilità rafforzato dell'art. 18 si attiva solo per le categorie individuate da atti delegati della Commissione e al momento della verifica non risultano atti delegati adottati su questa base.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(5), Art. 9(6) and Art. 18Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Notificare incidenti e richiami tramite Safety Business Gateway
Quando un prodotto immesso sul mercato ha causato un incidente, o quando il fabbricante ritiene che non sia sicuro, deve adottare immediatamente le misure correttive, notificarlo senza indugio alle autorità dello Stato membro tramite il Safety Business Gateway e informare i consumatori interessati. La prova è la ricevuta di notifica insieme alla comunicazione di richiamo pubblicata. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo: l'obbligo è reattivo e scatta all'evento, quindi la verifica periodica serve solo a controllare che i canali di segnalazione interni funzionino.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(8) and Art. 20; Art. 35 e 36 per l'informazione ai consumatori e i richiamiSolo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Tenere online le istruzioni digitali per almeno 10 anni
Se le istruzioni per l'uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve indicare sulla macchina o sull'imballaggio come accedervi, renderle stampabili e scaricabili e mantenerle accessibili online per tutta la vita prevista del prodotto e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. La prova è l'URL stabile attivo insieme al registro interno delle versioni delle istruzioni per modello e anno di immissione. Si applica ai fabbricanti di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato UE dal 20 gennaio 2027: su richiesta dell'utilizzatore, entro un mese dall'acquisto, le istruzioni vanno comunque fornite gratuitamente in formato cartaceo, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le istruzioni di sicurezza vanno sempre fornite su carta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(7), point (c); Annex III 1.7.4 (contenuto delle istruzioni)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Conservare fascicolo tecnico e dichiarazione UE di conformità per 10 anni
Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. La prova è l'archivio documentale indicizzato per data di immissione, numero di serie e versione del fascicolo. Si applica a fabbricanti e mandatari di macchine e prodotti correlati: il fabbricante di quasi-macchine ha l'obbligo speculare all'art. 11(3), mentre l'importatore, i cui obblighi stanno all'art. 12 e non all'art. 11, deve tenere a disposizione copia della dichiarazione UE di conformità.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(3) (fabbricanti di macchine); Art. 11(3) (fabbricanti di quasi-macchine); Art. 12 (importatori)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Monitorare gli atti delegati ESPR e il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR non impone obblighi diretti finché non esce l'atto delegato della propria categoria di prodotto: serve un presidio periodico del piano di lavoro della Commissione e delle consultazioni, per prepararsi ai requisiti di ecoprogettazione e al passaporto digitale di prodotto. La prova è una nota di riesame datata con l'elenco degli atti delegati rilevanti. Si applica alle imprese che producono o importano beni nelle categorie individuate dal piano di lavoro 2025-2030, secondo il calendario indicativo pubblicato dalla Commissione: ferro e acciaio dal 2026, prodotti connessi all'energia fra il 2026 e il 2029, tessili, pneumatici e alluminio dal 2027, mobili dal 2028, materassi e prodotti ICT dal 2029.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiConsigliatoRegulation (EU) 2024/1781 (ESPR) Art. 4 (atti delegati), Capo III (passaporto digitale di prodotto); Working Plan 2025-2030 adottato il 16 aprile 2025Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Svizzera questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
- 01
Conservare la documentazione tecnica GPSR per 10 anni
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica che contenga almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di sicurezza; la documentazione va tenuta a disposizione delle autorità per dieci anni dall'immissione sul mercato e aggiornata quando serve. La prova è il fascicolo tecnico datato e versionato. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo non coperti da normativa di armonizzazione specifica e, per gli aspetti di sicurezza non coperti da quella normativa, anche ai prodotti armonizzati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(2) and Art. 9(3)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Completare la transizione al Regolamento macchine entro il 20 gennaio 2027
Rivedere fascicoli tecnici, valutazioni dei rischi, dichiarazioni di conformità e manuali per allinearli al Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, incluse le nuove prescrizioni su cybersicurezza, software di sicurezza e istruzioni digitali. La prova è il piano di transizione con lo stato per famiglia di prodotto. Si applica a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027, mentre le macchine già immesse sul mercato prima di tale data restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE.
ogni anno entro il 20 gennaioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 54 (date of application: 20 January 2027)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Avere una persona responsabile stabilita nell'Unione
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di conformità: il suo nome e i suoi contatti devono comparire sul prodotto, sull'imballaggio, sul collo o nei documenti di accompagnamento. La prova è il mandato scritto insieme all'indicazione dei contatti sulla confezione e nell'inserzione online. Si applica ai fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione che vendono a consumatori UE, anche solo online, e a chi importa o distribuisce i loro prodotti: il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell'UE, dall'importatore, da un mandatario o da un fornitore di servizi di logistica.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 16; Regulation (EU) 2019/1020 Art. 4Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Predisporre il passaporto della batteria entro il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un registro elettronico, il passaporto della batteria, accessibile tramite codice QR e identificatore unico. La prova è il passaporto pubblicato insieme all'identificatore registrato. Si applica alle batterie LMT per mezzi di trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e alle batterie per veicoli elettrici, mentre le batterie portatili non rientrano nell'obbligo di passaporto ma restano soggette agli obblighi di etichettatura e raccolta.
ogni anno entro il 18 febbraioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1542 Art. 77 (battery passport) and Art. 13(6) (QR code)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Tenere il registro interno dei reclami e dei richiami
Il fabbricante deve tenere un registro interno dei reclami dei consumatori, dei prodotti non conformi e dei richiami e informarne distributori, importatori e marketplace, mettendo a disposizione canali di comunicazione pubblici per ricevere i reclami. I dati personali contenuti nel registro vanno conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall'inserimento. La prova è il registro con data, prodotto, lotto, esito e azione intrapresa. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo nell'ambito del GPSR, mentre importatori e distributori hanno obblighi di cooperazione e di trasmissione dei reclami ricevuti.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Garantire la tracciabilità del prodotto
Il fabbricante deve apporre sul prodotto, o se non è possibile sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento, un numero di tipo, lotto o serie che ne permetta l'identificazione, oltre a nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale ed elettronico e punto di contatto unico. Per i prodotti che presentano un rischio grave la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato. La prova è la marcatura effettiva sui prodotti insieme all'anagrafica lotti interna. Si applica a tutti i prodotti di consumo nell'ambito del GPSR: il sistema di tracciabilità rafforzato dell'art. 18 si attiva solo per le categorie individuate da atti delegati della Commissione e al momento della verifica non risultano atti delegati adottati su questa base.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(5), Art. 9(6) and Art. 18Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Notificare incidenti e richiami tramite Safety Business Gateway
Quando un prodotto immesso sul mercato ha causato un incidente, o quando il fabbricante ritiene che non sia sicuro, deve adottare immediatamente le misure correttive, notificarlo senza indugio alle autorità dello Stato membro tramite il Safety Business Gateway e informare i consumatori interessati. La prova è la ricevuta di notifica insieme alla comunicazione di richiamo pubblicata. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo: l'obbligo è reattivo e scatta all'evento, quindi la verifica periodica serve solo a controllare che i canali di segnalazione interni funzionino.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(8) and Art. 20; Art. 35 e 36 per l'informazione ai consumatori e i richiamiSolo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Tenere online le istruzioni digitali per almeno 10 anni
Se le istruzioni per l'uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve indicare sulla macchina o sull'imballaggio come accedervi, renderle stampabili e scaricabili e mantenerle accessibili online per tutta la vita prevista del prodotto e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. La prova è l'URL stabile attivo insieme al registro interno delle versioni delle istruzioni per modello e anno di immissione. Si applica ai fabbricanti di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato UE dal 20 gennaio 2027: su richiesta dell'utilizzatore, entro un mese dall'acquisto, le istruzioni vanno comunque fornite gratuitamente in formato cartaceo, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le istruzioni di sicurezza vanno sempre fornite su carta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(7), point (c); Annex III 1.7.4 (contenuto delle istruzioni)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Conservare fascicolo tecnico e dichiarazione UE di conformità per 10 anni
Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. La prova è l'archivio documentale indicizzato per data di immissione, numero di serie e versione del fascicolo. Si applica a fabbricanti e mandatari di macchine e prodotti correlati: il fabbricante di quasi-macchine ha l'obbligo speculare all'art. 11(3), mentre l'importatore, i cui obblighi stanno all'art. 12 e non all'art. 11, deve tenere a disposizione copia della dichiarazione UE di conformità.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(3) (fabbricanti di macchine); Art. 11(3) (fabbricanti di quasi-macchine); Art. 12 (importatori)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Monitorare gli atti delegati ESPR e il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR non impone obblighi diretti finché non esce l'atto delegato della propria categoria di prodotto: serve un presidio periodico del piano di lavoro della Commissione e delle consultazioni, per prepararsi ai requisiti di ecoprogettazione e al passaporto digitale di prodotto. La prova è una nota di riesame datata con l'elenco degli atti delegati rilevanti. Si applica alle imprese che producono o importano beni nelle categorie individuate dal piano di lavoro 2025-2030, secondo il calendario indicativo pubblicato dalla Commissione: ferro e acciaio dal 2026, prodotti connessi all'energia fra il 2026 e il 2029, tessili, pneumatici e alluminio dal 2027, mobili dal 2028, materassi e prodotti ICT dal 2029.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiConsigliatoRegulation (EU) 2024/1781 (ESPR) Art. 4 (atti delegati), Capo III (passaporto digitale di prodotto); Working Plan 2025-2030 adottato il 16 aprile 2025Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Regno Unito questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
- 01
Conservare la documentazione tecnica GPSR per 10 anni
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica che contenga almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di sicurezza; la documentazione va tenuta a disposizione delle autorità per dieci anni dall'immissione sul mercato e aggiornata quando serve. La prova è il fascicolo tecnico datato e versionato. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo non coperti da normativa di armonizzazione specifica e, per gli aspetti di sicurezza non coperti da quella normativa, anche ai prodotti armonizzati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(2) and Art. 9(3)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Completare la transizione al Regolamento macchine entro il 20 gennaio 2027
Rivedere fascicoli tecnici, valutazioni dei rischi, dichiarazioni di conformità e manuali per allinearli al Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, incluse le nuove prescrizioni su cybersicurezza, software di sicurezza e istruzioni digitali. La prova è il piano di transizione con lo stato per famiglia di prodotto. Si applica a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027, mentre le macchine già immesse sul mercato prima di tale data restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE.
ogni anno entro il 20 gennaioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 54 (date of application: 20 January 2027)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Avere una persona responsabile stabilita nell'Unione
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di conformità: il suo nome e i suoi contatti devono comparire sul prodotto, sull'imballaggio, sul collo o nei documenti di accompagnamento. La prova è il mandato scritto insieme all'indicazione dei contatti sulla confezione e nell'inserzione online. Si applica ai fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione che vendono a consumatori UE, anche solo online, e a chi importa o distribuisce i loro prodotti: il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell'UE, dall'importatore, da un mandatario o da un fornitore di servizi di logistica.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 16; Regulation (EU) 2019/1020 Art. 4Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Predisporre il passaporto della batteria entro il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un registro elettronico, il passaporto della batteria, accessibile tramite codice QR e identificatore unico. La prova è il passaporto pubblicato insieme all'identificatore registrato. Si applica alle batterie LMT per mezzi di trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e alle batterie per veicoli elettrici, mentre le batterie portatili non rientrano nell'obbligo di passaporto ma restano soggette agli obblighi di etichettatura e raccolta.
ogni anno entro il 18 febbraioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1542 Art. 77 (battery passport) and Art. 13(6) (QR code)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Tenere il registro interno dei reclami e dei richiami
Il fabbricante deve tenere un registro interno dei reclami dei consumatori, dei prodotti non conformi e dei richiami e informarne distributori, importatori e marketplace, mettendo a disposizione canali di comunicazione pubblici per ricevere i reclami. I dati personali contenuti nel registro vanno conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall'inserimento. La prova è il registro con data, prodotto, lotto, esito e azione intrapresa. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo nell'ambito del GPSR, mentre importatori e distributori hanno obblighi di cooperazione e di trasmissione dei reclami ricevuti.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Garantire la tracciabilità del prodotto
Il fabbricante deve apporre sul prodotto, o se non è possibile sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento, un numero di tipo, lotto o serie che ne permetta l'identificazione, oltre a nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale ed elettronico e punto di contatto unico. Per i prodotti che presentano un rischio grave la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato. La prova è la marcatura effettiva sui prodotti insieme all'anagrafica lotti interna. Si applica a tutti i prodotti di consumo nell'ambito del GPSR: il sistema di tracciabilità rafforzato dell'art. 18 si attiva solo per le categorie individuate da atti delegati della Commissione e al momento della verifica non risultano atti delegati adottati su questa base.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(5), Art. 9(6) and Art. 18Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Notificare incidenti e richiami tramite Safety Business Gateway
Quando un prodotto immesso sul mercato ha causato un incidente, o quando il fabbricante ritiene che non sia sicuro, deve adottare immediatamente le misure correttive, notificarlo senza indugio alle autorità dello Stato membro tramite il Safety Business Gateway e informare i consumatori interessati. La prova è la ricevuta di notifica insieme alla comunicazione di richiamo pubblicata. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo: l'obbligo è reattivo e scatta all'evento, quindi la verifica periodica serve solo a controllare che i canali di segnalazione interni funzionino.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(8) and Art. 20; Art. 35 e 36 per l'informazione ai consumatori e i richiamiSolo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Tenere online le istruzioni digitali per almeno 10 anni
Se le istruzioni per l'uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve indicare sulla macchina o sull'imballaggio come accedervi, renderle stampabili e scaricabili e mantenerle accessibili online per tutta la vita prevista del prodotto e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. La prova è l'URL stabile attivo insieme al registro interno delle versioni delle istruzioni per modello e anno di immissione. Si applica ai fabbricanti di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato UE dal 20 gennaio 2027: su richiesta dell'utilizzatore, entro un mese dall'acquisto, le istruzioni vanno comunque fornite gratuitamente in formato cartaceo, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le istruzioni di sicurezza vanno sempre fornite su carta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(7), point (c); Annex III 1.7.4 (contenuto delle istruzioni)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Conservare fascicolo tecnico e dichiarazione UE di conformità per 10 anni
Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. La prova è l'archivio documentale indicizzato per data di immissione, numero di serie e versione del fascicolo. Si applica a fabbricanti e mandatari di macchine e prodotti correlati: il fabbricante di quasi-macchine ha l'obbligo speculare all'art. 11(3), mentre l'importatore, i cui obblighi stanno all'art. 12 e non all'art. 11, deve tenere a disposizione copia della dichiarazione UE di conformità.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(3) (fabbricanti di macchine); Art. 11(3) (fabbricanti di quasi-macchine); Art. 12 (importatori)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Monitorare gli atti delegati ESPR e il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR non impone obblighi diretti finché non esce l'atto delegato della propria categoria di prodotto: serve un presidio periodico del piano di lavoro della Commissione e delle consultazioni, per prepararsi ai requisiti di ecoprogettazione e al passaporto digitale di prodotto. La prova è una nota di riesame datata con l'elenco degli atti delegati rilevanti. Si applica alle imprese che producono o importano beni nelle categorie individuate dal piano di lavoro 2025-2030, secondo il calendario indicativo pubblicato dalla Commissione: ferro e acciaio dal 2026, prodotti connessi all'energia fra il 2026 e il 2029, tessili, pneumatici e alluminio dal 2027, mobili dal 2028, materassi e prodotti ICT dal 2029.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiConsigliatoRegulation (EU) 2024/1781 (ESPR) Art. 4 (atti delegati), Capo III (passaporto digitale di prodotto); Working Plan 2025-2030 adottato il 16 aprile 2025Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
- 01
Conservare la documentazione tecnica GPSR per 10 anni
Prima di immettere un prodotto sul mercato il fabbricante deve effettuare un'analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica che contenga almeno una descrizione generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di sicurezza; la documentazione va tenuta a disposizione delle autorità per dieci anni dall'immissione sul mercato e aggiornata quando serve. La prova è il fascicolo tecnico datato e versionato. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo non coperti da normativa di armonizzazione specifica e, per gli aspetti di sicurezza non coperti da quella normativa, anche ai prodotti armonizzati.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(2) and Art. 9(3)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Completare la transizione al Regolamento macchine entro il 20 gennaio 2027
Rivedere fascicoli tecnici, valutazioni dei rischi, dichiarazioni di conformità e manuali per allinearli al Regolamento (UE) 2023/1230, che dal 20 gennaio 2027 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, incluse le nuove prescrizioni su cybersicurezza, software di sicurezza e istruzioni digitali. La prova è il piano di transizione con lo stato per famiglia di prodotto. Si applica a fabbricanti, mandatari, importatori e distributori di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027, mentre le macchine già immesse sul mercato prima di tale data restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE.
ogni anno entro il 20 gennaioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 54 (date of application: 20 January 2027)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Avere una persona responsabile stabilita nell'Unione
Un prodotto di consumo può essere immesso sul mercato UE solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di conformità: il suo nome e i suoi contatti devono comparire sul prodotto, sull'imballaggio, sul collo o nei documenti di accompagnamento. La prova è il mandato scritto insieme all'indicazione dei contatti sulla confezione e nell'inserzione online. Si applica ai fabbricanti stabiliti fuori dall'Unione che vendono a consumatori UE, anche solo online, e a chi importa o distribuisce i loro prodotti: il ruolo può essere ricoperto dal fabbricante stabilito nell'UE, dall'importatore, da un mandatario o da un fornitore di servizi di logistica.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 16; Regulation (EU) 2019/1020 Art. 4Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Predisporre il passaporto della batteria entro il 18 febbraio 2027
Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria per mezzi di trasporto leggeri, ogni batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato deve avere un registro elettronico, il passaporto della batteria, accessibile tramite codice QR e identificatore unico. La prova è il passaporto pubblicato insieme all'identificatore registrato. Si applica alle batterie LMT per mezzi di trasporto leggeri, alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e alle batterie per veicoli elettrici, mentre le batterie portatili non rientrano nell'obbligo di passaporto ma restano soggette agli obblighi di etichettatura e raccolta.
ogni anno entro il 18 febbraioObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1542 Art. 77 (battery passport) and Art. 13(6) (QR code)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Tenere il registro interno dei reclami e dei richiami
Il fabbricante deve tenere un registro interno dei reclami dei consumatori, dei prodotti non conformi e dei richiami e informarne distributori, importatori e marketplace, mettendo a disposizione canali di comunicazione pubblici per ricevere i reclami. I dati personali contenuti nel registro vanno conservati per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dall'inserimento. La prova è il registro con data, prodotto, lotto, esito e azione intrapresa. Si applica ai fabbricanti di prodotti di consumo nell'ambito del GPSR, mentre importatori e distributori hanno obblighi di cooperazione e di trasmissione dei reclami ricevuti.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(11), Art. 9(12) and Art. 9(13)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Garantire la tracciabilità del prodotto
Il fabbricante deve apporre sul prodotto, o se non è possibile sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento, un numero di tipo, lotto o serie che ne permetta l'identificazione, oltre a nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale ed elettronico e punto di contatto unico. Per i prodotti che presentano un rischio grave la Commissione può imporre un sistema di tracciabilità rafforzato. La prova è la marcatura effettiva sui prodotti insieme all'anagrafica lotti interna. Si applica a tutti i prodotti di consumo nell'ambito del GPSR: il sistema di tracciabilità rafforzato dell'art. 18 si attiva solo per le categorie individuate da atti delegati della Commissione e al momento della verifica non risultano atti delegati adottati su questa base.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(5), Art. 9(6) and Art. 18Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Notificare incidenti e richiami tramite Safety Business Gateway
Quando un prodotto immesso sul mercato ha causato un incidente, o quando il fabbricante ritiene che non sia sicuro, deve adottare immediatamente le misure correttive, notificarlo senza indugio alle autorità dello Stato membro tramite il Safety Business Gateway e informare i consumatori interessati. La prova è la ricevuta di notifica insieme alla comunicazione di richiamo pubblicata. Si applica a fabbricanti, importatori e distributori di prodotti di consumo: l'obbligo è reattivo e scatta all'evento, quindi la verifica periodica serve solo a controllare che i canali di segnalazione interni funzionino.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/988 (GPSR) Art. 9(8) and Art. 20; Art. 35 e 36 per l'informazione ai consumatori e i richiamiSolo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Tenere online le istruzioni digitali per almeno 10 anni
Se le istruzioni per l'uso sono fornite in formato digitale, il fabbricante deve indicare sulla macchina o sull'imballaggio come accedervi, renderle stampabili e scaricabili e mantenerle accessibili online per tutta la vita prevista del prodotto e comunque per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato. La prova è l'URL stabile attivo insieme al registro interno delle versioni delle istruzioni per modello e anno di immissione. Si applica ai fabbricanti di macchine e prodotti correlati immessi sul mercato UE dal 20 gennaio 2027: su richiesta dell'utilizzatore, entro un mese dall'acquisto, le istruzioni vanno comunque fornite gratuitamente in formato cartaceo, e per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le istruzioni di sicurezza vanno sempre fornite su carta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(7), point (c); Annex III 1.7.4 (contenuto delle istruzioni)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Conservare fascicolo tecnico e dichiarazione UE di conformità per 10 anni
Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio. La prova è l'archivio documentale indicizzato per data di immissione, numero di serie e versione del fascicolo. Si applica a fabbricanti e mandatari di macchine e prodotti correlati: il fabbricante di quasi-macchine ha l'obbligo speculare all'art. 11(3), mentre l'importatore, i cui obblighi stanno all'art. 12 e non all'art. 11, deve tenere a disposizione copia della dichiarazione UE di conformità.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2023/1230 Art. 10(3) (fabbricanti di macchine); Art. 11(3) (fabbricanti di quasi-macchine); Art. 12 (importatori)Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Monitorare gli atti delegati ESPR e il passaporto digitale di prodotto
Il Regolamento ESPR non impone obblighi diretti finché non esce l'atto delegato della propria categoria di prodotto: serve un presidio periodico del piano di lavoro della Commissione e delle consultazioni, per prepararsi ai requisiti di ecoprogettazione e al passaporto digitale di prodotto. La prova è una nota di riesame datata con l'elenco degli atti delegati rilevanti. Si applica alle imprese che producono o importano beni nelle categorie individuate dal piano di lavoro 2025-2030, secondo il calendario indicativo pubblicato dalla Commissione: ferro e acciaio dal 2026, prodotti connessi all'energia fra il 2026 e il 2029, tessili, pneumatici e alluminio dal 2027, mobili dal 2028, materassi e prodotti ICT dal 2029.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiConsigliatoRegulation (EU) 2024/1781 (ESPR) Art. 4 (atti delegati), Capo III (passaporto digitale di prodotto); Working Plan 2025-2030 adottato il 16 aprile 2025Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Altro paese questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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