Emissioni e ambiente industriale (Spagna)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Per imprese spagnole con attività potenzialmente inquinanti dell'atmosfera (APCA), impianti di refrigerazione o condizionamento con gas fluorurati, scarichi idrici o attività rumorose. Copre autorizzazione o notificación APCA, controlli periodici delle emissioni tramite OCA, registro delle emissioni, dichiarazione PRTR, controlli di fughe dei gas fluorurati, autorizzazione di scarico e controllo acustico. Non copre l'autorización ambiental integrada nel suo insieme, la valutazione di impatto ambientale né i limiti di emissione specifici di settore.
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- 11 controlli previsti, il più frequente ogni anno entro il 31 marzo
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
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Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
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Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
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Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Svizzera questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Regno Unito questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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Ottenere l'autorizzazione APCA o presentare la notificación
Prima di mettere in esercizio un impianto con attività del catalogo APCA il titolare ottiene l'autorizzazione della Comunidad Autónoma se l'attività è di gruppo A o B, oppure presenta una notificación se è di gruppo C. L'atto fissa i valori limite di emissione e le periodicità di controllo, e per i gruppi A e B ha durata non superiore a otto anni, quindi va rinnovato alla scadenza. Prova: provvedimento di autorizzazione o ricevuta della notificación. Si applica agli impianti con attività classificate nei gruppi A e B (autorizzazione) o C (notificación) del catalogo APCA; l'autorizzazione può essere assorbita dall'autorización ambiental integrada quando l'impianto vi è soggetto.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeLey 34/2007 art. 13 y RD 100/2011 art. 5 y 6Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Tenere il registro delle emissioni in atmosfera
Il titolare dell'impianto mantiene aggiornato un registro con identificazione dell'attività, focolai di emissione, ore di funzionamento, incidenti, manutenzioni e risultati dei controlli, e lo comunica alla Comunidad Autónoma nei formati e con la frequenza da questa stabiliti. Il registro va conservato per non meno di 10 anni. Prova: il registro stesso e le comunicazioni inviate. Si applica a tutti i titolari di impianti APCA dei gruppi A, B e C.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRD 100/2011 art. 8Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Verificare il rispetto dei limiti acustici dell'attività
Le attività industriali, commerciali, sportive o di intrattenimento non possono trasmettere ai locali confinanti livelli di rumore superiori ai limiti applicabili. Far eseguire una misurazione acustica da tecnico competente dopo ogni modifica di impianti o orari e alla richiesta del Comune; la cadenza annuale qui indicata è una raccomandazione, non un obbligo statale. Prova: studio o rapporto acustico e certificato di isolamento. Si applica alle attività soggette a licenza comunale o a dichiarazione responsabile con emissione acustica, come locali di intrattenimento, officine, impianti di condizionamento e operazioni di carico e scarico merci.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiConsigliatoLey 37/2003 del Ruido; RD 1367/2007Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Presentare la dichiarazione annuale PRTR-España
Il titolare di un complesso industriale che svolge attività dell'Anexo I sopra le soglie di capacità notifica ogni anno le emissioni in aria, acqua e suolo e i trasferimenti di rifiuti fuori sito. La finestra comunemente aperta dai portali autonomici va dal 1º gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello dei dati, ma la data va confermata ogni anno sul portale della propria Comunidad Autónoma. Prova: ricevuta di notifica nel sistema PRTR. Si applica ai complessi industriali che svolgono una o più attività dell'Anexo I del RD 508/2007 sopra le soglie di capacità ivi indicate, in pratica quasi tutti gli impianti soggetti ad autorización ambiental integrada.
ogni anno entro il 31 marzoObbligo di leggeRD 508/2007 art. 3Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Eseguire gli autocontrolli dello scarico
Campionare e analizzare lo scarico con la frequenza e sui parametri fissati nell'autorizzazione, conservando i certificati analitici e il registro degli autocontrolli a disposizione dell'organismo di bacino. La cadenza semestrale qui impostata è solo un valore di partenza: sostituirla con quella scritta nell'autorizzazione. Prova: rapporti di prova del laboratorio e registro degli autocontrolli. Si applica ai titolari di autorizzazione di scarico; la frequenza reale, mensile, trimestrale, semestrale o annuale, e i parametri sono quelli scritti nell'autorizzazione.
controllo continuo, conferma ogni 6 mesiObbligo di leggeRD 849/1986 (RDPH) art. 251.1.e)Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Far eseguire il controllo esterno delle emissioni (gruppo A)
Gli impianti classificati nel gruppo A del catalogo APCA fanno misurare le emissioni convogliate da un Organismo de Control Autorizado, che invia il rapporto alla Comunidad Autónoma. La periodicità effettiva è quella scritta nell'autorizzazione: verificarla sul provvedimento prima di fissare la scadenza. Prova: rapporto di controllo esterno dell'OCA. Si applica agli impianti con attività di gruppo A del catalogo APCA; restano dovuti gli autocontrolli interni con la frequenza fissata nell'autorizzazione.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRD 100/2011 art. 6 y 7; Ley 34/2007 art. 13Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Far eseguire il controllo esterno delle emissioni (gruppo B)
Gli impianti classificati nel gruppo B del catalogo APCA fanno misurare le emissioni convogliate da un Organismo de Control Autorizado, che invia il rapporto alla Comunidad Autónoma. Negli impianti che hanno anche attività di gruppo A si applica la frequenza biennale, più stringente. Prova: rapporto di controllo esterno dell'OCA. Si applica agli impianti con attività di gruppo B del catalogo APCA; restano dovuti gli autocontrolli interni con la frequenza fissata nell'autorizzazione, spesso annuale.
ogni 36 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRD 100/2011 art. 6 y 7; Ley 34/2007 art. 13Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Rinnovare o revisionare l'autorizzazione di scarico
L'autorizzazione di scarico al dominio pubblico idraulico ha una durata massima di cinque anni e si intende rinnovata per periodi uguali se lo scarico continua a rispettare le norme di qualità ambientale. Verificare la vigenza e chiedere la revisione quando cambiano portata, processo o punto di scarico; la revisione d'ufficio viene notificata con sei mesi di anticipo. Prova: provvedimento di autorizzazione o rinnovo. Si applica a chi scarica acque reflue nel dominio pubblico idraulico tramite la Confederación Hidrográfica competente; per gli scarichi in fognatura comunale vale invece l'autorizzazione o il permesso municipale o consortile.
ogni 60 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeRD 849/1986 (RDPH) art. 249.4 y art. 251Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026 - 11
Far eseguire il controllo esterno delle emissioni (gruppo C)
Gli impianti classificati nel gruppo C del catalogo APCA fanno misurare le emissioni convogliate da un Organismo de Control Autorizado, che invia il rapporto alla Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma può fissare requisiti di controllo specifici per gli impianti in regime di sola notificación o esonerarli in tutto o in parte dai controlli. Prova: rapporto di controllo esterno dell'OCA. Si applica agli impianti con attività di gruppo C del catalogo APCA, in regime di sola notificación.
ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRD 100/2011 art. 6 y 7; Ley 34/2007 art. 13Solo SpagnaFonteverificato il 11/09/2026
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Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati
L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
In Stati Uniti questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Altro paese questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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