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AmbientePacchetto di conformità

Emissioni e ambiente industriale (Spagna)

Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.

Per imprese spagnole con attività potenzialmente inquinanti dell'atmosfera (APCA), impianti di refrigerazione o condizionamento con gas fluorurati, scarichi idrici o attività rumorose. Copre autorizzazione o notificación APCA, controlli periodici delle emissioni tramite OCA, registro delle emissioni, dichiarazione PRTR, controlli di fughe dei gas fluorurati, autorizzazione di scarico e controllo acustico. Non copre l'autorización ambiental integrada nel suo insieme, la valutazione di impatto ambientale né i limiti di emissione specifici di settore.

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Cosa ha già sotto mano

  • Nessun manuale su questa scheda
  • 11 controlli previsti, il più frequente ogni anno entro il 31 marzo

Controlli previsti

Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.

Versione 1Paesi copertiUnione Europea
Controlli per paese

Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.

  1. 01

    Tenere il registro delle apparecchiature con gas fluorurati

    Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo di fughe l'operatore tiene un registro con quantità e tipo di gas caricato, quantità recuperate, esiti dei controlli e dati dell'impresa o del tecnico che è intervenuto. Il registro va conservato almeno 5 anni e messo a disposizione dell'autorità competente su richiesta. Prova: registro dell'apparecchiatura, cartaceo o elettronico. Si applica agli operatori di apparecchiature soggette a controllo di fughe ai sensi dell'art. 5 del Reglamento (UE) 2024/573.

    controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 7Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026
  2. 02

    Eseguire il controllo di fughe dei gas fluorurati

    L'operatore di apparecchiature contenenti gas fluorurati fa verificare l'assenza di fughe da personale certificato, con periodicità legata alla carica espressa in tonnellate di CO2 equivalente. Le perdite rilevate vanno riparate e il controllo ripetuto dopo almeno 24 ore di funzionamento ed entro 1 mese. Prova: rapporto di controllo firmato dal tecnico certificato. Si applica alle apparecchiature con almeno 5 t CO2eq di gas dell'allegato I, o almeno 1 kg di gas dell'allegato II, con cadenza di 12 mesi da 5 a meno di 50 t CO2eq, 6 mesi da 50 a meno di 500 t e 3 mesi da 500 t in su, intervalli raddoppiati se è installato un sistema di rilevamento di fughe; sono escluse le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2eq e alcune apparecchiature elettriche.

    ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeRegulation (EU) 2024/573 art. 5; RD 115/2017Solo Unione EuropeaFonteverificato il 11/09/2026

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