Sicurezza sul lavoro — obblighi del datore di lavoro (Svizzera)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Per qualsiasi datore di lavoro che occupa personale in Svizzera. Copre l'individuazione dei pericoli e il sistema di sicurezza secondo l'OPI/VUV, l'obbligo di ricorso agli specialisti MSSL secondo la direttiva CFSL 6508, l'informazione e l'istruzione dei collaboratori, il primo soccorso e la tutela della salute secondo l'OLL 3. NON copre la sicurezza dei prodotti, la protezione antincendio dell'edificio (vedi il kit elettrico e antincendio) né gli obblighi specifici dell'edilizia (OLCostr).
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- 7 controlli previsti, il più frequente controllo continuo, conferma ogni 12 mesi
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
In Italia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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Istruire i collaboratori sui rischi e sulle misure di sicurezza
Il datore di lavoro informa e istruisce i collaboratori sui pericoli del loro posto di lavoro, sull'uso corretto dei dispositivi di protezione e sul comportamento in emergenza, all'assunzione e a ogni cambiamento rilevante; una ripetizione annuale è prassi consolidata. Prova: il registro delle istruzioni firmato con data, contenuto e partecipanti. Si applica a tutti i collaboratori, compresi temporanei, apprendisti e personale di ditte terze attive in azienda.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeVUV/OPI (SR 832.30) Art. 6 (Information und Anleitung der Arbeitnehmer); Art. 8 per i lavori pericolosiSolo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Mantenere l'organizzazione di primo soccorso e di emergenza
L'azienda deve disporre di materiale di primo soccorso adeguato, di persone formate e di istruzioni di comportamento in caso di infortunio o incendio; il materiale va controllato ogni anno e i soccorritori mantenuti aggiornati, di norma con un rinnovo ogni 2 anni secondo l'ente formatore. Prova: l'elenco dei soccorritori con la data del corso e il verbale di controllo delle cassette di pronto soccorso. Si applica a tutte le aziende; l'entità dell'organizzazione — numero di soccorritori, materiale, defibrillatore — dipende dal rischio e dalla dimensione. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeArGV 3 (SR 822.113) Art. 36; VUV/OPI (SR 832.30) Art. 3Solo SvizzeraFonte - 03
Rivedere il sistema di sicurezza e la sua organizzazione
Il datore di lavoro verifica regolarmente che competenze, processi e misure di sicurezza sul lavoro e tutela della salute siano ancora adeguati, in particolare dopo modifiche aziendali come nuovi macchinari, nuove sedi o nuovi processi. Prova: il verbale di riesame del sistema di sicurezza. Si applica a tutte le aziende; la prova dell'organizzazione è richiesta formalmente alle aziende con pericoli particolari e 10 o più collaboratori e alle aziende senza pericoli particolari con 50 o più collaboratori.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeVUV/OPI (SR 832.30) Art. 3-10; EKAS-Richtlinie 6508 VorbemerkungSolo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Verificare ergonomia e tutela della salute ai posti di lavoro
Ogni due anni verificare illuminazione, clima, rumore, postazioni al videoterminale, movimentazione manuale dei carichi e carichi psicosociali, adeguando le postazioni dove necessario. Prova: la check-list di valutazione ergonomica compilata per reparto. Si applica alle aziende con postazioni al videoterminale, lavoro ripetitivo o movimentazione manuale di carichi. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 24 mesiConsigliatoArGV 3 (SR 822.113) Art. 2, 15, 23-24Solo SvizzeraFonte - 05
Verificare l'obbligo di ricorso agli specialisti MSSL (CFSL 6508)
Se in azienda sono presenti pericoli particolari secondo l'allegato 1 della direttiva CFSL 6508 e manca il know-how interno, il datore di lavoro deve ricorrere a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza, individualmente o tramite una soluzione settoriale o modello; riesaminare la situazione una volta all'anno. Prova: il contratto o l'adesione alla soluzione interaziendale e la documentazione delle prestazioni. Si applica alle aziende con pericoli particolari (pericoli meccanici, caduta da oltre 2 m, pericoli elettrici, sostanze pericolose per la salute e altri): con 10 o più collaboratori serve la prova formale del ricorso e dell'organizzazione, con meno di 10 basta la prova «con mezzi semplici»; senza pericoli particolari il ricorso è facoltativo e l'organizzazione va documentata da 50 collaboratori.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeVUV/OPI (SR 832.30) Art. 11a; EKAS-Richtlinie 6508 Ziff. 2 und 3Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Individuare e valutare i pericoli in azienda
Il datore di lavoro individua i pericoli per la sicurezza e la salute presenti in azienda e adotta le misure di protezione necessarie secondo le regole riconosciute della tecnica; le misure vanno riesaminate regolarmente e in particolare a ogni modifica aziendale. Prova: il documento di analisi dei pericoli (Gefährdungsermittlung) con misure, responsabili e scadenze. Si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeVUV/OPI (SR 832.30) Art. 3-10; ArGV 3 (SR 822.113) Art. 3-9Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Usare le liste di controllo Suva per l'autocontrollo periodico
Eseguire ogni anno un giro di autocontrollo con le liste di controllo Suva pertinenti al settore (macchine, sostanze, scale, carrelli elevatori, lavori in quota) e registrare le non conformità con le relative azioni correttive. Prova: le liste di controllo compilate e datate. Si applica a tutte le aziende: lo strumento non è obbligatorio, ma il suo uso documentato è riconosciuto dagli organi d'esecuzione come prova dell'autocontrollo. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiConsigliatoVUV/OPI (SR 832.30) Art. 3-10 (Umsetzungshilfe Suva)Solo SvizzeraFonte
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