Rifiuti, chimica e serbatoi — obblighi aziendali (Svizzera)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Per imprese svizzere che producono rifiuti speciali, usano o immagazzinano prodotti chimici pericolosi o detengono serbatoi di liquidi nocivi alle acque. Copre il numero d'azienda e i moduli di accompagnamento VeVA, la classificazione dei rifiuti secondo l'OLED/VVEA, le schede di dati di sicurezza e la persona di contatto per i prodotti chimici secondo l'OPChim/ChemV, lo stoccaggio e il controllo decennale dei serbatoi secondo l'OPAc/GSchV. NON copre i trasporti ADR/SDR, i rifiuti urbani domestici né gli obblighi doganali su importazione ed esportazione di prodotti chimici.
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- 8 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'installazione
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
In Italia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Francia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
In Germania questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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Designare la persona di contatto per i prodotti chimici
L'impresa che utilizza o commercializza prodotti chimici pericolosi designa una persona di contatto (Chemikalien-Ansprechperson) che conosce gli obblighi chimici dell'azienda e funge da interlocutore per le autorità; non è richiesta alcuna qualifica formale. Verificare ogni anno che la designazione sia ancora attuale. Prova: l'atto di nomina interno e l'eventuale conferma di notifica al Cantone. Si applica alle imprese che fabbricano, importano o utilizzano professionalmente sostanze e preparati pericolosi; chi redige schede di dati di sicurezza o detiene autorizzazioni speciali notifica spontaneamente la persona al Cantone, le altre imprese la comunicano su richiesta.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeVerordnung des EDI über die Chemikalien-Ansprechperson; ChemV/OPChim (SR 813.11)Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Controllare lo stoccaggio di prodotti chimici e liquidi nocivi
Verificare ogni anno che i prodotti chimici e i liquidi nocivi alle acque siano stoccati con contenimento secondario (vasche di raccolta), separati per incompatibilità, etichettati e protetti dall'accesso non autorizzato. Prova: il rapporto di autocontrollo dello stoccaggio. Si applica alle imprese che stoccano liquidi nocivi alle acque o prodotti chimici pericolosi; nelle zone e nei settori di protezione delle acque valgono requisiti più severi.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeGSchG (SR 814.20); GSchV/OPAc (SR 814.201); kantonale Gewässerschutz-/Wasserverordnung (ZH: WsV)Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Far controllare il serbatoio ogni dieci anni
Il proprietario di un impianto di stoccaggio di liquidi nocivi alle acque soggetto ad autorizzazione fa eseguire ogni dieci anni un controllo da una ditta specializzata riconosciuta e trasmette il rapporto all'ufficio cantonale. Prova: il rapporto di controllo e il libretto del serbatoio (Tankkontrollheft). Si applica agli impianti con capacità superiore a 450 litri soggetti ad autorizzazione, in particolare nei settori di protezione delle acque Au; nel Canton Zurigo il controllo è riservato alle ditte iscritte a CITEC Suisse.
ogni 120 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeGSchG (SR 814.20); GSchV/OPAc (SR 814.201); kantonale Wasserverordnung (ZH: WsV)Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Far verificare il sistema di rilevamento perdite ogni due anni
I sistemi di rilevamento perdite dei serbatoi e delle tubazioni a doppia parete vanno fatti verificare nel funzionamento ogni due anni da una persona o ditta specializzata, spontaneamente e senza convocazione. Prova: il protocollo di verifica del sistema di allarme. Si applica ai serbatoi e alle tubazioni a doppia parete dotati di sistema di rilevamento perdite; il ciclo biennale è indipendente dal controllo decennale del serbatoio e va pianificato a parte.
ogni 24 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeGSchG (SR 814.20); GSchV/OPAc (SR 814.201); kantonale Wasserverordnung (ZH: WsV)Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Richiedere il numero d'azienda VeVA
L'impresa che consegna rifiuti speciali deve disporre di un numero d'azienda (Betriebsnummer) rilasciato dal Cantone e riportato sul modulo di accompagnamento. Prova: il numero pubblicato su veva-online.admin.ch e la decisione cantonale. Si applica alle imprese che consegnano rifiuti speciali; il numero identifica solo l'azienda e non autorizza a ricevere rifiuti da terzi. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
- 06
Emettere il modulo di accompagnamento a ogni consegna di rifiuti speciali
A ogni consegna di rifiuti speciali l'azienda cedente compila il modulo di accompagnamento (Begleitschein) con codice del rifiuto, quantità e numero d'azienda, e verifica su veva-online.admin.ch che lo smaltitore sia autorizzato. Prova: la copia del modulo restituita dallo smaltitore. Si applica a tutte le consegne di rifiuti speciali; esistono deroghe per piccole quantità e per determinati flussi (raccolte di ritorno), da verificare con il Cantone.
controllo continuoObbligo di leggeVeVA (SR 814.610) Art. 6 und Art. 11Solo SvizzeraFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Tenere aggiornate le schede di dati di sicurezza
Chi fornisce professionalmente sostanze o preparati pericolosi a utilizzatori professionali o rivenditori deve consegnare una scheda di dati di sicurezza aggiornata; chi li riceve la conserva e la rende accessibile al personale. Rivedere l'archivio delle schede una volta all'anno. Prova: la raccolta delle schede con la data di revisione. Si applica alle imprese che forniscono o utilizzano professionalmente prodotti chimici pericolosi; le schede sono la base dell'inventario dei pericoli e dell'istruzione del personale. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeChemV/OPChim (SR 813.11) Art. 20-23Solo SvizzeraFonte - 08
Tenere aggiornata la classificazione dei rifiuti aziendali
L'impresa classifica i propri rifiuti secondo l'elenco dei rifiuti (codici LoW), separa le frazioni valorizzabili e i rifiuti speciali e li consegna a smaltitori autorizzati; rivedere la classificazione una volta all'anno. Prova: l'inventario dei flussi di rifiuti e le ricevute di smaltimento. Si applica a tutte le imprese che producono rifiuti aziendali: l'OLED non impone un piano rifiuti formale a tutte le aziende, ma la corretta classificazione e consegna sono obbligatorie. Cadenza da confermare sulla fonte citata.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeVVEA/OLED (SR 814.600) Art. 3 und Art. 9; Abfallverzeichnis-Verordnung (SR 814.610.1)Solo SvizzeraFonte
In Austria questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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In Spagna questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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