Tutela dei lavoratori — obblighi e verifiche (Austria)
Un elenco di controlli e adempimenti con la loro cadenza, pronto da aggiungere alla tua agenda.
Per datori di lavoro austriaci con personale dipendente. Copre la valutazione dei posti di lavoro secondo l'ASchG, le persone di fiducia per la sicurezza, i servizi di prevenzione (SFK/medico del lavoro) e il tempo di prevenzione, l'istruzione dei lavoratori, il primo soccorso, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro secondo l'AM-VO e degli impianti elettrici secondo l'ESV 2012, e gli obblighi antincendio organizzativi dell'AStV. NON copre la sicurezza dei prodotti, l'orario di lavoro (AZG) né la normativa edilizia (BauV) in dettaglio.
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- 10 controlli previsti, il più frequente ogni mese dall'installazione
Controlli previsti
Riepilogo informativo verificato il 11/09/2026. Non sostituisce una consulenza legale: fa fede la norma citata. Se trovi un errore, segnalalo.
Alcuni controlli sono obbligatori solo in certi paesi: scegli il tuo e l'elenco si adegua.
In Italia questo prodotto non ha controlli previsti: quelli in elenco riguardano altri paesi.
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- 01
Tenere aggiornati ordine antincendio e registro antincendio
L'ordine antincendio (Brandschutzordnung) va verificato ogni anno quanto a correttezza e completezza e integrato se necessario; il registro antincendio (Brandschutzbuch) raccoglie autocontrolli, esiti delle verifiche, esercitazioni antincendio ed eventi di incendio. La prova è il registro antincendio aggiornato insieme all'ordine antincendio in vigore. Si applica ai luoghi di lavoro in cui l'autorità prescrive l'ordine antincendio e, in presenza delle circostanze dell'AStV § 12 Abs. 1 Z 1-5, la nomina di un incaricato antincendio (Brandschutzbeauftragter) con almeno 16 ore di formazione.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeAStV §§ 43 und 45Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 02
Far verificare estintori e impianti di allarme antincendio
Gli impianti di allarme e di rilevazione antincendio vanno verificati almeno una volta per anno civile e comunque entro 15 mesi dalla verifica precedente; gli estintori e gli impianti fissi di estinzione ogni secondo anno civile e comunque entro 27 mesi. Dopo riparazioni importanti, modifiche o in caso di dubbi sullo stato la verifica va eseguita subito; la prova sono i rapporti di verifica, conservati almeno tre anni sul luogo di impiego. Si applica a tutti i luoghi di lavoro dotati di mezzi di estinzione e, se presenti, di impianti di allarme o di rilevazione incendi, con verifiche affidate a persone qualificate e autorizzate secondo lo stato della tecnica.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeAStV § 13 (Prüfungen); § 42 (Löschhilfen)Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 03
Garantire il tempo di prevenzione dei servizi di prevenzione
Il datore di lavoro deve avvalersi di specialisti della sicurezza (Sicherheitsfachkräfte) e medici del lavoro per il tempo di prevenzione di legge, calcolato per anno civile: 1,2 ore per dipendente nei posti di lavoro d'ufficio e assimilabili, 1,5 ore negli altri posti di lavoro, più 0,5 ore per ogni dipendente che svolge lavoro notturno almeno 50 volte l'anno. Del monte ore almeno il 40% va agli specialisti della sicurezza, almeno il 35% ai medici del lavoro e il restante 25% ad altri esperti qualificati (chimici, tossicologi, ergonomi, psicologi del lavoro) o in aggiunta ai primi due, ripartendo il tempo nell'anno in quote di almeno due ore; la prova sono i contratti e il rendiconto annuale delle ore prestate. Si applica a tutti i datori di lavoro, con entità proporzionata al numero di dipendenti e al tipo di posti di lavoro; per i luoghi di lavoro fino a 50 dipendenti l'ASchG § 77a prevede il regime alternativo delle Begehungen (modello AUVAsicher).
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeASchG § 82a (Präventionszeit); § 77a (Betriebe bis 50 Arbeitnehmer)Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 04
Far eseguire la verifica di collaudo prima della messa in servizio
Prima della prima messa in servizio, gru (escluse gru mobili e a torre), apparecchi di sollevamento motorizzati che richiedono montaggio, trasloelevatori, ponti sollevatori e rampe, attrezzature per il sollevamento di persone, porte e cancelli motorizzati e teleferiche per materiali devono essere sottoposti a verifica di collaudo da un perito abilitato. La prova è il rapporto di collaudo (Abnahmeprüfbefund). Si applica solo alle attrezzature elencate nell'AM-VO § 7; le attrezzature mobili vanno inoltre verificate dopo ogni nuova installazione (AM-VO § 10) e dopo eventi eccezionali quali cadute di carico, ribaltamenti, urti, sovraccarichi, incendi o modifiche sostanziali (AM-VO § 9).
ogni mese dall'installazioneObbligo di leggeAM-VO § 7 (Abnahmeprüfung)Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 05
Eseguire e aggiornare la valutazione dei posti di lavoro
Il datore di lavoro individua e valuta i pericoli per la sicurezza e la salute, comprese le sollecitazioni psichiche, e definisce le misure di prevenzione; i risultati vanno riportati nei documenti di sicurezza e tutela della salute (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente). La valutazione va riesaminata e adeguata dopo infortuni, all'introduzione di nuove sostanze o processi e dopo episodi con sollecitazione psichica anomala. Si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeASchG §§ 4 und 5; DokumentationsverordnungSolo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 06
Far eseguire la verifica periodica delle attrezzature di lavoro
Gru, apparecchi di sollevamento motorizzati, ponti sollevatori per veicoli, porte e cancelli motorizzati, trasloelevatori, carrelli con posto di guida elevabile, scale meccaniche e le altre attrezzature elencate vanno verificate almeno una volta per anno civile e comunque entro 15 mesi dalla verifica precedente. La prova è il rapporto di verifica (Prüfbefund), conservato fino alla dismissione dell'attrezzatura con copia disponibile sul luogo di impiego. Si applica solo alle attrezzature elencate nell'AM-VO § 8: se l'attrezzatura non viene usata per oltre 15 mesi la verifica va eseguita prima del successivo utilizzo e, per gru, apparecchi di sollevamento e argani, almeno ogni quarto anno la verifica deve essere eseguita da una persona abilitata anche ai collaudi e non da personale interno.
ogni 12 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeAM-VO § 8 (wiederkehrende Prüfung), § 11 (Prüfbefund)Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 07
Far verificare periodicamente gli impianti elettrici
Gli impianti e le apparecchiature elettriche vanno verificati periodicamente: al massimo ogni cinque anni in generale, fino a dieci anni negli ambienti a bassa sollecitazione come uffici e attività commerciali o di servizio, al massimo tre anni nelle aree a rischio di esplosione o con sollecitazioni straordinarie e un anno sui cantieri, nelle aree Ex con in più una sollecitazione straordinaria e nell'estrazione mineraria di superficie, con sei mesi nei lavori sotterranei. La prova è il rapporto di verifica (Prüfbefund), conservato secondo l'ESV 2012 § 11: se l'intervallo supera i tre anni basta l'ultimo rapporto, altrimenti gli ultimi due, sul luogo di impiego oppure sostituiti da un'etichetta di verifica datata. Si applica a tutti i luoghi di lavoro; sono sollecitazioni straordinarie umidità o bagnato, temperature sotto -20 °C o sopra +40 °C, sostanze corrosive, agenti atmosferici e polveri di processo, mentre per gli apparecchi mobili di classe I la verifica periodica è richiesta solo se l'impianto non dispone di protezione differenziale (max 0,03 A).
ogni 60 mesi dall'ultima verificaObbligo di leggeESV 2012 § 9 (wiederkehrende Prüfungen), § 11 (Aufbewahrung)Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 08
Nominare le persone di fiducia per la sicurezza
Nei luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti regolarmente occupati vanno nominate persone di fiducia per la sicurezza (Sicherheitsvertrauenspersonen, SVP) per un mandato di quattro anni, comunicando la nomina all'ispettorato del lavoro competente; il numero è di 1 SVP da 11 a 50 dipendenti, 2 da 51 a 100 e 3 da 101 a 300, con almeno 24 unità didattiche di formazione. La prova è il modulo di comunicazione della nomina insieme all'attestato di formazione SVP. Si applica ai luoghi di lavoro con più di 10 dipendenti regolarmente occupati; se almeno un terzo dei lavoratori solleva obiezioni entro 4 settimane, va proposta un'altra persona.
ogni 48 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeASchG § 10; SVP-VOSolo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 09
Istruire i lavoratori in modo documentabile
Il datore di lavoro istruisce i lavoratori sulla sicurezza e sulla tutela della salute in modo dimostrabile, riferito al posto di lavoro e all'ambito di responsabilità, e ripete l'istruzione a intervalli regolari; deve risultare quale lavoratore, quando e su quali contenuti è stato istruito. La prova è il registro delle istruzioni firmato; l'ASchG § 14 non fissa un intervallo numerico, che diventa annuale solo in casi specifici (ad esempio KJBG § 24 per i giovani lavoratori) o se stabilito come misura dalla valutazione dei rischi. Si applica a tutti i lavoratori, con istruzione obbligatoria anche all'assunzione, al trasferimento, all'introduzione di nuove attrezzature o sostanze e dopo infortuni.
controllo continuo, conferma ogni 12 mesiObbligo di leggeASchG § 14Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026 - 10
Garantire il primo soccorso e l'aggiornamento dei soccorritori
Devono essere disponibili soccorritori formati in numero sufficiente, con formazione di almeno 16 ore (8 ore nei luoghi con 1-4 dipendenti) e un corso di aggiornamento di 8 ore ogni quattro anni oppure di 4 ore ogni due anni. La prova sono gli attestati dei corsi e l'elenco dei soccorritori con il controllo del materiale. Si applica a tutti i luoghi di lavoro e ai cantieri: con rischio normale 1 soccorritore fino a 19 dipendenti, 2 da 20 a 29 e poi 1 ogni ulteriori 10; nei luoghi di lavoro a basso rischio come gli uffici 1 fino a 29 dipendenti, 2 da 30 a 49 e poi 1 ogni ulteriori 20.
ogni 48 mesi dall'ultimo interventoObbligo di leggeASchG § 26 Abs. 3 und 6; AStV § 40 Abs. 1; BauV § 31 Abs. 5 und 6Solo AustriaFonteverificato il 11/09/2026
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